(all. 1 - art. 1)
                         MONTE TITOLI S.p.a.
                       REGOLAMENTO DEI SERVIZI
                   E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
                    (Legge 19 giugno 1986, n. 289)
                       Regolamento dei servizi
2.7. DIRITTI, COMMISSIONI.
  (Omissis).
2.7.4. Diritti annui di custodia e amministrazione.
  Titoli azionari:
   decorrenza 1› aprile 1988:
    L. 325 + IVA per 1.000.000 di giacenza media;
   decorrenza 1› luglio 1988:
    L. 275 + IVA per 1.000.000 di giacenza media.
  Titoli obbligazionari ed assimilati:
   decorrenza 1› aprile 1988:
    L. 162,5 + IVA per 1.000.000 di giacenza media;
   decorrenza 1› luglio 1988:
    L. 137,5 + IVA per 1.000.000 di giacenza media.
  Importo minimo addebitabile L. 10.000 + IVA.
  I  diritti  di  custodia  sono  determinati moltiplicando, per ogni
milione di giacenza media  effettiva  calcolata  in  base  al  valore
nominale  dei  titoli in deposito nel dossier di ciascun depositario,
le aliquote unitarie stabilite sopra indicate.
  Tali  aliquote  base  vengono progressivamente ridotte, secondo gli
scaglioni appresso indicati, per importi globali  di  giacenza  media
(azioni + obbligazioni o assimilati) superiore a 1.000 miliardi:
   oltre 1.000 e fino a 2.000 miliardi: aliquota
base - 15%;
   oltre 2.000 e fino a 3.000 miliardi: aliquota
base - 25%;
   oltre 3.000 e fino a 4.000 miliardi: aliquota
base - 35%;
   oltre 4.000 e fino a 5.000 miliardi: aliquota
base - 45%;
   oltre 5.000 miliardi: aliquota base - 55%.
  Nell'ambito   dei  singoli  scaglioni  come  sopra  determinati  le
quantita' (valore nominale) su cui si applicano le  aliquote  ridotte
vengono  calcolate  secondo  l'esatta  proporzionalita' fra il totale
delle azioni e quello delle obbligazioni (e  assimilati)  da  cui  e'
costituito il deposito.
2.7.5. Commissioni operative.
 (Omissis).
2.7.5.3. Ritiri.
  Decorrenza 1› aprile 1988:
   per ogni ritiro operato presso il Monte, L. 20.000 +IVA;
   per  certificato  ritirato  (oltre  spese  di  trasporto, postali,
assicurazione, ecc. sostenute), L. 250 + IVA.
  Per  i  titoli  azionari  sottoscritti  direttamente dai depositari
presso gli emittenti e da questi inviati al Monte per la consegna  ai
depositari  stessi  sulla  base di specifiche istruzioni ricevute, le
operazioni di ritiro si intendono franco commissioni se richieste  al
Monte  con  tale  esplicita  motivazione, entro un mese dalla data di
termine delle operazioni fissata dall'emittente.
2.7.6. Modalita' di incasso.
  Il  Monte,  per  il regolamento delle rispettive competenze, emette
fattura, producendo per gli interessati tabulati che contengono  dati
e modalita' di riscossione degli importi di cui trattasi.
  Le  modalita' di incasso si diversificano a seconda della categoria
di appartenenza dei depositari, come da circolari applicative  emesse
dal Monte.
  La  quota  di  partecipazione,  come  sub.  2.7.3, e' addebitata ai
depositari, in via anticipata (1.01).
  I  diritti  di  custodia  ed  amministrazione  vengono  calcolati e
addebitati ai depositari in quattro rate trimestrali posticipate
                      31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12
relativamente ai seguenti rispettivi periodi di osservazione:
                          1/12 - 28 (29)/02
                             1/03 - 31/05
                             1/06 - 31/08
                             1/09 - 30/11
  Il  Monte  addebita  ai  depositari  le  commissioni  operative con
cadenza mensile al termine del mese di riferimento.
2.7.7. Decorrenza.
  I  diritti  e  le  commissioni indicati nel presente punto 2.7 sono
applicabili   con   decorrenza   1›   gennaio   1988   salvo   quanto
specificatamente indicato ai punti 2.7.4 e 2.7.5.3.
  (Omissis).
9.8 DIRITTI E COMMISSIONI SPETTANTI AI DEPOSITARI.
 (Omissis).
9.8.2 Il regolamento degli importi di cui sub 9.8.1 viene effettuato
   mensilmente,  con  valuta pari al primo giorno lavorativo del mese
   di ricevimento da parte del Monte della relativa fattura e secondo
   le   modalita'   determinate   dal  Monte  con  proprie  circolari
   applicative.
 (Omissis).