MONTE TITOLI S.p.a.
REGOLAMENTO DEI SERVIZI
E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
(Legge 19 giugno 1986, n. 289)
Regolamento dei servizi
2.7. DIRITTI, COMMISSIONI.
(Omissis).
2.7.4. Diritti annui di custodia e amministrazione.
Titoli azionari:
decorrenza 1 aprile 1988:
L. 325 + IVA per 1.000.000 di giacenza media;
decorrenza 1 luglio 1988:
L. 275 + IVA per 1.000.000 di giacenza media.
Titoli obbligazionari ed assimilati:
decorrenza 1 aprile 1988:
L. 162,5 + IVA per 1.000.000 di giacenza media;
decorrenza 1 luglio 1988:
L. 137,5 + IVA per 1.000.000 di giacenza media.
Importo minimo addebitabile L. 10.000 + IVA.
I diritti di custodia sono determinati moltiplicando, per ogni
milione di giacenza media effettiva calcolata in base al valore
nominale dei titoli in deposito nel dossier di ciascun depositario,
le aliquote unitarie stabilite sopra indicate.
Tali aliquote base vengono progressivamente ridotte, secondo gli
scaglioni appresso indicati, per importi globali di giacenza media
(azioni + obbligazioni o assimilati) superiore a 1.000 miliardi:
oltre 1.000 e fino a 2.000 miliardi: aliquota
base - 15%;
oltre 2.000 e fino a 3.000 miliardi: aliquota
base - 25%;
oltre 3.000 e fino a 4.000 miliardi: aliquota
base - 35%;
oltre 4.000 e fino a 5.000 miliardi: aliquota
base - 45%;
oltre 5.000 miliardi: aliquota base - 55%.
Nell'ambito dei singoli scaglioni come sopra determinati le
quantita' (valore nominale) su cui si applicano le aliquote ridotte
vengono calcolate secondo l'esatta proporzionalita' fra il totale
delle azioni e quello delle obbligazioni (e assimilati) da cui e'
costituito il deposito.
2.7.5. Commissioni operative.
(Omissis).
2.7.5.3. Ritiri.
Decorrenza 1 aprile 1988:
per ogni ritiro operato presso il Monte, L. 20.000 +IVA;
per certificato ritirato (oltre spese di trasporto, postali,
assicurazione, ecc. sostenute), L. 250 + IVA.
Per i titoli azionari sottoscritti direttamente dai depositari
presso gli emittenti e da questi inviati al Monte per la consegna ai
depositari stessi sulla base di specifiche istruzioni ricevute, le
operazioni di ritiro si intendono franco commissioni se richieste al
Monte con tale esplicita motivazione, entro un mese dalla data di
termine delle operazioni fissata dall'emittente.
2.7.6. Modalita' di incasso.
Il Monte, per il regolamento delle rispettive competenze, emette
fattura, producendo per gli interessati tabulati che contengono dati
e modalita' di riscossione degli importi di cui trattasi.
Le modalita' di incasso si diversificano a seconda della categoria
di appartenenza dei depositari, come da circolari applicative emesse
dal Monte.
La quota di partecipazione, come sub. 2.7.3, e' addebitata ai
depositari, in via anticipata (1.01).
I diritti di custodia ed amministrazione vengono calcolati e
addebitati ai depositari in quattro rate trimestrali posticipate
31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12
relativamente ai seguenti rispettivi periodi di osservazione:
1/12 - 28 (29)/02
1/03 - 31/05
1/06 - 31/08
1/09 - 30/11
Il Monte addebita ai depositari le commissioni operative con
cadenza mensile al termine del mese di riferimento.
2.7.7. Decorrenza.
I diritti e le commissioni indicati nel presente punto 2.7 sono
applicabili con decorrenza 1 gennaio 1988 salvo quanto
specificatamente indicato ai punti 2.7.4 e 2.7.5.3.
(Omissis).
9.8 DIRITTI E COMMISSIONI SPETTANTI AI DEPOSITARI.
(Omissis).
9.8.2 Il regolamento degli importi di cui sub 9.8.1 viene effettuato
mensilmente, con valuta pari al primo giorno lavorativo del mese
di ricevimento da parte del Monte della relativa fattura e secondo
le modalita' determinate dal Monte con proprie circolari
applicative.
(Omissis).