RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 1- TER DELLA LEGGE N. 441/1987 Le risorse disponibili di cui all'art. 1- ter ammontano globalmente a 425 miliardi di lire. La quota e' stata cosi' ripartita: a) per il 70% sulla base di parametri oggettivi indicativi della quantita' di rifiuti prodotti quale risultante dalla entita' globale della popolazione residente e fluttuante per ogni regione (allegato 1); b) per il 15% sulla base della entita' relativa della superficie regionale (allegato 2); c) per il restante 15% sulla base del numero relativo dei comuni in ciascuna regione (allegato 2). Questi ultimi due parametri sono rappresentativi della dispersione territoriale della produzione dei rifiuti solidi urbani. La ripartizione finale calcolata secondo i parametri suddetti e' indicata nell'allegato 3. Nell'ambito del finanziamento previsto per ogni regione indicato nel decreto puo' essere attivata la procedura di finanziamento per quelle regioni che hanno gia' trasmesso i piani di cui all'art. 1ter. Le regioni inadempienti possono provvedere agli adempimenti previsti entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Inoltre, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, con ulteriore decreto saranno ripartite le eventuali residue disponibilita' ed attivati i finanziamenti per le altre regioni che avranno ottemperato ai compiti previsti.