(all. 1 - art. 1)
                      RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
            DI CUI ALL'ART. 1- TER DELLA LEGGE N. 441/1987
   Le   risorse   disponibili   di  cui  all'art.  1-  ter  ammontano
globalmente a 425 miliardi di lire.
   La quota e' stata cosi' ripartita:
     a) per il 70% sulla base di parametri oggettivi indicativi della
quantita' di rifiuti prodotti quale risultante dalla entita'  globale
della  popolazione  residente e fluttuante per ogni regione (allegato
1);
     b) per il 15% sulla base della entita' relativa della superficie
regionale (allegato 2);
     c) per il restante 15% sulla base del numero relativo dei comuni
in ciascuna regione (allegato 2).
   Questi ultimi due parametri sono rappresentativi della dispersione
territoriale della produzione dei rifiuti solidi urbani.
   La  ripartizione  finale calcolata secondo i parametri suddetti e'
indicata nell'allegato 3.
   Nell'ambito  del  finanziamento previsto per ogni regione indicato
nel decreto puo' essere attivata la procedura  di  finanziamento  per
quelle regioni che hanno gia' trasmesso i piani di cui all'art. 1ter.
   Le   regioni  inadempienti  possono  provvedere  agli  adempimenti
previsti entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto  nella
Gazzetta Ufficiale.
   Inoltre,  entro  centoventi giorni dalla data di pubblicazione del
decreto nella  Gazzetta  Ufficiale,  con  ulteriore  decreto  saranno
ripartite   le   eventuali   residue  disponibilita'  ed  attivati  i
finanziamenti per le altre regioni che avranno ottemperato ai compiti
previsti.