CONTRATTO TIPO " A/RT" Modalita' di adeguamento delle spese di impianto di cui alla tabella 1 Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le spese di impianto di cui alla tabella 1, aggiornate secondo le modalita' di adeguamento di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1987, sono soggette a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto al valore del "carico salariale medio orario" calcolato dall'A.N.I.E. (Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche) in vigore a gennaio 1988". Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "A gennaio 1989, sulla base dell'ultimo indice del "carico salariale medio orario" disponibile a tale data, si procedera' alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto al valore in atto a gennaio 1988. Tale variazione percentuale costituira' l'aliquota di rivalutazione delle spese di impianto a decorrere dal 1 gennaio 1989". Il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Dal gennaio di ciascun anno successivo l'aliquota di rivalutazione sara' determinata ponendo a raffronto l'ultimo indice del "carico salariale medio orario" disponibile a tale data e l'indice del "carico salariale medio orario" utilizzato l'anno precedente per l'analoga operazione di adeguamento. La rivalutazione cosi' determinata sara' applicata con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui sara' effettuata la rilevazione. Modalita' di adeguamento dei canoni di cui alla tabella 2 Il primo comma e' sostituito dal seguente: "I canoni di esercizio e manutenzione di cui alla tabella 2, aggiornati secondo le modalita' di adeguamento di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1987, sono soggetti a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto al valore del "carico salariale medio orario" calcolato dall'A.N.I.E. (Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche) in vigore a gennaio 1988". Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "A gennaio 1989, sulla base dell'ultimo indice del "carico salariale medio orario" disponibile a tale data, si procedera' alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto al valore in atto a gennaio 1988; l'80 % di detta variazione percentuale costituira' l'aliquota di rivalutazione dei canoni di esercizio e manutenzione a decorrere dal 1 gennaio 1989". Il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Dal gennaio di ciascun anno successivo l'aliquota di rivalutazione sara' determinata ponendo a raffronto l'ultimo indice del "carico salariale medio orario" disponibile a tale data e l'indice del "carico salariale medio orario" utilizzato l'anno precedente per l'analoga operazione di adeguamento. L'80% di detta variazione percentuale costituira' l'aliquota di rivalutazione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui sara' effettuata la rilevazione". (Seguono le firme). CONTRATTO TIPO " B/RT" Modalita' di adeguamento del "contributo iniziale di primo impianto" e del "canone annuo di noleggio, esercizio e manutenzione" da applicare per i singoli apparati installati sia su navi passeggeri che da carico. Il primo comma e' sostituito dal seguente: "I contributi di primo impianto ed i canoni di noleggio, esercizio e manutenzione di cui alla tabella allegata, aggiornati secondo le modalita' di adeguamento di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1987, sono soggetti a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto al valore del "carico salariale medio orario" calcolato dall'A.N.I.E. (Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche) in vigore a gennaio 1988". Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "A gennaio 1989, sulla base dell'ultimo indice del "carico salariale medio orario" disponibile a tale data, si procedera' alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto al valore in atto a gennaio 1988. Tale variazione percentuale costituira' l'aliquota di rivalutazione dei contributi di primo impianto nella misura del 100% e dei canoni di noleggio, esercizio e manutenzione nella misura dell'80% a decorrere dal 1 gennaio 1989". Il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Dal gennaio di ciascun anno successivo l'aliquota di rivalutazione sara' determinata ponendo a raffronto l'ultimo indice del "carico salariale medio orario" disponibile a tale data e l'indice del "carico salariale medio orario" utilizzato l'anno precedente per l'analoga operazione di adeguamento. Tale variazione percentuale sara' utilizzata al 100% per l'adeguamento dei contributi di primo impianto ed all'80% per l'adeguamento dei canoni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui sara' effettuata la rilevazione". (Seguono le firme). CONTRATTO TIPO " A/RTF" Modalita' di adeguamento delle spese di impianto di cui alla tabella 1 Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le spese di impianto di cui alla tabella 1, aggiornate secondo le modalita' di adeguamento di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1987, sono soggette a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto al valore del "carico salariale medio orario" calcolato dall'A.N.I.E. (Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche) in vigore a gennaio 1988". Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "A gennaio 1989, sulla base dell'ultimo indice del "carico salariale medio orario" disponibile a tale data, si procedera' alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto al valore in atto a gennaio 1988. Tale variazione percentuale costituira' l'aliquota di rivalutazione delle spese di impianto a decorrere dal 1 gennaio 1989". Il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Dal gennaio di ciascun anno successivo l'aliquota di rivalutazione sara' determinata ponendo a raffronto l'ultimo indice del "carico salariale medio orario" disponibile a tale data e l'indice del "carico salariale medio orario" utilizzato l'anno precedente per l'analoga operazione di adeguamento. La rivalutazione cosi' determinata sara' applicata con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui sara' effettuata la rilevazione". Modalita' di adeguamento dei canoni di cui alla tabella 2 Il primo comma e' sostituito dal seguente: "I canoni di esercizio e manutenzione di cui alla tabella 2, aggiornati secondo le modalita' di adeguamento di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1987, sono soggetti a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto al valore del "carico salariale medio orario" calcolato dall'A.N.I.E. (Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche) in vigore a gennaio 1988". Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "A gennaio 1989, sulla base dell'ultimo indice del "carico salariale medio orario" disponibile a tale data, si procedera' alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto al valore in atto a gennaio 1988; l'80% di detta variazione percentuale costituira' l'aliquota di rivalutazione dei canoni di esercizio e manutenzione a decorrere dal 1 gennaio 1989". Il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Dal gennaio di ciascun anno successivo l'aliquota di rivalutazione sara' determinata ponendo a raffronto l'ultimo indice del "carico salariale medio orario" disponibile a tale data e l'indice del "carico salariale medio orario" utilizzato l'anno precedente per l'analoga operazione di adeguamento. L'80% di detta variazione percentuale costituira' l'aliquota di rivalutazione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui sara' effettuata la rilevazione". (Seguono le firme). CONTRATTO TIPO " B/RTF" Modalita' di adeguamento del "contributo iniziale di primo impianto" e "canone annuo di noleggio, esercizio e manutenzione" da applicare per i singoli apparati installati sia su navi passeggeri che da carico. Il primo comma e' sostituito dal seguente: "I contributi di primo impianto ed i canoni di noleggio, esercizio e manutenzione di cui alla tabella allegata, aggiornati secondo le modalita' di adeguamento di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1987, sono soggetti a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto al valore del "carico salariale medio orario" calcolato dall'A.N.I.E. (Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche) in vigore a gennaio 1988". Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "A gennaio 1989, sulla base dell'ultimo indice del "carico salariale medio orario" disponibile a tale data, si procedera' alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto al valore in atto a gennaio 1988. Tale variazione percentuale costituira' l'aliquota di rivalutazione dei contributi di primo impianto nella misura del 100% e dei canoni di noleggio, esercizio e manutenzione nella misura dell'80% a decorrere dal 1 gennaio 1989". Il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Dal gennaio di ciascun anno successivo l'aliquota di rivalutazione sara' determinata ponendo a raffronto l'ultimo indice del "carico salariale medio orario" disponibile a tale data e l'indice del "carico salariale medio orario" utilizzato l'anno precedente per l'analoga operazione di adeguamento. Tale variazione percentuale sara' utilizzata al 100% per l'adeguamento dei contributi di primo impianto ed all'80% per l'adeguamento dei canoni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui sara' effettuata la rilevazione". (Seguono le firme). CONTRATTO TIPO "DIPORTO" Revisione annuale canoni Il testo e' sostituito dal seguente: "I canoni annui di cui alla tabella 1, aggiornati secondo le modalita' di adeguamento di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1987, sono soggetti a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto all'indice ISTAT delle "Retribuzioni orarie contrattuali" - settore industria di gennaio 1988. A gennaio 1989, sulla base dell'ultimo indice ISTAT citato disponibile a tale data si procedera' alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto all'indice rilevato a gennaio 1988 e la rivalutazione decorrera' dal 1 gennaio 1989. "Dal gennaio di ciascun anno successivo l'aliquota di rivalutazione sara' determinata ponendo a raffronto l'ultimo indice ISTAT citato disponibile a tale data e l'indice ISTAT utilizzato l'anno precedente per l'analoga operazione di adeguamento. La rivalutazione cosi' determinata sara' applicata dal 1 gennaio dell'anno in cui sara' effettuata la rilevazione stessa". Revisione annuale spese di impianto Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le spese di impianto di cui alla tabella 1, aggiornate secondo le modalita' di adeguamento di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1987, sono soggette a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto al valore del "carico salariale medio orario" calcolato dall'A.N.I.E. (Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche) in vigore a gennaio 1988". Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "A gennaio 1989, sulla base dell'ultimo indice del "carico salariale medio orario" disponibile a tale data, si procedera' alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto al valore in atto a gennaio 1988. Tale variazione percentuale costituira' l'aliquota di rivalutazione delle spese di impianto a decorrere dal 1 gennaio 1989". Il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Dal gennaio di ciascun anno successivo l'aliquota di rivalutazione sara' determinata ponendo a raffronto l'ultimo indice del "carico salariale medio orario" disponibile a tale data e l'indice del "carico salariale medio orario" utilizzato l'anno precedente per l'analoga operazione di adeguamento. La rivalutazione cosi' determinata sara' applicata con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui sara' effettuata la rilevazione". (Seguono le firme).