(Allegato I) (parte 1)
                REGOLE DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE 
                  E L'INSTALLAZIONE DEGLI ASCENSORI 
                              ELETTRICI 
                               SOMMARIO 
0. Introduzione......................... 
1. Scopo e campo di applicazione....... 
2. Riferimenti......................... 
3. Definizioni......................... 
4. Simboli ed abbreviazioni............ 
5. Vano da corsa....................... 
6. Locali di macchinario e delle pulegge 
     di rinvio........................... 
7. Porte di piano...................... 
8. Cabina e contrappeso................ 
9. Organi di sospensione organi di compensazione paracadute e 
limitatore di 
     velocita'............................ 
10. Guide, ammortizzatori e dispositivi 
     di sicurezza........................ 
11. Distanza tra cabina e parete nonche' 
     tra cabine e contrappeso............. 
12. Macchinario......................... 
13. Installazione e apparecchiature 
     elettriche.......................... 
14. Protezione contro i guasti elettrici 
     comandi e precedenze................ 
15. Avvisi e istruzioni per la manovra... 
16. Controlli, prove, libretto e manutenzione........................ 
....... 
Appendice A Condizioni di impiego dei dispositivi 
              elettrici 
Appendice B Chiave triangolare di sblocco del 
              dispositivo di blocco............... 
Appendice C Documentazione tecnica.............. 
Appendice D Controlli e prove in sede di collaudo 
Appendice E Controlli e prove periodici, controlli 
                 e prove dopo una trasformazione importante e dopo un 
infortunio........... 
Appendice F Procedure di prova per esami di tipo 
       F.O. Introduzione 
       F.1. Dispositivi di blocco delle porte di 
              piano 
       F.2. 
       F.3. Paracadute 
       F.4. Limitatore di velocita'.............. 
       F.5. Ammortizzatori ad accumulo di energia 
             con smorzamento di movimento di ritorno 
             e ammortizzatori a disposizione di 
             energia 
 
0. Introduzione 
Scopo della presente norma e' di  definire  le  regole  di  sicurezza
relative agli ascensori e  montacarichi  al  fine  di  proteggere  le
persone e le cose contro i vari  rischi  di  infortunio  che  possono
prodursi durante il funzionamento degli ascensori e montacarichi. 
0.1. La presente norma e' stata redatta adottando il metodo seguente. 
0.1.1. Si e' proceduto all'analisi dei rischi  che  possono  accadere
per ciascuno degli elementi che costituiscono  una  installazione  di
ascensori e montacarichi. 
Per ogni caso e' stata stabilita una regola 
0.1.2.  La  presente  norma,  particolare   per   gli   ascensori   e
montacarichi, non riporta l'insieme delle regole  tecniche  generali,
applicabili  a  ogni  costruzione  elettrica,  meccanica  ed   edile.
Ovviamente e' necessario che tutti gli elementi. 
0.1.2.1. Siano calcolati correttamente, ben costruiti  dal  punto  di
vista meccanico ed elettrico, fabbricati  con  materiali  solidi  che
presentino resistenza  e  qualita'  appropriate  e  siano  esenti  da
difetti; 
0.1.2.2. Siano mantenuti in buone condizioni di  funzionamento  e  di
buono stato. Si fara' attenzione in particolare affinche', nonostante
l'usura i requisiti dimensionali restino rispettati. 
0.1.3. La presente norma, particolare per ascensori  e  montacarichi,
non  riporta  le  regole  alla  protezione  contro  l'incendio  degli
elementi dell'edificio. 
Tuttavia e'  necessario  riferirsi  ad  esse  in  quanto  influiscono
direttamente nella scelta delle porte dei piani e nella concezione  e
realizzazione delle manovre elettriche. 
0.1.4. La presente norma, particolare per ascensori  e  montacarichi,
non puo'  ignorare  determinate  prescrizioni  che  non  appartengono
intrinsecamente al  campo  di  questi  impianti  o  che  non  causano
ostacoli agli scambi, ma che condizionano la sicurezza degli utenti o
del personale di manutenzione e la buona conservazione d'impianto. 
0.2. E' stato ritenuto necessario fissare alcuni requisiti  di  buona
tecnica,  sia  perche'  essi  sono  propri  della  fabbricazione   di
ascensori sia perche', considerata l'utilizzazione  degli  ascensori,
e' necessario essere piu' esigenti che per altri impianti. 
0.3. Per quanto possibile la norma precisa solo le regole alle  quali
devono soddisfare i materiali e  le  apparecchiature  ai  fini  della
sicurezza degli ascensori. 
0.4. Quando, per chiarire il testo, si cita una soluzione, questa non
deve essere considerata come la sola possibile, puo'  essere  ammessa
qualsiasi altra soluzione che raggiunga lo stesso risultato con 
garanzia di funzionamento e di sicurezza almeno equivalenti 
0.5. Lo studio dei diversi incidenti che possono verificarsi nel 
campo degli ascensori e' stato fatto esaminando quanto segue 
0.5.1. La natura degli incidenti possibili 
a) cesoiamento 
b) schiacciamento 
c) caduta 
d) urto 
e) imprigionamento 
f) incendio 
1) E' stato costituito un Comitato di interpretazione se  necessario,
lo spirito con cui gli esperti, hanno  redatto  i  diversi  punti  di
questa norma. 
g) elettrocuzione 
h) danneggiamento del materiale 
i) dovuto ad usura 
l) dovuto a corrosione 
0.5.2. Le persone da proteggere 
a) gli utenti, 
b) il personale di manutenzione e sorveglianza 
c) le persone che si trovano fuori dal vano di corsa, dal locale  del
macchinario e dall'eventuale locale della pulegge di rinvio. 
0.5.3. Le cose da proteggere 
a) i carichi in cabina 
b) i componenti dell'impianto di ascensore e montacarichi; 
c) l'edificio si trova l'ascensore e montacarichi. 
0.6. Nella norma si e' preso in considerazione 
0.6.1.  Che  gli  utenti  devono  essere  protetti  contro  le   loro
distrazioni e le loro inconsapevoli imprudenze; 
0.6.2. Che esistono d'altra parte categorie di utenti per le quali 
certe prescrizioni possono essere meno severe 
Questi utenti  sono  denominati  nel  testo  "utenti  autorizzati  ed
esperti". 
Si ammette che  l'utilizzazione  dell'ascensore  sia  riservate  agli
utenti autorizzati ed esperti se le istruzioni loro  impartite  circa
l'installazione dell'impianto sono emanate dalla persona responsabile
dell'ascensore e se e' adempiuta una delle condizioni seguenti: 
a) il funzionamento,  dell'ascensore  e'  possibile  solo  quando  si
inserisce una chiave, in possesso soltanto negli  utenti  autorizzati
ed esperti, in un dispositivo di blocco situato in cabina e fuori; 
b) l'ascensore e' situato in locali il cui accesso e'  interdetto  al
pubblico che, quando non  sono  chiusi  a  chiave,  sono  sorvegliati
permanentemente  da  uno  o  piu'  addetti  preposti   alla   persona
responsabile dell'ascensore. 
0.6.3. Che esistono dei montacarichi la cui  cabina  per  definizione
non e' accessibile alle persone, per i  quali  certe  regole  possono
essere meno severe o anche soppresse. 
0.7. La norma e' stata stabilita ammetendo in certi casi l'imprudenza
di un utente, ma occorre limitarsi alla giusta  misura,  ragione  per
cui e'  esclusa  l'ipotesi  di  due  imprudenze  simultanee  e  della
violazione delle prescrizioni di utilizzazione. 
0.8. La presente norma tratta, nelle sue appendici, nel modo  in  cui
devono  essere  effettuate  le  prove  di  alcuni  componenti   degli
ascensori e la verifica  dell'ascensore  stesso,  installato,  quando
queste prove sono richieste. 
0.6.1. Per quanto concerne l'ascensore stesso, viene indicato,  nelle
appendici di seguito citate, il massimo di cio' che puo' essere 
richiesto 
0.8.1.1.  Appendice  C  la   relazione   tecnica   da   fornire   per
l'autorizzazione preventiva. 
0.8.1.2. Appendice D gli esami  e  le  prove  prima  della  messa  in
servizio. 
0.8.1.3. Appendice E gli esami e  le  prove  periodiche  nonche'  gli
esami e le prove dopo una modifica importante e dopo un incidente. 
0.8.2.  Appendice  F  gli  esami  di  tipo   di   alcuni   componenti
dell'ascensore permettono di limitare e semplificare le prove dopo il
montaggio e di rendere possibile la fabbricazione nazionale in  serie
di questi componenti. 
 
1. Scopo e campo di applicazione 
La presente norma disciplina gli ascensori come definiti in  3  mesi,
mossi elettricamente, la cui cabina e' sospesa  a  mezzo  di  funi  o
catene. 
In particolare,  gli  impianti  elevatori  che  servono  soltanto  al
trasporto di cose, quando le dimensioni e la costruzione della cabina
permettono l'accesso a  persone,  devono  essere  classificati  nella
categoria "Ascensori" e con "Montacarichi" (vedere definizione in 3). 
Per impianti con inclinazione delle guide  maggiori  di  15  rispetto
alla verticale, cui si potra' riferire utilmente alla presente norma 
 
2. Riferimenti 
ISO 834-1975 (= UNI 7678) Prove di resistenza al fuoco - Elementi 
costruttivi 
ISO 2532-1974 (= UNI 8680) Funi di acciaio - Vocabolario 
Pubblicazione IEC........ Distanze di isolamento e linee di fuga  per
contattori a bassa tensione (in preparazione a cura  della  SC  28  A
della IEC attualmente allegato B della pubblicazione IEC 158/1). 
 
Documenti di armonizzazione CENELEC 
- HD 21 S2 1981 (= CEI 20-20 del 1984) Cavi isolati con 
polivincloruro con trensioni normali non superiori a 450/750 V 
- HD 21 S2 1981 (= CEI 20-20 del 1984) Cavi isolati con gomma con 
tensioni normali non superiori a 450/750 V 
- HD 21 S2 1980 (=  CEI  15-18  del  1985)  Metodo  raccomandato  per
determinare  l'indice  di  resistenza   alle   correnti   striscianti
superficiali dei materiali isolanti solidi in condizioni umide. 
- HD 359 S2 1976 (= CEI 20-25 del 1979) Cavi isolati  con  gomma  per
ascensori per uso generale. 
- HD 384.4 4.1 1980 (CEI  64.8  del  1984)  Installazione  elettriche
degli edifici Parte 4. Protezione per la sicurezza - Capitolo 41 
Protezione contro i contratti elettrici 
- HD 419-1982 (= CEI 17.3 del 1969 Apparecchiature di comando a bassa 
tensione - Contattori 
- HD 420-1982 (= CEI 17-12 del 1979) Ausiliari di comando (apparecchi
di connessione a basse tensione per circuiti di  comando  e  circuiti
ausiliari, compresi i contattori ausiliari). 
- HD...... Classificazione delle influenze esterne (in  preparazione,
attualmente pubblicazione IEC 364-3 1977). 
 
3. Definizioni 
Le  definizioni  sotto  elencate  hanno  lo  scopo  di  indicare   il
significato tecnico preciso dei termini impiegati nella quale essi si 
riferiscono cio' per evitare inutili ripetizioni 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 
 
5. Vano di corsa 
5.1. Disposizioni generali 
5.1.1. Le prescrizioni di questo punto sono applicabili  ai  vani  di
corsa che contengono una o piu' cabine d'accessori. 
5.1.2. Il contrappeso di un ascensore deve trovarsi nello stesso vano
di corsa della cabina. 
5.2. Chiusura del vano di corsa 
5.2.1. Ogni vano di corsa deve essere completamente chiuso da pareti,
pavimento e soffitto ciechi come definiti in 5.3. 
Sono ammesse solo le seguenti aperture: 
a) accessi delle porte del piano (7); 
b) accessi delle porte di ispezione o di soccorso del  vano  e  degli
sportelli di ispezione; 
c) aperture di uscita di gas e fumi in caso di incendio; 
d) apertura di ventilazione (5.2.3.); 
e) aperture permanenti  tra  il  vano  di  corsa  ed  il  locale  del
macchinario o della pulegge di rinvio. 
Caso particolare 
Quando  il  vano  di  corsa  non  deve  partecipare  alla  protezione
dell'edificio contro  il  propagarsi  di  un  incendio,  puo'  essere
permesso: 
a) di limitare l'altezza delle protezioni sulle pareti, che non siano
le pareti di accesso, a una altezza di 2,5 m al di sopra di  tutti  i
punti dove le persone possono accedere normalmente; 
b) di utilizzare sui lati di  accesso  delle  protezioni  in  rete  o
traforati metallici a partire da  una  altezza  di  2,5  m  sopra  al
pavimento dei piani (queste protezioni non sono richieste se la porta
di cabina e' bloccata meccanicamente) (5.4.3.2.2.). 
Le dimensioni delle maglie o  delle  perforazioni  devono  essere  al
massimo di 75 mm orizzontalmente e verticalmente. 
5.2.2. Porte di ispezione e di soccorso, sportelli di ispezione 
5.2.2.1. Le porte di ispezione e  di  soccorso  e  gli  sportelli  di
ispezione del vano di corsa sono ammessi solo se la  sicurezza  degli
utenti o le necessita' di manutenzione lo impongono. 
5.2.2.1.1. Le porte di ispezione devono avere altezza minima di 1,4 m
e larghezza minima di 0,6 m. 
Le porte di soccorso devono avere altezza minima di 1,8 m e larghezza
minima di 0,35 m. 
Gli sportelli di ispezione devono avere altezza massima di  0,5  m  e
larghezza massima di 0,5 m. 
5.2.2.1.2. Quando la distanza tra  due  porte  di  piano  consecutive
supera 11 m devono essere previste porte intermedie  di  soccorso  in
modo che la distanza tra le soglie sia non maggiore di 11 m. 
Questa prescrizione non e' richiesta nel  caso  di  cabine  adiacenti
aventi ciascuna una porta di soccorso che risponda alle  prescrizioni
di cui in 8.12.4. 
5.2.2.2. Le porte di ispezione e  di  soccorso  e  gli  sportelli  di
ispezione devono aprirsi verso l'interno del vano di corsa. 
5.2.2.2.1. Le porte e  gli  sportelli  devono  essere  muniti  di  un
dispositivo di blocco  a  chiave  che  permetta  la  chiusura  ed  il
bloccaggio senza chiave. 
Le porte di ispezione e  di  soccorso  devono  potersi  aprire  senza
chiave dall'interno del vano di corsa anche quando sono bloccate. 
5.2.2.2.2.    Il    funzionamento    dell'ascensore    deve    essere
automaticamente subordinato al mantenimento in  posizione  chiusa  di
queste porte e sportelli. 
A questo scopo devono  essere  utilizzati  dispositivi  elettrici  di
sicurezza conformati al 14.1.2. 
Il funzionamento dell'ascensore con uno sportello di ispezione aperto
puo'  essere  ammesso  durante  operazione  di  ispezione  se  questo
funzionamento necessita di una  azione  continua  su  un  dispositivo
(accessibile solo quando lo sportello  e'  aperto)  che  permette  di
escludere  il  dispositivo  elettrico  di  sicurezza  che   controlla
normalmente il bloccaggio dello sportello. 
5.2.2.3. Le porte di ispezione e  di  soccorso  e  gli  sportelli  di
ispezione devono essere ciechi e rispondere alle stesse condizioni di
resistenza meccanica delle porte al piano. 
5.2.3. Ventilazione del vano di corsa 
Il vano di corsa deve essere  convenientemente  ventilato.  Esso  non
deve essere utilizzato per assicurare l'areazione di locali  estranei
al servizio dell'ascendore. 
Nella parte alta devono essere predisposte apertura  di  ventilazione
verso l'esterno, in conformita' delle norme  vigenti  in  materia  di
protezione contro gli incendi, con un'area non minore  dell'1%  della
sezione orizzontale del vano di corsa. 
5.3. Pareti, pavimento e soffitto del vano di corsa 
L'insieme del vano di corsa deve poter sopportare almeno le  reazioni
apportate  dal  macchinario,  dalle  guide  durante  la   presa   del
paracadute  o,  in  caso  di  decentramento  del  carico  in  cabina,
dall'azione degli ammortizzatori oppure  le  reazioni  apportate  dal
dispositivo antirimbalzo (per la valutazione degli  sforzi)  all'atto
della  presa  del  paracadute  o   dell'entrata   in   azione   degli
ammortizzatori, vedere cap. 5-note). 
Le pareti, il pavimento ed il soffitto del vano di corsa devono: 
a) essere costituiti da materiali incombustibili, conformi alle norme
vigenti in materia di protezione contro gli incendi, durevoli  e  che
non favoriscano la formazione di polvere; 
b) avere una sufficiente resistenza meccanica. 
5.4. Esecuzione delle pareti del vano di corsa e delle pareti dei 
piani di fronte all'accesso della cabina 
5.4.1. Le prescrizioni seguenti, relative alle porte dei piani e alle
pareti o parti parte di parete affacciate ad una entrata  di  cabina,
devono essere applicate su tutta l'altezza del vano di corsa. 
Per le distanze tra la cabina e la parete frontale, vedere in 11. 
5.4.2. L'insieme, formato dalle porte di piano e da tuta la parete  o
parte di parete di fronte a una entrata di cabina, deve  formare  una
superficie  cieca  su  tutta  la  larghezza  dell'accesso  di  cabina
(esclusi i giuchi di funzionamento delle porte). 
5.4.3. Per gli ascensori con porta di cabina 
5.4.3.1. Al di sotto di ogni soglia di piano  per  un'altezza  almeno
uguale alla meta' della zona di sloccaggio aumentata  di  50  mm,  la
parete deve rispondere alle condizioni di cui in 5.4.4. a) e b). 
a) o raccordata all'architrave della porta seguente; 
b) o prolungata verso il basso con uno smusso duro e  liscio  con  un
angolo di inclinazione non minore di  60  gradi,  rispetto  al  piano
orizzontale. 
La protezione di questo smusso  su  un  piano  orizzontale  non  deve
essere minore di 20 mm. 
5.4.3.2. Negli altri punti la distanza orizzontale tra la parete  del
vano di corsa e la soglia o i bordi dell'accesso della  cabina  o  la
porta (o bordo estremo delle porte nel caso di porte scorrevoli)  non
deve essere maggiore di 0,15 m. 
Questa prescrizione ha lo scopo di evitare: 
a) il pericolo che una persona cade nel vano; 
b) che una persona possa introdursi, in funzionamento normale, tra la
porta di cabina ed il vano di corsa (e' per questo  motivo  che  deve
essere misurata la distanza di 0,15 m soprattutto nel caso  di  porte
telescopiche). 
5.4.3.2.1. Puo' essere ammessa una distanza orizzontale di 0,2 m; 
a) su una altezza non maggiore di 0,5 m o 
b) nel caso di ascensori per merci e di montautomobili, le cui  porte
di piano scorrano verticalmente. 
5.4.3.2.2. La  condizione  enunciata  in  5.4.3.2.  puo'  non  essere
rispettata  se  la  cabina  e'   munita   di   una   porta   bloccata
meccanicamente che deve  poter  essere  aperta  solo  nella  zona  di
sbloccaggio di una porta di piano. 
Il   funzionamento   dell'ascensore   deve   essere   automaticamente
subordinato al bloccaggio della porta di cabina corrispondente  salvo
nei  casi  previsti  in  7.7.2.2.  Questo  bloccaggio   deve   essere
controllato da un dispositivo  elettrico  di  sicurezza  conforme  al
14.1.2. 
5.5. Protezione degli spazi situati eventualmente sotto la 
traiettoria della cabina o del contrappeso 
5.5.1. Di preferenza i vani di corsa non devono essere situati  sopra
uno spazio accessibile alle persone. 
5.5.2. Nel caso in cui esistono degli spazi accessibili situati sotto
la traiettoria della cabina o del contrappeso, il fondo  della  fossa
deve essere calcolato per un carico non minore di 5  000  N/m2  e  si
deve: 
a) o disporre, sotto gli ammortizzatori del contrappeso, un  pilastro
appoggiato direttamente sul terreno; 
b) o munire il contrappeso di un paracadute. 
5.6. Vano di corsa contenente cabine e contrappesi appartenenti a 
piu' ascensori o montacarichi 
5.6.1. Deve esistere una separazione nella parte inferiore  del  vano
di corsa tra gli organi mobili cabina e  contrappeso  appartenenti  a
differenti montacarichi o ascensori. 
Questa separazione deve estendersi dal pavimento della fossa fino  ad
un'altezza inferiore a 2,5 m. 
5.6.2. Inoltre, se la distanza orizzontale tra  il  bordo  del  tetto
della  cabina  di  un  ascensore  e  una  marte  mobile   (cabina   o
contrappeso) appartenente ad un ascensore o montacarichi adiacente e'
minore di 0,3 m,  la  separazione  prevista  al  5.6.1.  deve  essere
prolungata su tutta l'altezza del vano e per la lunghezza utile. 
Questa larghezza non deve essere minore di quella della parte  mobile
(o parte dell'organo mobile) da cui ci si vuole proteggere, aumentata
di 0,1 m da una parte e dall'altra. 
5.7. Testa e fossa 
5.7.1. Spazio libero all'estremita' superiore del vano di  corsa  per
gli ascensori a frizione (vedere nota 3 alla fine del punto 5) 
5.7.1.1. Quando il contrappeso poggia  su  ammortizzatori  totalmente
compressi, devono essere  contemporaneamente  soddisfare  le  quattro
condizioni seguenti: 
a) la lunghezza delle guide di cabina  deve  permettere  un'ulteriore
corsa guidata espressa in metri,  non  minore  di  0,1  +  0,035  v2,
essendo v (velocita' nominale) espressa in metri al secondo2); 
2) 0,035  v2  rappresenta  la  meta'della  distanza  di  arresto  per
gravita' corrispondente al 115% della velocita' nominale 1/2 (1,15 
v)2/2 gn = 0,033 7 v2 arrotondato a 0,035 v2 
b) la distanza libera verticale tra il livello della superficie  piu'
alta sul letto della cabina le cui dimensioni rispondano a 8.13.1  b)
(con esclusione delle superficie delle parti di cui in 5.7.1.1 c)  ed
il livello delle parti piu' basse del soffitto del vano  (inclusi  le
travi e i componenti installati sotto  il  soffitto),  situati  nella
proiezione del tetto della cabina, espressa in metri deve essere  non
minore di 1,0 + 0,035 (immagine); 
c) la distanza libera verticale, espressa in metri, tra le parti piu'
basse del soffitto del vano e: 
1) le parti piu' alte degli organi fissati sul  tetto  della  cabina,
eccettuati quelli presi in considerazione al 2) qui sotto,  non  deve
essere minore di 0,3 + 0,035 (immagine); 
2) la parte piu' alta  dei  pattini  o  dei  rulli  di  guida,  degli
attacchi delle funi e, se esistono, della traversa frontale  o  delle
parti delle porte scorrevoli verticalmente, non deve essere minore di
0,1 + 0,035 (immagine); 
d) deve esistere sopra la cabina uno spazio che permetta di sistemare
un parallelepipedo rettangolo di almeno 0,5  m  x  0,6  m  x  0,8  m,
poggiante su una delle sue facce. Per gli ascensori con tiro diretto,
le funi di sospensione e i loro attacchi possono essere contenuti  in
questo volume purche' nessuna fune sia ad una  distanza  maggiore  di
o,15 m da almeno una delle facce verticali del parallelepipedo. 
5.7.1.2. Quando la cabina appoggia sugli ammortizzatori completamente
compressi la lunghezza delle guide del contrappeso deve  essere  tale
da permettere un'ulteriore corsa guidata del contrappeso, espressa in
metri, non minore di 0,1 + 0,035 (immagine); 
5.7.1.3. Quando il rallentamento dell'ascensore avviene come e' detto
in 12.8, il valore di 0,035 v2 utilizzato in 5.7.1.1 e  5.7.1.2  puo'
essere ridotto: 
a) a 1/2 per gli ascensori la cui velocita' nominale non e'  maggiore
di 4 m/s; 
b) a 1/3 per gli ascensori la cui velocita' nominale e' maggiore di 4
m/s. 
Tuttavia, in entrambi i casi, questo valore non puo' essere minore di
0,25 m. 
5.7.1.4. Nei casi di ascensori muniti di funi di compensazione la cui
puleggia  tenditrice  e'  munita  di  un   dispositivo   antirimbalzo
(dispositivo di frenatura o di bloccaggio in caso di risalita brusca)
il valore di 0,035 v2 sopra indicato puo' essere sostituito,  per  il
calcolo degli spazi liberi, da un valore legato alla corsa  possibile
di questa puleggia (dipendente dalla taglia utilizzata) aumentato  di
1/500 della corsa della cabina con un minimo di 0,2 m per tener conto
dell'elasticita' delle funi. 
5.7.2. Spazio  libero  all'estremita'  superiore  del  vano  per  gli
ascensori ad argano agganciato. 
5.7.2.1. La corsa della cabina dal piano piu'  alto  prima  che  essa
urti sugli ammortizzatori superiore non deve essere minore di 0,5  m.
La cabina deve essere guidata fino alla fine della compressione degli
ammortizzatori. 
5.7.2.2.  Quando  gli  ammortizzatori   superiori   sono   totalmente
compressi dalla cabina, devono essere simultaneamente soddisfatte  le
seguenti condizioni: 
a) la distanza libera verticale tra il livello della superficie  piu'
alta sul tetto della cabina le cui dimensioni rispondono  all'8.13.1.
b) (con esclusione delle superficie delle parti di cui  in  5.7.2.2.)
ed il livello delle parti piu' basse del solito del vano (inclusi  le
travi e i componenti installati sotto  il  soffitto),  situati  nella
proiezione del tetto della cabina, deve essere non minore di 1 m; 
b) la distanza libera verticale tra le parti piu' basse del  soffitto
del vano di corsa e: 
1) le parti piu' alte degli organi fissati sul  tetto  della  cabina,
eccettuati quelli presi in considerazione al 2) qui sotto,  non  deve
essere minore di 0,3 m; 
2) la parte piu' alta  dei  pattini  o  dei  rulli  di  guida,  degli
attacchi delle funi e, se esistono, della traversa frontale  o  delle
parti di porte scorrevoli verticalmente, non deve  essere  minore  di
0,1 m; 
c) deve esistere sopra la cabina uno spazio che permette di sistemare
un parallelepipedo rettangolo di  almeno  0,5  m  x  0,6  mx  0,8  m,
poggiante su una delle sue facce. Per gli ascensori con tiro diretto,
le funi di sospensione e i loro attacchi possono essere contenuti  in
questo volume purche' nessuna fune sia ad una  distanza  maggiore  di
0,15 m da almeno una delle facce verticali del parallelepipedo. 
5.7.2.3. Quando la cabina appoggia  sugli  ammortizzatori  totalmente
compressi, la lunghezza delle guide del contrappeso, se esiste,  deve
permettere un'ulteriore corsa guidata non minore di 0,3 m. 
5.7.3. Fossa 
5.7.3.1. La parte inferiore del vano deve essere  costituita  da  una
fossa il cui fondo deve essere continuo e sensibilmente in  piano  ad
eccezione degli eventuali basamenti per gli amortizzatori e le  guide
e dei dispositivi di evacuazione delle acque. 
Dopo l'esecuzione dei  vari  fissaggi  delle  guide,  ammortizzatori,
eventuali protezioni, ecc. questa fossa deve essere  protetta  contro
infiltrazioni d'acqua. 
2) 0,035 v2 rappresenta  la  meta'  della  distanza  di  arresto  per
gravita' corrispondente al 115% della velocita' nominale (immagine) +
0,033 7 v2 arrotondato a 0,035 v2. 
5.7.3.2. Se esiste una porta  d'accesso  alla  fossa,  diversa  dalla
porta di piano, essa deve rispondere  alle  prescrizioni  di  cui  in
5.2.2. 
Tale porta deve esistere se la profondita' della fossa e' maggiore di
2,5 m e se la disposizione dei luoghi la permette. 
In mancanza di  altro  accesso,  si  deve  prevedere  un  dispositivo
installato in modo stabile nel vano di corsa, facilmente  accessibile
dalla porta di piano, per  permettere  al  personale  competente  una
discesa senza rischi in fondo alla fossa. 
Questo dispositivo non deve interessare  lo  spazio  impegnato  dalle
parti di ascensore in movimento. 
5.7.3.3. Quando la cabina appoggia  sugli  ammortizzatori  totalmente
compressi, devono  essere  soddisfatte  simultaneamente  le  seguenti
condizioni: 
a) deve esistere nella fossa uno spazio  che  permetta  di  sistemare
almeno un parallelepipedo  rettangolo  di  0,5  m  x  0,6  m  x  1  m
appoggiato su una delle sue facce; 
b) la distanza libera tra il fondo della fossa e: 
1) le parti piu' basse della cabina, ad eccezione di quelle prese  in
considerazione al 2) qui sotto, non deve essere minore di 0,5 m; 
2) le parti piu' basse dei pattini o dei rulli di guida, dei  blocchi
del paracadute, del grembiule  o  delle  parti  di  porte  scorrevoli
verticalmente non deve essere minore di 0,1 m. 
5.7.3.4. Deve essere installato nella fossa: 
a) un interruttore accessibile, una volta aperta la  porta  d'accesso
alla fossa, che permetta di fermare e di mantenere fermo  l'ascensore
e  tale  che  non  vi  sia  rischio   di   errore   sulla   posizione
corrispondente all'arresto (15.7.). 
Questo interruttore deve  rispondere  alle  prescrizioni  di  cui  in
14.2.2.3; 
b) una presa di corrente (13.6.2.). 
5.8. Destinazione esclusiva del vano di corsa 
Il vano di corsa  deve  essere  esclusivamente  adibito  al  servizio
dell'ascensore. Non  deve  contenere  ne'  canalizzazioni  ne'  parti
qualsiasi estranee al servizio dell'ascensore (si puo' ammettere  che
il vano di corsa contenga materiale che serva al  suo  riscaldamento,
con l'eccezione del riscaldamento ad acqua o a vapore,  tuttavia  gli
organi di comando e di regolazione devono  trovarsi  all'esterno  del
vano di corsa). 
5.9. Illuminazione del vano di corsa 
Il vano di  corsa  deve  essere  munito  di  illuminazione  elettrica
installata  stabilmente   che   permetta   di   assicurare   la   sua
illuminazione durante le operazioni di soccorso  o  di  manutenzione,
anche quando tutte le porte sono chiuse. 
Questa illuminazione deve comprendere una lampada ad una distanza non
maggiore di 0,5 m dal punto piu'  alto  e  piu'  basso  del  vano  e,
successivamente, ad intervalli non maggiori di 7 m. 
Se si adotta l'eccezione prevista in 5.2.1 (caso particolare), questa
illuminazione puo' non essere necessaria se l'illuminazione elettrica
esistente all'esterno del vano e' sufficiente. 
                            Punto 5 - Note 
Nota 1 - Valutazione degli sforzi verticali all'atto della presa  del
paracadute. 
Lo sforzo (N) su ogni guida al momento  della  presa  del  paracadute
puo' essere approssimativamente valutato secondo le formule seguenti: 
a) paracadute a presa istantanea: 
1) non a rulli 
                                               25 (P + Q) 
2) a rulli 
                                               15 (P + Q) 
b) paracadute a presa progressiva 
                                               10 (P + Q) 
dove: P e' la somma della massa della  cabina  e  delle  masse  delle
parti dei cavi flessibili e degli eventuali organi  di  compensazione
sostenuti dalla cabina, in kilogrammi; 
Q e' la portata, in kilogrammi. 
Nota 2 - Valutazione delle reazioni sul fondo della fossa durante  la
presa del paracadute o l'entrata in azione degli ammortizzatori. 
Le reazioni (N) possono essere valutate in questo modo: 
- sotto ogni guida: 
10 volte la massa della  guida  (kg)  aumentata  della  reazione  (N)
all'atto della presa del paracadute (se  le  guide  sono  sospese  le
reazioni nei punti di attacco devono essere valutate per analogia con
quanto fatto nel caso di guide appoggiate sul fondo fossa); 
- sotto i supporti degli ammortizzatori di cabina: 
40 (P + Q) (immagine); 
- sotto i supporti degli ammortizzatori del contrappeso: 
40 volte la massa (kg) del contrappeso. 
Nota 3 - Grafico che mostra gli spazi liberi all'estremita' superiore
del vano di corsa degli ascensori a frizione. La fig. 1 e' un grafico
che illustra questi spazi. 
3) Il valore di P e' diverso nelle note 1 e 2 poiche'  le  parti  dei
cavi flessibili e degli eventuali organi di compensazione,  sostenuti
dalla cabina, variano in funzione della posizione  della  cabina  nel
vano. 
(immagine) 
Con linea grossa: spazio libero minimo ammesso quando si consideri il
massimo vantaggio possibile consentito da 5.7.1.3. 
Zona dei valori che  possono  risultare  dai  calcoli  fatti  secondo
5.7.1.4  nel  caso  di  ascensori   con   carrucola   tenditrice   di
compensazione provvista di un dispositivo antirimbalzo. 
Questo dispositivo e' richiesto solo per velocita'  maggiori  di  3,5
m/s ma non e' proibito per velocita' minori. 
I valori sono funzione della concezione del dispositivo  antirimbalzo
e della corsa dell'ascensore. 
Fig. 1 - Grafico dello spazio libero alla  estremita'  superiore  del
vano di corsa degli ascensori a frizione (5.7.1). 
6. Locali del macchinario e delle pulegge di rinvio 
6.1. Disposizioni generali 
6.1.1. Le macchine, le  loro  apparecchiature  e  le  pulegge  devono
essere  accessibili  solo  alle  persone  autorizzate  (manutenzione,
ispezione, soccorso). 
6.1.2. Il macchinario e la sua apparecchiatura deve essere installato
in locale apposito comprendere pareti, soffitto porta e/o  botola  di
materiale resistente. 
6.1.2.1. Deroghe alle precedenti norme 
6.1.2.1.1. Le pulegge  di  rinvio  possono  essere  installate  nella
testata del  vano  di  corsa  a  condizione  che  siano  fuori  della
proiezione del tetto della cabina e che le verifiche, le prove  e  le
operazioni di manutenzione possano farsi in tutta sicurezza dal tetto
della cabina o dall'esterno del vano di corsa. 
Tuttavia  una  puleggia  di  deviazione,  a  semplice  o   a   doppio
avvolgimento, puo' essere installata al  di  sopra  del  tetto  della
cabina per la deviazione del  tratto  di  fune  lato  contrappeso,  a
condizione  che  il  suo  albero  possa  essere  raggiunto  in  tutta
sicurezza dal tetto della cabina stessa. 
6.1.2.1.2. La puleggia di frizione puo' essere installata nel vano di
corsa a condizione che: 
a) le verifiche, le prove e le  operazioni  di  manutenzione  possano
essere eseguite dal locale del macchinario; 
b) le aperture tra il locale del macchinario  ed  il  vano  di  corsa
siano le piu' piccole possibili. 
6.1.2.1.3. Il limitatore di velocita' puo' essere installato nel vano
di corsa a condizione che le verifiche, le prove e le  operazioni  di
manutenzione possano essere eseguite dall'esterno del vano di  corsa.
6.1.2.1.4. Le pulegge di deviazione e  di  rinvio  e  le  pulegge  di
frizione poste nel vano  devono  essere  munite  di  dispositivi  per
evitare: 
a) gli infortuni; 
b) lo scarrucolamento delle funi in caso di allentamento; 
c) l'introduzione di corpi estranei tra le funi e le gole. 
6.1.2.1.5.  Le  protezioni  devono  essere  realizzate  in  modo   da
consentire le verifiche, le prove e le operazioni di manutenzione. 
Lo smontaggio non deve essere necessario che nei seguenti casi: 
a) sostituzione delle funi; 
b) sostituzione della puleggia; 
c) ritornitura delle gole. 
6.1.2.2. Le macchine, le loro apparecchiature e  le  pulegge  possono
trovarsi in locali adibiti ad altro  uso  (accesso  eccezionale,  per
esempio alle terrazze) quando sono separati dal resto del  locale  da
un divisorio alto almeno 1.8 e munito di una porta chiusa  a  chiave,
purche'  sia  consentito  dalle  norme  vigenti  per  la   protezione
antincendio e purche' nella parte del locale adibita ad altro uso non
siano disposti impianti ed  apparecchiature  che  producano  polvere,
umidita' o gas nocivi all'impianto. 
6.1.2.3. I locali del macchinario o delle  pulegge  di  rinvio,  come
pure gli spazi chiusi  menzionati  in  6.1.2.2.,  non  devono  essere
adibiti ad altri usi che non siano quelli degli ascensori. 
Essi non devono contenere ne' canalizzazioni, ne' organi di qualsiasi
genere estranei al servizio degli ascensori. 
E' ammesso che detti locali contengano: 
a) macchinari di montacarichi o scale mobili; 
b) apparecchiature per il condizionamento o per il riscaldamento  dei
locali stessi, con l'esclusione del riscaldamento a vapore; 
c) rivelatori o apparecchi fissi  per  l'estinzione  di  incendio,  a
temperatura  nominale  elevata  di  funzionamento,   appropriati   al
materiale elettrico, stabili nel tempo  e  convenientemente  protetti
contro urti accidentali. 
6.1.2.4. I locali del macchinario devono, di preferenza, trovarsi  al
disopra del vano di corsa. 
6.2. Accessi 
6.2.1. Gli accessi dall'esterno all'interno dei locali delle macchine
e delle pulegge devono: 
a) poter essere correttamente illuminati da uno  o  piu'  dispositivi
elettrici installati stabilmente; 
b) essere  facilmente  utilizzabili  con  tutta  sicurezza,  in  ogni
circostanza,  e  senza  richiedere  il  passaggio  attraverso  luoghi
privati. 
Le vie di accesso ai locali  delle  macchine  e  gli  accessi  stessi
devono avere altezza minima di 1,8 m (le  soglie  e  i  rialzi  delle
porte  la  cui  altezza  non  superi  0,4  m  non   sono   presi   in
considerazione). 
6.2.2. L'accesso delle persone al  locale  del  macchinario  e  delle
pulegge di rinvio deve,  di  preferenza,  effettuarsi  interamente  a
mezzo di scale normali. 
Nel caso in cui l'installazione di una scala normale  sia  difficile,
possono essere utilizzate delle scale  asportabili  rispondenti  alle
condizioni seguenti: 
a) non devono potersi rovesciare o scivolare; 
b) devono, in posizione di uso, formare un angolo compreso tra 70o  e
76o rispetto all'orizzonte, a meno che siano  fisse  e  che  la  loro
altezza sia minore di 1,5 m; 
c) devono essere riservate a questo solo  uso  e  trovarsi  sempre  a
disposizione nelle  vicinanze  del  piano  di  accesso;  disposizioni
necessarie devono essere prese per questo scopo; 
d) all'estremita' superiore della scala devono essere disposti uno  o
piu' appigli a portata di mano; 
e) quando le scale non sono fisse, bisogna disporre di punti fissi di
attacco. 
6.2.3. Devono essere previste possibilita' di accesso in modo che  il
trasporto  ed  il  sollevamento  del  materiale  pesante  durante  il
montaggio e, se occorre, durante la sua sostituzione possano avvenire
nelle migliori condizioni  di  sicurezza  e,  in  particolare,  senza
utilizzazione della scala. 
6.3. Costruzione e caratteristiche dei locali del macchinario 
6.3.1. Resistenza meccanica, natura delle solette, isolamento 
acustico 
6.3.1.1. I locali devono essere  costruiti  in  modo  tale  da  poter
sopportare i carichi e gli sforzi ai quali possono essere normalmente
sottoposti. 
Essi  devono  essere  costruiti  con  materiali  durevoli   che   non
favoriscano la formazione di polvere. 
6.3.1.2. Il pavimento dei locali non deve essere sdrucciolevole. 
6.3.1.3. Quando  la  destinazione  degli  edifici  lo  esiga  (locali
d'abitazione, alberghi,  ospedali,  scuole,  biblioteche,  ecc.),  le
pareti, le solette ed i soffitti dei locali  del  macchinario  devono
assorbire  notevolmente  i  rumori  dovuti  al  funzionamento   degli
ascensori. 
6.3.2. Dimensioni 
6.3.2.1. Le dimensioni  del  locale  del  macchinario  devono  essere
sufficienti per consentire al manutentore di accedere con sicurezza e
facilmente a tutte le parti delle apparcchiature ed in particolare al
quadro elettrico. 
In particolare, occorre disporre di: 
a) una superficie libera orizzontale davanti a  quadri  elettrici  ed
armadi. Questa superficie e' definita come segue: 
-  profondita'  misurata  a  partire  dalla  superficie  esterna  dei
rivestimenti di almeno 0,7 m. Questa distanza puo' essere  ridotta  a
0,6 m in corrispondenza degli organi di comando  (impugnature,  ecc.)
sporgenti; 
- larghezza, la maggiore delle due dimensioni seguenti: 
0,50 m 
larghezza totale dell'armadio o del quadro elettrico; 
b) una superficie libera orizzontale minima di 0,5 m x 0,6 m  per  la
manutenzione, la verifica delle parti in movimento dove necessario e,
quando occorre, per la manovra a mano dell'argano (12.5.1.); 
c) accessi a questi spazi liberi con larghezza minima di 0,5 m. 
Questo valore puo' essere ridotto a 0,4 m se non  esistono  parti  in
movimento in questa zona. 
6.3.2.2. L'altezza libera dei passaggi deve essere non minore di  1,8
m e l'altezza libera del posto di lavoro deve essere non minore di  2
m. 
Per altezza libera dei  passaggi  o  del  posto  di  lavoro  si  deve
intendere l'altezza sotto il bordo inferiore della trave misurata: 
a) dal piano di calpestio; 
b) dal  piano  di  calpestio  del  posto  dove  bisogna  sostare  per
effettuare il lavoro. 
6.3.2.3. Al disopra delle parti rotanti della macchina deve  esistere
uno spazio libero di altezza non minore di 0,3 m. 
6.3.2.4. Quando il locale del macchinario si sviluppa su piu' livelli
la cui altezza e' maggiore di 0,5 m, bisogna prevedere dei gradini  o
scale e dei parapetti. 
6.3.2.5. Quando il pavimento  del  locale  del  macchinario  comporta
degli incavi o canaletti la cui profondita' supera 0,5  m  e  la  cui
larghezza e' minore di 0,5 m questi devono essere ricoperti. 
6.3.3. Porte e botole 
6.3.3.1. Le porte di accesso devono avere larghezza non minore di o,6
m ed altezza non minore di 1,8  m.  Esse  non  devono  aprirsi  verso
l'interno del locale. 
6.3.3.2. Il passaggio libero delle botole di accesso non deve  essere
minore  di  0,8  m  x  0,8  m  e  le  botole  stesse  devono   essere
contrappesate. 
Quando sono chiuse, le botole devono essere in grado di sopportare in
qualsiasi punto due  persone  e  cioe'  2.000  N  senza  deformazione
permanente. 
Le botole non devono  aprirsi  verso  il  basso,  a  meno  che  siano
associate a scale retrattili. I cardini delle  botole,  se  esistono,
devono essere non sfilabili. 
Quando una botola  e'  aperta  si  devono  prendere  precauzione  per
evitare la caduta di persone (per esempio parapetto) e di oggetti. 
6.3.3.3. Le porte e le botole devono essere munite di dispositivi  di
blocco a chiave che consentano l'apertura senza  chiave  dall'interno
del locale. 
E' ammesso che le botole  che  servono  solo  per  il  passaggio  del
materiale siano bloccate solo dall'interno. 
6.3.4. Altre aperture 
Le dimensioni delle aperture nei basamenti e nel pavimento del locale
devono essere ridotte al minimo. Per evitare il pericolo della caduta
di oggetti, si dovranno applicare, per le aperture situate al disopra
del vano di corsa e per le canalizzazioni elettriche,  dei  manicotti
di protezione sporgenti dai basamenti o dal pavimento per non meno di
50 mm. 
6.3.5. Ventilazione e temperatura 
6.3.5.1. I locali devono essere ventilati. 
Devono essere ralizzati in modo che  i  motori,  l'apparecchiatura  e
l'impianto elettrico siano il piu'  possibile  riparati  da  polvere,
vapori nocivi ed umidita'. 
L'aria proveniente da locali estranei agli ascensori non deve  essere
convogliata nei locali del macchinario. 
6.3.5.2. La temperatura ambiente  nei  locali  del  macchinario  deve
essere mantenuta fra 5 e 40 oC. 
6.3.6. Illuminazione e prese di corrente 
L'illuminazione elettrica dei locali del macchinario deve essere  con
installazione fissa assicurata  sulla  base  minima  di  200  lux  al
livello del pavimento. L'alimentazione  di  tale  illuminazione  deve
essere conforme a 13.6.1. 
Un interruttore situato  all'interno,  in  prossimita'  del  o  degli
accessi e ad un altezza appopriata, deve  permettere,  dall'ingresso,
l'illuminazione del locale. 
Devono essere previste una o piu' prese di corrente. (13.6.2) 
6.3.7. Trasporto del materiale 
Uno o piu' sopporti metallici o ganci, secondo il caso, devono essere
previsti sul soffitto o sulle travi  del  locale  e  convenientemente
disposti per permettere il trasporto ed il sollevamento del materiale 
pesante sia durante il montaggio, sia nel caso di sua sostituzione 
6.4. Costruzione e caratteristiche dei locali delle pulegge di rinvio 
6.4.1. Resistenza meccanica e caratteristiche delle solette 
6.4.1.1. I locali devono essere costruiti in modo tale da  sopportare
i carichi e gli sorzi ai quali possono essere normalmente sottoposti. 
Essi  devono  essere  costruiti  con  materiali  durevoli   che   non
favoriscano la formazione di polvere. 
6.4.1.2. Il pavimento dei locali delle pulegge  di  rinvio  non  deve
essere sdrucciolevole. 
6.4.2. Dimensioni 
6.4.2.1. Le dimensioni  del  locale  devono  essere  sufficienti  per
consentire al manutentore di accedere, con sicurezza e facilmente,  a
tutti gli organi. 
Sono applicabili le prescrizioni di cui in 6.3.2.1. b) e c). 
6.4.2.2. L'altezza libera non deve essere minore di 1,7m. 
6.4.2.2.1. Deve esistere uno spazio libero di altezza non  minore  di
0,3 m al disopra delle pulegge; tale spazio minimo non e'  prescritto
per le pulegge a doppio avvolgimento e di deviazione. 
6.4.2.2.2. Se nel locale delle pulegge esistono quadri di manovra, si
devono applicare le prescrizioni di cui in 6.3.2.1. e 6.3.2.2. 
6.4.3. Porte e botole 
6.4.3.1. Le porte di accesso devono avere una larghezza minima di 0,6
m ed un'altezza minima di 1,6 m. 
Esse non devono aprirsi verso l'interno del locale. 
6.4.3.2. Le botole  di  accesso  per  le  persone  devono  avere  una
superficie libera di passaggio non minore di 0,6 m x 0,8 m  e  devono
essere contrappesate. 
Tutte le botole, quando  sono  chiuse,  devono  essere  in  grado  di
sopportare in qualsiasi punto due  persone  e  cioe'  2.000  N  senza
deformazioni permanenti. 
Le botole non devono  aprirsi  verso  il  basso,  a  meno  che  siano
associate a scale retrattili. 
I cardini delle botole, se esistono, devono essere non sfilabili. 
Quando una botola e'  aperta,  si  devono  prendere  precauzioni  per
evitare la caduta di persone (per esempio parapetto) e di oggetti. 
6.4.3.3. Le porte e le botole devono essere munite di dispositivi  di
blocco a chiave che consentano l'apertura senza  chiave  dall'interno
del locale delle pulegge di rinvio. 
6.4.4. Altre aperture 
Le dimensioni delle aperture nei basamenti e nel pavimento del locale
delle pulegge di rinvio devono essere ridotte al minimo. 
Per  evitare  il  pericolo  della  caduta  di  oggetti  si   dovranno
applicare, per le aperture situate al disopra del vano di corsa e per
le canalizzazioni elettriche, dei manicotti di  protezione  sporgenti
dai basamenti o dal pavimento non meno di 50 mm. 
6.4.5. Interruttore per fermare il movimento della cabina 
Deve  essere  installato  nel  locale  delle  pulegge  di  rinvio  in
prossimita' dell'ingresso un interruttore che permetta di  fermare  e
mantenere fermo l'ascensore; l'interruttore deve essere costruito  in
modo tale che  non  ci  sia  rischio  di  sbagliare  sulla  posizione
corrispondente all'arresto (vedere 15.4.4.). 
Questo interruttore deve  rispondere  alle  prescrizioni  di  cui  in
14.2.2.3. 
6.4.6. Temperatura 
Se c'e' rischio di gelo o di condensa nei  locali  delle  pulegge  di
rinvio, bisogna usare delle precauzioni per proteggere  il  materiale
(per esempio riscaldamento dell'olio dei sopporti). 
Se i locali delle pulegge contengono degli apparecchi  elettrici,  la
temperatura ambiente deve essere mantenuta fra 5 e 40 oC. 
6.4.7. Illuminazione e prese di corrente 
Il locale delle pulegge di rinvio deve essere munito di  un  impianto
fisso di illuminazione  elettrica,  che  deve  essere  di  intensita'
adeguata.  L'alimentazione  di  questa  illuminazione   deve   essere
conforme a 13.6.1. 
Un'interruttore, situato all'interno, in  prossimita'  dell'ingresso,
deve permettere dall'accesso l'illuminazione del locale. 
Devono essere previste una o piu' prese di corrente (13.6.2.). 
7. Porte di piano 
7.1. Disposizioni generali 
7.1.1. Le aperture del vano  che  consentono  l'accesso  alla  cabina
devono essere munite di porte di piano cieche. In posizione di  porta
chiusa, i giuochi tra le ante e montanti, architrave o soglia  devono
essere i piu' piccoli possibili. 
Questa condizione e' considerata soddisfatta  quando  i  giuochi  non
superano 6 mm. La seconda frase del punto  0.1.2.2.  non  si  applica
tuttavia a questo valore. 
Questi giuochi si misurano sul fondo delle cavita' se  esistono.  Per
evitare il  rischio  di  cesoiamento  durante  il  funzionamento,  la
superficie  esterna,   delle   porte   scorrevoli   a   funzionamento
automatico, non deve avere sporgenze o rientranze maggiori di 3 mm. 
Gli spigoli di queste  devono  essere  smussati  nei  due  sensi  del
movimento. 
Fa eccezione a questa prescrizione il foro per la chiave  triangolare
di sblocco di cui all'appendice B. 
7.1.2. Per l'esecuzione delle superficie delle porte di  piano  verso
il vano di corsa, vedere 5.4. 
7.2. Resistenza delle porte e dei loro telai 
7.2.1. Le porte ed i loro telai devono essere costruiti in  modo  che
la loro indeformabilita' sia assicurata  nel  tempo.  Per  questo  si
consiglia di usare porte metalliche. 
L'uso di vetro, anche retinato, o di materia plastica, come parte  di
un pannello di porta  e'  permesso  solo  per  le  spie  previste  in
7.6.2.2. 
7.2.2. Comportamento al fuoco 
Le porte di piano devono essere conformi alle norme  vigenti  per  la
protezione contro gli incendi. 
7.2.3. Resistenza meccanica 
Le porte con i  loro  dispositivi  di  blocco  devono  possedere  una
resistenza  meccanica  tale  che,  chiuse  e  bloccate,  al   momento
dell'applicazione di una forza di  300  N,  perpendicolare  all'anta,
applicata  in  un  qualunque  punto  dell'una  o  dell'altra  faccia,
uniformemente distribuita su una superficie di 5 cm2 di forma rotonda
o quadrata, esse: 
a) resistano senza deformazione permanente; 
b) resistano senza deformazione elastica maggiore di 15 mm; 
c) assicurino in seguito la loro funzionalita'. 
7.2.3.1. 
7.2.3.2. sotto l'applicazione, nel  punto  piu'  sfavorevole  manuale
(senza ttrezzi) di 150 n nel senso di apertura delle porte scorrevoli
orizzontalmente, i giuochi definiti in 7.1. possono  essere  maggiori
di 6 mm, ma non devono superare 30 mm. 
7.3. Altezza e larghezza delle porte 
7.3.1. Altezza 
Le porte di piano devono avere altezza libera non minore di 2 m. 
7.3.2. Larghezza 
La larghezza del passaggio libero  delle  porte  di  piano  non  deve
superare  per  piu'  di  0,05  m,  su  ciascun  lato,  la   larghezza
dell'accesso della cabina, a meno che non siano  state  prese  idonee
misure. 
7.4. Soglie, guide e sospensione delle porte 
7.4.1. Soglie 
Ogni  accesso  di  piano  deve  avere  una  soglia   con   resistenza
sufficiente a sopportare il passaggio dei carichi che possono  essere
introdotti nella cabina. 
Si raccomanda di realizzare  una  leggera  contropendenza  davanti  a
ciascuna soglia di piano per evitare  all'acqua  di  infiltrarsi  nel
vano (acqua per lavare, per annaffiare, ecc). 
7.4.2. Guide 
7.4.2.1. Le porte  di  piano  devono  essere  costruite  in  modo  da
evitare, durante il loro funzionamento  normale,  inceppamenti  e  la
fuoriuscita  degli  organi  di  guida,  sia  lateralmente  sia   alle
estremita' della corsa. 
7.4.2.2. Le porte di piano scorrevoli orizzontalmente  devono  essere
guidate nelle loro parti superiore ed inferiore. 
7.4.2.3. Le porte di piano  scorrevoli  verticalmente  devono  essere
guidate ai due lati. 
7.4.3. Sospensione delle porte scorrevoli verticalmente 
7.4.3.1. I pannelli delle porte  di  piano  scorrevoli  verticalmente
devono essere collegati a due organi di sospensione indipendenti. 
7.4.3.2. Gli organi di sospensione devono  essere  calcolati  con  un
coefficiente di sicurezza non minore di 8. 
7.4.3.3. Il diametro delle pulegge delle  funi  di  sospensione  deve
essere non minore di 25 volte il diametro delle funi. 
7.4.3.4. Le funi e le catene di sospensione  devono  essere  protette
contro lo scarrucolamento o l'uscita dai pignoni. 
7.5. Protezione durante il funzionamento delle porte 
7.5.1. Le porte nel loro complesso devono essere  concepite  in  modo
che siano ridotte al minimo le conseguenze di danni dovuti alla presa
di una parte del corpo, di un vestito o di un oggetto. 
7.5.2. Porte motorizzate 
Le porte motorizzate devono essere progettate per ridurre  al  minimo
le conseguenze dannose dell'urto dell'anta contro una persona. 
Per questo devono essere rispettate le seguenti norme. 
7.5.2.1. Porte scorrevoli orizzontalmente 
7.5.2.1.1. Porte automatiche 
7.5.2.1.1.1. La spinta necessaria  per  impedire  la  chiusura  della
porta non deve superare 150 N. 
Il valore della spinta non deve essere rilevato nel primo terzo della
corsa della porta. 
7.5.2.1.1.2. L'energia cinetica della porta di piano e degli elementi
meccanici che le sono rigidamente connessi,  calcolata  o  misurata4)
alla velocita' media di chiusura 5), non deve essere maggiore  di  10
J. 
7.5.2.1.1.3. Un dispositivo sensibile di  protezione  deve  comandare
automaticamente la riapertura della porta nel caso in cui una persona
sia urtata (o sul punto di esserlo)  dalla  porta  mentre  attraversa
l'accesso durante il movimento di chiusura. 
a) Questo dispositivo di protezione puo' essere lo stesso della porta
della cabina (8.7.2.1.1.3). 
b) L'effetto del dispositivo puo' essere neutralizzato  negli  ultimi
50 mm di corsa di ciascuna anta della porta. 
c) Nel caso esista un sistema che esclude il dispositivo sensibile di
protezione dopo un  periodo  di  tempo  stabilito,  per  impedire  le
ostruzioni prolungate degli utenti durante la chiusura  della  porta,
l'energia cinetica sopra definita non deve essere  maggiore  di  4  J
durante il movimento della porta con  il  dispositivo  di  protezione
escluso. 
7.5.2.1.2. Porte la cui  chiusura  si  effettua  sotto  il  controllo
continuo degli utenti (per  esempio  una  pressione  continua  di  un
bottone) 
Quando l'energia cinetica misurata o calcolata  come  in  7.5.2.1.1.2
supera 10 J, la velocita' media di  chiusura  dell'anta  piu'  veloce
deve essere limitata a 0,3 m/s. 
7.5.2.2. Porte scorrevoli verticalmente 
Questo tipo di porte e' ammesso soltanto per gli ascensori per  merci
e per i montautomobili. 
La chiusura motorizzata di queste porte e' ammessa solo se  tutte  le
condizioni seguenti sono rispettate: 
a) la chiusura  si  effettua  sotto  il  controllo  permanente  degli
utenti; 
b) la velocita' media di chiusura dei pannelli e' limitata a 0,3 m/s; 
c) la porta della cabina  e'  di  rete  o  traforati  metallici  come
previsto nel caso particolare 8.6.1.; 
d) la porta della cabina e' chiusa almeno per 2/3 prima che la  porta
di piano cominci a chiudersi. 
7.5.2.3. Altri tipi di porte 
Per l'utilizzazione di altri tipi di porte ad azionamento  automatico
diversi da quelli descritti (per esempio  a  battente),  che  possono
durante l'apertura o chiusura urtare le persone, si  devono  adottare
precauzioni analoghe a quelle descritte per  le  porte  scorrevoli  a
azionamento automatico. 
4) Misurata, per esempio, con l'aiuto di un dispositivo costituito da
un pistone graduato che agisce su una molla con costante di carico di
25 N/mm e munito di un anello scorrevole che consenta di misurare  il
punto estremo di schiaccaimento  al  momento  dell'urto.  Un  calcolo
agevole consentira' di determinare la graduazione  corrispondente  ai
limiti fissati. 
5) La  velocita'  media  di  chiusura  di  una  porta  scorrevole  e'
calcolata in funzione della corsa totale diminuita di: 
- 25 mm ad ogni estremita' della corsa nel caso di porte a due ante a
chiusura centrale. 
- 50 mm ad ogni estremita' della corsa nel caso di porte  a  chiusura
laterale. 
7.6. Illuminazione degli accessi e segnalazione di stazionamento 
7.6.1.  L'illuminamento  naturale  o  artificiale,  a   livello   del
pavimento in prossimita' della porta di piano, deve essere non minore
di 50 lux in modo che un utente possa vedere che cosa gli si presenta
quando apre la porta di piano per entrare in cabina, anche in caso di
mancanza di illuminazione di questa. 
7.6.2. Controllo della presenza della cabina 
7.6.2.1. Nel caso di porte di piano ad apertura manuale l'utente deve
poter sapere, prima di aprire la porta, se la cabina si  trova  o  no
davanti all'accesso. 
7.6.2.2. Per questo deve essere installato: 
a) 1 o pu' spie trasparenti rispondenti alle condizioni seguenti: 
1) resistenza meccanica come prevista in 7.2.3.; 
2) spessore minimo di 6 mm; 
3) superficie minima trasparente di 0,015 m2 per porta di piano,  con
un minimo di 0,01m elevato a due per spia; 
4) larghezza della spia: minimo 60  mm,  massimo  150  mm.  La  parte
inferiore della spia la cui larghezza supera 80 mm deve essere almeno
a 1 m dal pavimento; 
oppure: 
b) segnale luminoso di presente che si accenda solo quando la  cabina
sta per fermarsi o e' ferma al piano considerato. 
Questo  segnale  deve  rimanere  acceso  per  tutto   il   tempo   di
stazionamento della cabina. 
7.7. Blocco e controllo della chiusura delle porte di piano 
7.7.1. Protezione contro i rischi di caduta 
Non deve essere possibile, durante il normale  funzionamento,  aprire
una porta di piano (o una delle ante quando la porta e' costituita da
piu' ante) a meno che la cabina non sia ferma o non  stia  fermandosi
entro la zona di sbloccaggio della porta. 
La zona di sbloccaggio della porta non deve essere maggiore di 0,2  m
sotto e sopra il livello del piano. 
Tuttavia, nel caso  di  porta  di  piano  e  di  porta  della  cabina
accoppiate ed ad azionamento automatico, la zona di sbloccaggio  puo'
essere al massimo 0,35 m sotto e sopra il livelo del piano. 
7.7.2. Protezione contro il cesolamento 
7.7.2.1.  Non  deve  essere  possibile  in  servizio   normale   fare
funzionare l'ascensore o mantenerlo in funzione se una porta di piano
(oppure una qualsiasi delle sue ante, in caso di porta a  piu'  ante)
e'  aperta.  Comunque  sono  ammesse  le  operazioni  preliminari  al
movimento della cabina. 
7.7.2.2. Casi particolari 
Il movimento della cabina con la porta di piano  aperta  e'  permesso
nelle zone seguenti: 
a) nella  zona  di  sbloccaggio  per  permettere  il  livellamento  o
l'autolivellamento  al  piano  corrispondente  nel   rispetto   delle
prescrizioni di cui in 14.2.1.2; 
b) in una zona massima di 1,65 m al disopra  del  livello  del  piano
servito per permettere il carico e lo scarico della cabina  da  parte
di utenti autorizzati ed esperti  (introduzione  generale  0.6.2.)  a
condizione di rispettare le prescrizioni di  cui  in  8.4.3.  8.14  e
14.2.1.5. 
Inoltre: 
1) l'altezza del passaggio libero tra  la  traversa  superiore  della
porta di piano ed il pavimento della cabina non deve essere minore di
2 m; 
2) qualunque sia la posizione della  cabina  all'interno  della  zona
considerata, deve essere possibile senza manovre speciali  assicurare
la chiusura della porta di piano. 
7.7.3. Bloccaggio e sbloccaggio di emergenza 
Ogni porta di piano deve essere munita di un  dispositivo  di  blocco
che permetta di soddisfare le prescrizioni indicate in 7.7.1. 
Questo dispositivo deve essere protetto contro le manomissioni. 
7.7.3.1. Il bloccaggio della porta di piano, nella sua  posizione  di
chiusura, deve precedere  il  movimento  della  cabina.  Tuttavia  si
possono effettuare operazioni preliminari che preparano il  movimento
della cabina. 
Questo bloccaggio deve essere controllato da un dispositivo elettrico
di sicurezza conforme al 14.1.2. 
7.7.3.1.1. La partenza della cabina deve essere possibile solo quando
gli elementi che determinano il bloccaggio sono impegnati tra di loro
per almeno 7 mm (punto 1 dell'appendice F). 
7.7.3.1.2. Il collegamento tra l'elemento di contatto  che  determina
l'apertura  del  circuito  e  l'organo  meccanico  che  assicura   il
bloccaggio  deve  essere  diretto,  e   non   starabile,   anche   se
eventualmente regolabile. 
7.7.3.1.3. Il bloccaggio delle porte a battente deve avvenire il piu'
vicino possibile al o ai bordi di chiusura verticali delle  porte  ad
essere mantenuto in modo sicuro,  anche  in  caso  di  cedimento  dei
battenti. 
7.7.3.1.4. Gli organi di blocco ed il loro  fissaggio  devono  essere
resistenti agli urti ed essere metallici o rinforzati con metallo. 
7.7.3.1.5. L'impegno degli organi di blocco deve essere realizzato in
modo che uno sforzo nel senso di apertura della porta non  diminuisca
l'efficacia del bloccaggio. 
7.7.3.1.6.  Il  dispositivo   di   blocco   deve   resistere,   senza
deformazioni permanenti,  durante  la  prova  prevista  nel  punto  1
dell'appendice F, a una forza minima applicata in  corrispondenza  di
tale dispositivo, e nel senso di apertura della porta di: 
a) 1 000 N nel caso di porte scorrevoli; 
b) 3 000 N sul catenaccio nel caso di porte a battenti. 
7.7.3.1.7. Il bloccaggio deve  essere  determinato  e  mantenuto  per
azione di gravita', di magneti permanenti o di molle. Le molle devono
agire per compressione, essere guidate ad essere di  dimensioni  tali
che al momento dello sbloccaggio le spire non siano a contatto. 
Nel caso in cui un magnete permanente (o una molla) non risponda piu'
alla sua funzione, non ci deve essere sbloccaggio sotto  l'azione  di
gravita'. 
Quando  l'elemento  che  determina  il  bloccaggio  e'  mantenuto  in
posizione dell'azione di un magnete permanente, non deve essere 
possibile diminuire 
l'efficacia di qusto magnete con mezzi semplici (per esempio  urti  o
calore). 
7.7.3.1.8. Il dispositivo che determina  il  bloccaggio  deve  essere
protetto contro il rischio di un accumulo  di  polvere  che  potrebbe
nuocere al suo buon funzionamento. 
7.7.3.1.9. L'ispezione alle parti degli  organi  che  determinano  il
bloccaggio deve essere facile, se  necessario  con  l'ausilio  di  un
coperchio trasparente. 
7.7.3.1.10. Nel caso in cui i contatti di bloccaggio siano montati in
scatole, le viti dei coperchi devono essere del tipo imperdibile,  in
modo che  restino  nei  fori  della  scatola  o  del  coperchio  dopo
l'apertura del coperchio stesso. 
7.7.3.2. Apertura di emergenza 
Tutte le porte di  piano  devono  poter  essere  aperte  dall'esterno
mediante  una  chiave   che   si   adatti   al   triangolo   definito
nell'appendice B. Una chiave di questo tipo dovra' essere data ad  un
responsabile unitamente ad una  istruzione  scritta  che  precisi  le
precauzioni  da  adottare  per  evitare  incidenti   che   potrebbero
risultare allo sbloccaggio del dispositivo di blocco non seguito  dal
bloccaggio. 
Dopo l'apertura di  emergenza  il  dispositivo  di  blocco  non  deve
restare in posizione sbloccata quando la porta di piano e' chiusa, in
mancanza di un'azione di sbloccaggio. 
Nel caso di porte di piano e di  cabina  accoppiate,  un  dispositivo
(molla o peso) deve assicurare la chiusura automatica della porta  di
piano se, per una qualsiasi ragione, la porta si trova aperta  quando
la cabina ha lasciato la zona di sbloccaggio. 
7.7.4. Dispositivi elettrici di controllo della chiusura delle porte 
di piano 
7.7.4.1.  Tutte  le  porte  di  piano  devono  essere  munite  di  un
dispositivo elettrico di controllo  della  chiusura  della  porta  di
piano conforme al 14.1.2., che soddisfi le prescrizioni  indicate  in
7.7.2. 
7.7.4.2. Nel caso di porte di  piano  scorrevoli  orizzontalmente  ed
accopiate a quella della cabina, il dispositivo puo' essere comune al
dispositivo di controllo del bloccaggio,  a  condizione  che  la  sua
azione dipenda dalla effettiva chiusura dell'anta. 
7.7.4.3. Nel caso di porte di piano a  battente,  questo  dispositivo
deve essere sistemato dal  lato  della  chiusura  o  sul  dispositivo
meccanico che controlla la chiusura della porta. 
7.7.5. Disposizioni comuni ai dispositivi di controllo del bloccaggio 
e della chiusura della porta 
7.7.5.1.  Non  deve  essere  possibile,   nei   luoghi,   normalmente
accessibili alle persone, far funzionare  l'ascensore  con  la  porta
aperta o non bloccata, a seguito di una  manovra  unica  non  facente
parte del funzionamento normale. 
7.7.5.2. I mezzi usati per controllare la posizione dell'elemento  di
blocco devono essere di sicuro funzionamento. 
7.7.6. Porte scorrevoli orizzontalmente o verticalmente a piu' ante 
tra di loro collegate meccanicamente 
7.7.6.1. Quando una porta scorrevole orizzontalmente o  verticalmente
e' costituita da piu' ante collegate tra di loro direttamente  da  un
organo meccanico e' ammesso di: 
a) bloccare una sola anta a condizione che  questo  unico  bloccaggio
impedisca l'apertura delle altre ante; 
aab) sistemare il dispositivo di controllo della chiusura previsto in
7.7.4.1. o in 7.7.4.2. su una sola anta. 
7.7.6.2. Quando le ante sono collegate  tra  di  loro  da  un  organo
meccanografico indiretto  (per  esempio:  funi,  catene  o  cinghie),
questo collegamento deve essere progettato per resistere agli  sforzi
normalmente  prevedibili  e  realizzato  con   cura   particolare   e
verificato periodicamente. 
E' ammesso bloccare una sola anta a condizione che questo  bloccaggio
impedisca l'apertura delle altre ante e che questae non siano  munite
di maniglie. 
La posizione  di  chiusara  della  o  delle  ante  non  bloccate  dal
dispositivo di blocco  deve  essere  controllata  da  un  dispositivo
elettrico di sicurezza conforme al 14.1.2. 
7.8. Chiusura delle porte a manovra automatica 
In servizio normale le porte di piano  a  manovra  automatica  devono
essere chiuse dopo un certo tempo, definito eventualmente in funzione
del traffico dell'ascensore, in caso di mancanza  di  chiamata  della
cabina. 
8. Cabina e contrappeso 
8.1. Altezza dell cabina 
8.1.1. L'altezza libera interna della cabina non deve  essere  minore
di 2 m. 
8.1.2. L'altezza dell'accesso (o degli accessi) del cabina necessaria
all'ingresso normale delle persone non deve essere minore di 2 m. 
8.2. Superficie utile della cabina, portata, capienza  (numero  delle
persone) 
8.2.1. Caso generale 
Per evitare un sovraccarico dell  cabina  da  parte  di  persone,  la
superficie utile della cabina deve essere limitata. 
A questo scopo la  corrispondenza  tra  portata  e  superficie  utile
massima della cabina e' determinata dal prospetto I. 
            Nota - Le rientranze e le estensioni, anche se di altezza 
            minore di 1 m, siano chiuse o no da porte di separazione, 
                sono permesse solo quando la loro superficie e' stata 
          considerata nel calcolo della superficie massima. 
 
                         Prospetto I 
    
---------------------------------------------------------------
Portata                         Superficie utile massima
massa                                della cabina
kg                                (vedere note)
m elevato  a due
---------------------------------------------------------------
100*                                     0,37
180**                                    0,58
225                                      0,70
300                                      0,90
375                                      1,10
400                                      1,17
450                                      1,30
525                                      1,45
600                                      1,60
630                                      1,66
675                                      1,75
750                                      1,90
800                                      2,00
825                                      2,05
900                                      2,20
975                                      2,35
1000                                      2,40
1050                                      2,50
1125                                      2,65
1200                                      2,80
1250                                      2,90
1275                                      2,95
1350                                      3,10
1425                                      3,25
1500                                      3,40
1600                                      3,56
2000                                      4,20
2500***                                   5,00
---------------------------------------------------------------
* Minimo per ascensori per 1 persona.
** Minimo per ascensori per 2 persone.
*** Oltre 2500 kg ogni 100 kg in piu', aggiungere 0,16 m
elevato adue Per carichi intermedi la superficie
e' determinata per interpretazione lineare.

8.2.2.  Ascensori  per  merci  e  montautomobili  diversi  da  quelli
trattati in 8.2.3.
Le prescrizioni di cui in 8.2.1. devono essere rispettate e si dovra'
inoltre prendere in considerazione per il relativo calcolo  non  solo
la  portata,  ma  anche  la  massa dei mezzi di trasporto che possono
eventualmente entrare in cabina.
8.2.3.  Montautomobili  la cui utilizzazione e' riservata agli utenti
autorizzati ed esperti (introduzione generale 0.6.2)
La  portata  deve  essere  calcolata  in  base ad almeno 200 kg/m2 di
superficie utile della cabina.
8.2.4. Capienza
Il numero dei passeggeri e' il piccolo dei valori ottenuti:
- o dalla formula portata arrotondando il risultato al numero
------  intero inferiore
75
- o dal prospetto II.

Prospetto II
-----------------------------------------------------------------
Capienza    Superficie utile     Capienza     Superficie utile
in           minima              in             minima
persone       della cabina        persone       della cabina
m elevato a due                  m elevato a due
-----------------------------------------------------------------
1             0,28              11               1,87
2             0,49              12               2,01
3             0,60              13               2,15
4             0,79              14               2,29
5             0,98              15               2,43
6             1,17              16               2,57
7             1,31              17               2,71
8             1,45              18               1,85
9             1,59              19               2,99
10             1,73              20               3,13
-----------------------------------------------------------------
Oltre  20  passeggeri  aggiungere  0,115  m  elevato  a  due per ogni
passeggero in piu'.

    
8.3. Pareti, pavimento e tetto della cabina 
8.3.1.  La  cabina  deve  essere  completamente  chiusa  da   pareti,
pavimento e soffitto; le sole aperture ammesse sono le seguenti: 
a) accesso normale per l'ingresso degli utenti; 
b) botole e porte di soccorso; 
c) aperture per la ventilazione. 
8.3.2.  Le  pareti,  il  pavimento  ed  il  tetto  devono  avere  una
resistenza meccanica sufficiente. 
L'insieme costituito dall'intelaiatura, dei  pattini,  delle  pareti,
dal pavimento e dal tetto  della  cabina  deve  avere  una  resitenza
sufficiente per resistere agli sforzi che gli sono applicati  durante
il  funzionamento  normale  dell'ascensore,  durante  la  presa   del
paracadute e durante l'urto della cabina sugli ammortizzatori. 
8.3.2.1. Ogni parete deve possedere  una  resistenza  meccanica  tale
che, durante l'applicazione di una forza di 300 N perpendicolare alla
parete, applicata in qualunque punto dall'interno della cabina  verso
l'esterno,  essendo  questa  forza  ripartita  uniformemente  su  una
superficie di 5 cm2 di forma rotonda o quadrata, la parete resista: 
a) senza deformazione permanente; 
b) senza deformazione elastica maggiore di 15 mm. 
8.3.2.2. Il tetto della cabina deve rispondere alle  prescrizioni  di
cui 8.13. 
8.3.3. Le  pareti,  il  pavimento  ed  il  tetto  non  devono  essere
costituiti da materiali che possono diventare pericolosi  per  l'alta
infiammabilita' o per la natura e la quantita'  di  gas  o  fumi  che
potrebbero emanare. 
8.4. Grembiule 
8.4.1. Ogni soglia della cabina deve essere munita  di  un  grembiule
che si estenda per tutta la larghezza di accesso delle porte di piano
servite. 
La parte verticale deve essere prolungata verso il basso e  terminare
con uno smusso il cui angolo orizzontale deve essere non minore di 20
mm. 
8.4.2. L'altezza della parte verticale non deve essere minore di 0,75
m. 
8.4.3. Nel caso di ascensore con fermata ausiliaria sopra il  livello
del piano ( 14.2.1.5) l'altezza della parte verticale  del  grembiule
deve essere tale che, durante la piu'  alta  posizione  di  carico  o
scarico, il bordo inferiore si trovi a non meno di 0,10  m  sotto  la
soglia del piano. 
8.5. Accessi della cabina 
8.5.1. Gli accessi dell cabina devono essere muniti di porte. 
8.6. Porte di cabina 
8.6.1. Le porte di cabina devono essere cieche. 
Caso particolare 
Per gli ascensori per merci e per montautomobili si puo' fare uso  di
porte cabina scorrevoli verticalmente, con un apertura  verso  l'alto
cosituite da pennelli in rete  o  lamiera  traforata.  Le  dimensioni
delle maglie della rete o dei fori non devono essere maggiori  di  10
mm nel senso orizzontale e di 60 mm nel senso verticale. 
8.6.2. Quando le porte della cabina sono chiuse  devono,  tranne  gli
eventuali  giuochi  di  funzionamento,  chiudere  completamente   gli
accessi della cabina. 
Caso particolare 
Nel caso particolare di un ascensore il cui  uso  e'  riservato  agli
utenti (introduzione generale 0.6.2) e l'altezza  dell'accesso  della
cabina e' maggiore di 2,5 m, l'altezza della porta della cabina  puo'
essere limitata a 2 m se le condizioni seguenti sono  simultaneamente
osservate: 
a) la porta scorre verticalmente; 
b) la velocita' nominale dell'ascensore non supera 0,63 m/s. 
8.6.3. In posizione di  chiusura  i  giuochi,  tra  i  pannelli  e  i
montanti, architrave o soglia della porta di cabina devono  essere  i
piu' piccoli possibile. 
Questa condizione e' considerata rispettata quando questi giuochi non
sono  maggiori  di  6  mm.  La  seconda  frase  del  punto   0.1.2.2.
(introduzione generale) non si applica tuttavia a questo valore. 
I giuochi si misurano dal fondo delle cave se esistono. 
Fanno eccezione le porte di cabina scorrevoli verticalmente di cui al
caso particolare di cui 8.6.1. 
8.6.4. Nel caso di  porte  a  batterie,  si  devono  prevedere  degli
arresti per evitare che i battenti si aprano  verso  l'esterno  della
cabina. 
8.6.5. Ogni spia situata in una porta di cabina deve rispondere  alle
norme di cui in 7.6.2.2. a). 
E' obbligatoria l'installazione della spia quando ne esista una sulle
porte di piano per segnalare la presenza della cabina al piano. 
Le loro posizioni devono coincidere quando la cabina e' a livello del
piano. 
Tuttavia questa spia non  e'  necessaria  sulla  porta  della  cabina
quando questa e' automatica e resta aperta quando la cabina e'  ferma
al livello del piano. 
8.6.6. Soglie, guide e sospensione delle porte 
Le norme di cui in 7.4.  applicabili  alle  porte  di  cabina  devono
essere rispettate. 
8.6.7. Resistenza meccanica 
Le porte della cabina in posizione di chiusura devono  possedere  una
resistenza meccanica tale che, durante l'applicazione di una forza di
300 N perpendicolare alla porta,  applicata  in  qualsiasi  posizione
dall'interno  della  cabina  verso  l'esterno,   essendo   la   forza
distribuita uniformemente su una superficie di 5 cm2 di forma rotonda
o quadrata, esse: 
a) resistono senza deformazione permanente; 
b) resitono senza deformazione elastica maggiore di 15 mm; 
c) mantengono la loro funzionalita' dopo tale prova. 
8.7. Protezione durante il funzionamento delle porte 
8.7.1. Le porte e le loro apparecchiature  devono  essere  progettate
per ridurre al minimo le conseguenze dannose dovute alla presa di una
parte del corpo, di un vestito o di un oggetto. 
Per evitare il  rischio  di  cesoiamento  delle  porte  scorrevoli  a
funzionamento automatico, la superficie delle porte, lato cabina, non
deve avere sporgenze o rientranze maggiori di 3 mm. Si  fa  eccezione
per le porte scorrevoli verticali di aui al caso particolare  di  cui
in 8.6.1. 
Gli spigoli devono essere smussati. 
8.7.2. Porte motorizzate 
Le porte motorizzate devono essere proggettate per ridurre al  minimo
le conseguenze dannose dell'urto di un'anta contro una persona. 
A tal fine si devono rispettare le disposizioni seguenti. 
8.7.2.1. Porte scorrevoli orizzontalmente 
8.7.2.1.1. Porte automatiche 
8.7.2.1.1.1. La spinta necessaria  per  impedire  la  chiusura  delle
porte non deve superare 150 N. 
Il valore della spinta non deve essere rilevato nel  primo  terzo  di
corsa della porta. 
8.7.2.1.1.2. L'energia cinetica della  porta  della  cabina  e  degli
elementi meccanici che le  sono  rigidamente  connessi,  calcolata  o
misurata alla velocita' media di chiusura come in  7.5.2.1.1.2.,  non
deve superare 10 J. 
8.7.2.1.1.3. Un dispositivo sensibile di  protezione  deve  comandare
automaticamente la riapertura della porta nel caso in cui una persona
sia urtata (o sul punto di esserlo)  dalla  porta  mentre  attraversa
l'accesso durante il movimento di chiusura. 
a) L'effetto del dispositivo puo' essere nutralizzato negli ultimi 50
mm di corsa di ciascuna anta della porta. 
b) Nel caso esista un dispositivo che esclude la protezione sensibile
dopo un periodo  di  tempo  stabilito,  per  impedire  le  ostruzioni
prolungate durante la chiusura della porta, l'energia cinetica  sopra
definita non deve superare 4 J durante il movimento della  porta  con
il dispositivo di protezione escluso. 
8.7.2.1.2.  Porte  la  cui  chiusura  si  effettua  sotto   controllo
permanente degli  utenti  (per  esempio:  pressione  continua  su  un
bottone) 
Quando  l'energia  cinetica  calcolata  o  misurata  come  detto   in
7.5.2.1.1.2. supera 10 J, la velocita' media  di  chiusura  dell'anta
piu' veloce deve essere limitata a 0,3 m/s. 
8.7.2.2. Porte scorrevoli verticalmente 
La chiusura motorizzata di questo tipo di porte e'  ammessa  se  sono
rispettate simultaneamente le seguenti condizioni: 
a) L'ascensore e' un ascensore per merci; 
b) la chiusura si effettua sotto controllo permanente degli utenti; 
c) la velocita' media di chiusura dei pannelli e' limitata a 0,3 m/s 
8.8. ... 
8.9. Dispositivi elettrici di controllo della chiusura della porta di 
cabina 
8.9.1. Non deve essere possibile in servizio normale  far  funzionare
l'ascensore o mantenerlo in funzione se una  porta  della  cabina  (o
un'anta se la porta non ne ha diverse) e' aperta. 
Tuttavia  si  possono  effettuare  le  operazioni   preliminari   che
predispongono la partenza della cabina. Lo spostamento  della  cabina
con la porta della cabina aperta e'  ammesso  nei  casi  previsti  in
7.7.2.2. 
8.9.2. Ogni porta di cabina deve essere munita di un  dispositivo  di
controllo della chiusura secondo quanto indicato in 14.1.2.  in  modo
che siano osservate le condizioni di cui in 8.9.1. 
8.10. Porte scorrevoli orizzontalmente o verticalmente a piu' ante 
tra di loro collegate meccanicamente 
8.10.1. Quando una porta scorrevole orizzontalmente  o  verticalmente
e' costituita da piu'  ante  collegate  tra  di  loro  da  un  organo
meccanico diretto, e' ammesso di: 
a) installare il dispositivo di controllo della chiusura (8.9) su una
sola anta (anta veloce nel caso di porte telescopiche); 
b) installare  il  dispositivo  di  controllo  della  chiusura  (8.9)
sull'organo  di  azionamento  delle  porte  quando  il   collegamento
meccanico tra questo organo e le ante e' diretto; 
c)  per  assicurare  il  bloccaggio  prescritto  dai  casi  e   nelle
condizioni di cui in 5.4.3.2.2, bloccare una sola anta  a  condizione
che questo unico blocco impedisca l'apertura delle altre ante (per le
porte telescopiche per esempio l'apertura dell'altra anta e' impedita
dal collegamento tra le ante). 
8.10.2. Quando le ante sono  collegate  tra  di  loro  da  un  organo
meccanico indiretto (per esempio: funi,  cinghie  o  catene),  questo
collegamento  deve  essere  progettato  per  resistere  agli   sforzi
normalmente prevedibili, realizzato con cura particolare e verificate
periodicamente. 
E' ammesso installare il dispositivo di controllo di  chiusura  (8.9)
su una sola anta a condizione che: 
a) a questo dispositivo venga installato su un'anta non comandata; 
b) l'anta comandata lo sia mediante un organo meccanico diretto. 
8.11. Apertura della porta di cabina 
8.11.1. Allo scopo di consentire, in  caso  di  arresto  intempestivo
della cabina in prossimita' di un piano, l'uscita dei passeggeri, con
la cabina ferma ed il motore dell'operatore della porta (se ne esiste
uno) non alimentato, deve essere possibile: 
a) aprire  dal  pianerottolo  la  porta  della  cabina  totalmente  o
parzialmente; 
b) aprire dall'interno della cabina la porta di cabina e  quella  del
pianerottolo  ad  essa  collegata  nel  caso  di   porte   accoppiate
totalmente o parzialmente. 
8.11.2. L'apertura della porta di cabina  prevista  in  8.11.1.  deve
potersi effettuare almeno nella zona di sbloccaggio. 
Lo sforzo necessario per questa apertura non deve essere maggiore  di
300 N. 
Nel caso di ascensori di cui al 5.4.3.2.2.,  l'apertura  della  porta
della cabina deve essere possibile solo quando  la  cabina  e'  nella
zona di sbloccaggio. 
8.11.3. Lo sforzo necessario per aprire, durante la marcia, la  porta
di cabina di un ascensore la cui velocita' nominale supera 1 m/s deve
essere maggiore di 50 N. 
Questa norma non e' obbligatoria nella zona di sbloccaggio. 
8.12. Botole e porte di emergenze 
8.12.1. L'aiuto ai passeggeri che si trovano in  cabina  deve  sempre
venire all'esterno. 
Questo  risultato  puo'  essere  ottenuto  eseguendo  la  manovra  di
emergenza di cui in 12.5. 
8.12.2. Se esiste una botola di emergenza sul tetto della cabina  per
permettere l'eventuale sfollamento dei passeggeri, questa deve  avere
dimensioni non minori di 0,35 m x 0,50 m. 
8.12.3. Una botola di emergenza e'  obbligatoria  per  consentire  il
soccorso e l'eventuale sfollamento dei passeggeri nel caso in cui uno
o due accessi della cabina siano sprovvisti di porta. 
8.12.4. Porte di emergenza possano  essere  utilizzate  nel  caso  di
cabine adiacenti a condizione che  la  distanza  orizzontale  tra  le
cabine non sia maggiore di 0,75 m (vedere in particolare 5.2.2.1.2.). 
Quando esistono porte di emergenza, esse devono essere di almeno 1,8 
m di altezza o 0,35 m di lunghezza 
8.12.5. Quando sono installate botole  o  porte  di  emergenza,  esse
devono rispondere oltre che all'8.3.2. e all'8.3.3.  alle  condizioni
di sicurezza seguenti. 
8.12.5.1.  Le  botole  e  le  porte  di  emergenza  devono  essere  a
bloccaggio volontario. 
8.12.5.1.1. Le botole di emergenza devono aprirsi senza l'ausilio  di
una chiave  dall'esterno  della  cabina,  mentre  dall'interno  della
cabina  occorre  la  chiave  che  si  adatti  al  triangolo  definito
nell'appendice B. 
Le botole di emergenza  non  devono  aprirsi  verso  l'interno  della
cabina. 
Le botole di emergenza in posizione di  apertura  non  devono  uscire
dall'ingombro in pianta della cabina. 
8.12.5.1.2. Le porte di emergenza devono aprirsi senza  l'ausilio  di
una chiave  dall'esterno  della  cabina,  mentre  dall'interno  della
cabina  occorre  la  chiave  che  si  adatti  al  triangolo  definito
nell'Appendice B. 
Le porte di  emergenza  non  devono  aprirsi  verso  l'esterno  della
cabina. 
Le porte di emergenza non devono trovarsi davanti al passaggio di  un
contrappeso o davanti ad un ostacolo fisso (ad eccezione delle  travi
di separazione tra le cabine)  che  impedisce  il  passaggio  da  una
cabina all'altra. 
8.12.5.2.  Il  bloccaggio  prescritto  in   8.12.5.1.   deve   essere
controllato da un  dispositivo  elettrico  di  sicurezza  conforme  a
14.1.2. 
Questo  dispositivo  deve  comandare  l'arresto  dell'ascensore   dal
momento in cui il bloccaggio cessa di essere effettivo. 
La rimessa in servizio dell'ascensore non deve avvenire che  dopo  un
nuovo bloccaggio volontario. 
8.13. Tetto della cabina 
8.13.1. Oltre alle condizioni indicate in 8.3: 
a) il tetto della cabina deve poter sostenere due persone, cioe' deve
sopportare, in qualsiasi punto  senza  deformazione  permanente,  una
forza verticale di 2000 N; 
b) il tetto della cabina deve avere  superficie  di  0,12  m2  libera
libera e piana sulla quale  si  possa  stazionare,  la  piu'  piccola
dimensione non deve essere minore di 0,25 m; 
8.13.2. Se esitono pulegge  fissate  all'intelaiatura  della  cabina,
esse devono essere munite di dispositivi efficaci per evitare: 
a) gli infortuni; 
b)  lo  scarrucolamento  delle  funi  di  sospensione  in   caso   di
allentamento; 
c) l'introduzione di corpi estranei tra le funi e le gole. 
Le protezione devono essere  realizzate  in  modo  da  consentire  le
verifiche e la manutenzione delle pulegge. 
Nel caso di sospensione con catene dovranno essere prese disposizioni
analoghe. 
8.14. Parte frontale della cabina 
Quando puo' esistere uno spazio libero tra il tetto  della  cabina  e
l'architrave di una porta di piano, la parte  superiore  dell'accesso
della cabina deve  essere  prolungata  verso  l'alto,  per  tutta  la
larghezza della porta di piano, con una parete verticale  rigida  che
chiuda lo spazio vuoto considerato. 
Questa ipotesi si verifica in particolare nel caso di  ascensori  con
fermata ausiliaria sopra il livello del piano (14.2.1.5). 
8.15. Apparecchiature sul tetto della cabina 
Sul tetto della cabina si deve installare: 
a) un dispositivo  di  comando  conforme  al  14.2.1.3.  (manovra  di
ispezione); 
b) un dispositivo di arresto conforme al 14.2.3. e 15.3; 
c) una presa di corrente conforme al 13.6.2. 
8.16. Ventilazione 
8.16.1. Le  cabine  aventi  porte  cieche  devono  essere  munite  di
aperture di aerazione nelle parti piu' alte e piu' basse delle cabine
stesse. 
8.16.2. La  superficie  effettiva  delle  aperture  di  ventilazione,
ubicate nella parte alta della  cabina,  deve  essere  almeno  uguale
all'1% della superficie utile della cabina. 
Uguale superficie deve essere prevista per  le  aperture  situate  in
basso. 
Gli interstizi delle porte  della  cabina  possono  essere  presi  in
considerazione per il calcolo  della  superficie  delle  aperture  di
ventilazione  limitatamente  al  50%   della   superficie   effettiva
richiesta. 
8.16.3. Le  aperture  di  ventilazione  devono  essere  progettate  e
realizzate in modo tale che non sia possibile attraversare le  pareti
della cabina dall'interno con una barra rigida e diritta del diametro
di 10 mm. 
8.17. Illuminazione 
8.17.1. La cabina deve avere  un  impianto  elettrico  permanente  di
illuminazione che assicuri al suolo e sui comandi un illuminamento di
almeno 50 lux. 
8.17.2. Se l'illuminazione e' del tipo ad incandescenza,  la  lampade
devono essere almeno due collegate in parallelo. 
8.17.3.  Deve  essere  disponibile  un'alimentatore  di  emergenza  a
caricamento   automatico   capace,   in    caso    di    interruzione
dell'alimentazione dell'illuminazione normale, di  alimentare  almeno
una lampada della potenza 1 W per 1 h. 
Questa  illuminazione  deve  intervenire  automaticamente  quando  si
interrompe la sorgente dell'illuminazione normale. 
8.17.4. Se l'alimentazione  sopra  citata  e'  comune  a  quella  che
alimenta il dispositivo  di  allarme  previsto  in  14.2.3.,  la  sua
presenza deve essere adeguata. 
8.18. Contrappeso 
8.18.1. Se il contrappeso e' costituito  da  blocchi,  devono  essere
prese le disposizioni necessarie per evitare lo spostamento. 
a) o un telaio entro il quale sono contenuti i blocchi; 
b) oppure, se i blocchi sono metallici e la velocita'  dell'ascensore
non supera 1 m/s, almeno due tiranti per mezzo dei quali sono montati
i blocchi. 
8.18.2. Se esistono  pulegge  sui  contrappesi,  esse  devono  essere
munite di dispositivi per evitare: 
a)  lo  scarrucolamento  delle  funi  di  sospensione  in   caso   di
allentamento; 
b) l'introduzione di corpi estranei tra le funi e le gole. 
Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da consentire  le
verifiche e la manutenzione delle puleffe. 
Nel caso di sospensione con catene dovranno essere prese disposizioni
analoghe. 
8.18.3. Nel caso di  un  argano  a  tamburo  devono  essere  previsti
contrappesi. 
9. Organi di  sospensione,  organi  di  compensazione,  paracadute  e
limitatore di velocita'. 
9.1. Natura della sospensione, numero delle funi e delle catene 
portanti 
9.1.1. La cabina ed i contrappesi devono essere sotenuti con funi  di
acciaio a maglie parallele (tipo Galle) o a rulli. 
9.1.2. Le funi portanti devono rispondere alle condizioni seguenti: 
a) il diametro nominale delle funi non deve essere minore di 8 mm; 
b) la classe di resistenza dei fili deve essere: 
1) 1 570 N/mm2 o 1 770 N/mm2 per le funi ad una classe di resistenza; 
2) 1 370 N/mm2 per i fili esterni e 1 770 N/mm2 per  i  fili  interni
nelle funi a doppia classe di resistenza; 
c) le altre caratteristiche  (composizione,  allungamento,  ovalita',
elasticita', prove...) devono almeno corrispondere a quelle  definite
nelle norme internazionali che le riguardano. 
9.1.3. Il numero delle funi (o catene) di sospensione non deve essere
minore di due. Le funi (o catene) devono essere indipendenti. 
9.1.4. Nel caso di sospensione a taglia, il  numero  da  prendere  in
considerazione e' quello  delle  funi  o  catene  e  non  dei  tratti
portanti. 
9.2. Rapporto tra il diametro delle pulegge (o tamburi) e diametro 
delle funi, coefficiente di sicurezza delle funi e catene 
9.2.1. Il rapporto tra il diametro primitivo  delle  pulegge  (o  dei
tamburi) ed il diametro nominale delle funi di sospensione  non  deve
essere minore di 40, qualunque sia il numero dei trefoli. 
9.2.2. Il coefficiente di sicurezza delle  funi  di  sospensione  non
deve essere minore di: 
a) 12, nel caso di argani a frizione con 3 o piu' funi; 
b) 16, nel caso di argani a frizione con 2 funi portanti; 
c) 12, nel caso di argani a tamburo. 
Il coefficiente di sicurezza e' il rapporto fra il carico di  rottura
minimo (N) di una fune (catena)  e  la  tensione  massima  (N)  nella
stessa fune (catena) quando la cabina con carico uguale alla  portata
si trova alla fermata piu' bassa. Per il calcolo di  questa  tensione
massima  occorre  prendere  in  considerazione  il  numero  di   funi
(catene), il coefficiente di  "taglia"  (in  caso  di  "taglia"),  la
portata, la massa della cabina, la massa della  fune  (catena)  e  la
massa della parte di cavi flessibili e degli organi di  compensazione
sostenuti dalla cabina. 
9.2.3. Il collegamento tra fune  e  attacco,  secondo  9.2.3.1,  deve
avere resistenza non minore dell'80%  del  carico  di  rottura  della
fune. 
9.2.3.1. Le estremita' delle funi devono essere fissate alla  cabina,
al contrappeso  ed  ai  punti  di  sospensione  mediante  piombatura,
autoserraggio,  capicorda  a  cavallotto  (con  almeno  tre  morsetti
appropriati), capicorda a cuneo, manicotto pressato od altro  sistema
che presenti sicurezza equivalente. 
9.2.3.2. Il fissaggio delle funi sui  tamburi  deve  essere  eseguito
mediante cunei o mediante almeno due staffe  di  fissaggio  od  altro
sistema che presenti sicurezza equivalente. 
9.2.4. Il coefficiente di sicurezza delle catene di  sospensione  non
deve essere minore di 10. 
Il coefficiente di sicurezza e' definito in  modo  analogo  a  quello
indicato in 9.2.2. per le funi. 
9.2.5. Le estremita'  di  ogni  catena  devono  essere  fissate  alla
cabina, al contrappeso ed ai punti  di  sospensione  mediante  idonei
attacchi. 
La resistenza del collegamento tra catene e attacco non  deve  essere
minore dell'80% del carico di rottura della catena. 
9.3. Aderenza delle funi per gli ascensori a frizione e pressione 
specifica 
9.3.1.  L'aderenza  delle  funi  deve  essere  tale   da   soddisfare
contemporaneamente alle due condizioni seguenti: 
a) la cabina non deve poter essere spostata verso  l'alto  quando  il
contrappeso e' in appoggio ed un movimento  di  rotazione  nel  senso
della salita viene impresso al motore di sollevamento; 
b) deve essere soddisfatta la relazione indicata nella  nota  1  alla
fine del 9. 
9.3.2. La pressione specifica delle funi portanti  nelle  gole  della
puleggia di frizione deve corrispondere alle prescrizioni della  nota
2 alla fine del 9. 
9.4. Avvolgimento delle funi per gli ascensori a tamburo 
9.4.1. Il  tamburo,  che  puo'  essere  utilizzato  nelle  condizioni
previste in 12.2.1 b) deve essere con  scanalature  elicoidali  e  le
gole devono essere adatte alle funi utilizzate. 
9.4.2. Quando la  cabina  appoggia  sugli  ammortizzatori  totalmente
compressi, almeno un giro a mezzo di fune deve rimanere  avvolto  sul
tamburo. 
9.4.3. Un solo strato di funi deve essere avvolto sul tamburo. 
9.4.4. L'inclinazione delle funi rispetto alle gole non  deve  essere
maggiore di 4›. 
9.5. Ripartizione del carico tra le funi o le catene 
9.5.1. Un dispositivo automatico che renda uguale le  tensioni  delle
funi o delle catene portanti deve essere previsto almeno ad una delle
loro estremita'. 
9.5.1.1. Nel caso di catene mosse da pignoni, le  estremita'  fissate
alla cabina e quelle fissate al contrappeso devono essere  munite  di
analoghi dispositivi di egualizzazione. 
9.5.1.2. Nel caso di piu' pignoni  di  rinvio  montati  sullo  stesso
albero, questi devono poter rotare in modo indipendente. 
9.5.2. Se per uguagliare la tensione sono usate delle  molle,  queste
devono lavorare a compressione. 
9.5.3. Nel caso di sospensione della cabina con 2 funi  o  catene  un
dispositivo elettrico di sicurezza, conforme a 14.1.2, deve provocare
l'arresto del macchinario in caso di allungamento  relativo  anormale
di una fune o catena. 
9.5.4. I dispositivi di regolazione  della  lunghezza  delle  funi  o
delle catene  devono  essere  realizzati  in  modo  che  non  possano
allentarsi da soli dopo la regolazione. 
9.6 Funi di compensazione 
9.6.1. Negli ascensori la cui velocita' nominale e' maggiore  di  2,5
m/s devono essere usate funi di compensazione con puleggia tenditrice
e devono essere soddisfatte le condizioni seguenti: 
a) la tensione deve essere ottenuta per azione di gravita'; 
b) la  tensione  deve  essere  controllata  mediante  un  dispositivo
elettrico di sicurezza, conforme a quanto indicato in 14.1.2; 
c) il rapporto tra il diametro primitivo delle pulegge ed il diametro
nominale delle funi di compensazione non deve essere minore di 30. 
9.6.2. Quando la velocita' nominale e' maggiore di 3,5 m/s,  oltre  a
quanto previsto in  9.6.1.  deve  essere  utilizzato  un  dispositivo
antirimbalzo.  L'intervento   del   dispositivo   antirimbalzo   deve
provocare l'arresto della macchina mediante un dispositivo  elettrico
di sicurezza conforme al 14.1.2. 
9.7. Protezione dei pignoni e delle pulegge di rinvio, di deviazione, 
di compensazione e delle taglie 
Si devono adottare le precauzioni necessarie per evitare: 
a) gli infortuni; 
b) Lo scarrucolamento, in caso di allentamento, delle funi dalle gole
e delle catene dai pignoni; 
c) l'introduzione di corpi estranei tra le funi (o catene) e le  gole
(o pignoni). 
I dispositivi impiegati devono  essere  realizzati  in  modo  da  non
impedire il controllo e la manutenzione delle pulegge o pignoni. 
9.8 Paracadute 
9.8.1 Disposizioni generali 
9.8.1.1. La  cabina  deve  essere  provvista  di  un  paracadute  che
intervenga solo nel senso della discesa,  capace  di  arrestarla  con
carico  uguale  alla  portata,  alla  velocita'  di  intervento   del
limitatore di velocita' anche in caso  di  rottura  degli  organi  di
sospensione,  bloccandola  sulle  guide  e  di  mantenerla  in   tale
posizione. 
9.8.1.2. Nel caso  contemplato  in  5.5.2.  b)  il  contrappeso  deve
ugualmente essere provvisto di un paracadute che intervenga  solo  in
discesa, capace  di  arrestarlo  alla  velocita'  di  intervento  del
limitatore di velocita' (o  nel  caso  di  rottura  degli  organi  di
sospensione nel caso particolare di  cui  in  9.8.3.1.),  bloccandolo
sulle guide e di mantenerlo in tale posizione. 
9.8.2. Condizioni di impiego dei diversi tipi di paracadute 
9.8.2.1. Il paracadute di cabina deve essere a presa  progressiva  se
la velocita' nominale e' maggiore di 1 m/s. 
Esso puo' essere: 
a) a presa istantanea  con  effetto  ammortizzato,  se  la  velocita'
nominale non e' maggiore di 1 m/s; 
b) a presa istantanea, se la velocita' nominale non  e'  maggiore  di
0,63 m/s. 
9.8.2.2 Se la cabina e' provvista di piu' paracadute,  questi  devono
essere tutti a presa progressiva. 
9.8.2.3.  Il  paracadute  del  contrappeso  deve   essere   a   presa
progressiva se la velocita' nominale e' maggiore di 1 m/s. 
9.8.3. Sistemi di comando 
9.8.3.1. I paracadute della cabina e del  contrappeso  devono  essere
comandati da propri limitatori di velocita'. 
Caso particolare 
I paracadute del contrappeso possono intervenire  per  rottura  degli
organi di sospensione  o  mediante  una  fune  di  sicurezza,  se  la
velocita' nominale non e' maggiore di 1 m/s. 
9.8.3.2. L'intervento dei paracadute mediante dispositivi  elettrici,
idraulici o pneumatici, e' vietato. 
9.8.4. Decelerazione 
Per i paracadute a presa progressiva, la decelerazione media in  caso
di intervento in caduta libera con carico in cabina uguale alla 
portata deve essere compresa fra 0,2 gn e gn 
9.8.5. Sblocco 
9.8.5.1. Lo sblocco del paracadute della cabina (o  del  contrappeso)
deve  potersi  effettuare  soltanto  spostando  la   cabina   (o   il
contrappeso) verso l'alto. 
9.8.5.2. Dopo lo sblocco, il  paracadute  deve  essere  in  grado  di
funzionare di nuovo normalmente. 
9.8.5.3. Dopo lo sblocco  del  paracadute,  la  rimessa  in  servizio
dell'ascensore  deve   richiedere   l'intervento   di   una   persona
competente. 
9.8.6. Condizioni di realizzazione 
9.8.6.1. E' vietato usare le ganasce del paracadute come  pattini  di
guida. 
9.8.6.2. Il sistema ammortizzante utilizzato per i paracadute a presa
istantanea con effetto ammortizzato deve essere ad  accumulazione  di
energia con movimento di ritorno ammortizzato  o  a  dissipazione  di
energia e deve rispondere  alle  prescrizioni  di  cui  in  10.4.2  o
10.4.3. 
9.8.6.3.  Gli  organi  di  presa  del  paracadute  devono   trovarsi,
preferibilmente, nella parte inferiore della cabina. 
9.8.6.4. Deve essere possibile sigillare i componenti regolabili  dei
paracadute a presa progressiva. 
9.8.7 Inclinazione del pavimento in caso di presa del paracadute 
In caso di  presa  del  paracadute,  con  il  carico  (se  esistente)
uniformemente distribuito, l'inclinazione del pavimento della  cabina
non deve variare piu' del 5% rispetto alla sua posizione normale. 
9.8.8. Controllo elettrico 
In caso di  intervento  del  paracadute  di  cabina,  un  dispositivo
applicato sulla cabina deve comandare l'arresto del  macchinario,  al
piu' tardi nell'istante di presa  del  paracadute.  Tale  dispositivo
deve essere un dispositivo elettrico di sicurezza conforme al 14.1.2. 
9.9. Limitatore di velocita' 
9.9.1.  L'intervento  del  limitatore  di  velocita'  che  aziona  il
paracadute della cabina deve avvenire  non  prima  che  la  velocita'
della cabina raggiunga il 115% della velocita' nominale e  prima  che
essa raggiunga: 
a) 0,80 m/s per i paracadute a presa istantanea diversi da  quelli  a
rulli; 
b) 1 m/s per i paracadute a presa istantanea del tipo a rulli; 
c)  1,5  m/s  per  i  paracadute  a  presa  istantanea  con   effetto
ammortizzato e  per  i  paracadute  a  presa  progressiva  usati  per
velocita' nominale non maggiore di 1,0 m/s; 
d) 1,25 v + 0,25/v per i paracadute a  presa  progressiva  usati  per
velocita' nominale maggiore di  1,0  m/s,  dove  v  e'  la  velocita'
nominale (m/s). 
9.9.2. Scelta della velocita' 
9.9.2.1. Per gli ascensori la cui velocita' nominale e' maggiore di 1
m/s si raccomanda di  scegliere  una  velocita'  di  intervento  piu'
vicina possibile al limite superiore indicato in 9.9.1. 
9.9.2.2. Per gli ascensori  con  grande  portata  e  bassa  velocita'
nominale,  i  limitatori  di  velocita'  devono  essere  specialmente
progettati a questo scopo. Si raccomanda di scegliere la velocita' di
intervento piu' vicina possibile  al  limite  inferiore  indicato  in
9.9.1. 
9.9.3. La velocita' di intervento del  limitatore  di  velocita'  che
comanda un paracadute del contrappeso deve essere maggiore di  quella
del limitatore che comanda il paracadute della  cabina,  senza  pero'
superarla di oltre il 10%. 
9.9.4. La forza di trazione provocata  dal  limitatore  di  velocita'
all'atto del suo intervento sulla fune del limitatore stesso non deve
essere minore del piu' grande dei due seguenti valori: 
a) 300 N; 
b)  il  doppio  della  forza  necessaria  per  far   intervenire   il
paracadute. 
9.9.5. Sul limitatore di velocita' deve essere indicato il  senso  di
rotazione corrispondente alla presa del paracadute. 
9.9.6. Fune del limitatore di velocita' 
9.9.6.1. Il limitatore di velocita' deve essere comandato da una fune
metallica flessibile. 
9.9.6.2. Il carico di rottura di questa fune deve essere in  rapporto
con la forza di  trazione  che  si  ha  nella  fune  stessa  all'atto
dell'intervento del limitatore di velocita', con un  coefficiente  di
sicurezza non minore di 8. 
9.9.6.3. Il diametro nominale della fune non deve essere minore di  6
mm. 
9.9.6.4. Il rapporto tra il diametro  primitivo  della  puleggia  del
limitatore di velocita' ed il diametro nominale della fune  non  deve
essere minore di 30. 
9.9.6.5. La fune deve essere tesa mediante una  puleggia  tenditrice.
Questa puleggia (o la sua massa tenditrice) deve essere guidata. 
9.9.6.6. Durante la presa del paracadute lo strappamento della fune o
del suo attacco non deve essere  possibile,  anche  in  caso  di  uno
spazio di frenatura sulle guide maggiori del normale. 
9.9.6.7. La fune deve essere facilmente staccabile dal paracadute. 
9.9.7. Tempo di intervento 
Il  tempo  di  intervento   del   limitatore   di   velocita'   prima
dell'azionamento deve essere sufficientemente limitato  in  modo  che
non si possa raggiungere una velocita' pericolosa prima  del  momento
della presa del paracadute. 
9.9.8. Accessibilita' 
Il limitatore di velocita' deve essere perfettamente  accessibile  in
ogni condizione. 
Se esso e' installato nel vano  di  corsa,  deve  essere  accessibile
dall'esterno del vano stesso. 
9.9.9. Possibilita' di intervento del limitatore di velocita'. 
Durante  l'ispezione  o  durante  le  prove  deve  essere   possibile
provocare la presa del paracadute ad una velocita' minore  di  quella
indicata in 9.9.1, provocando  l'intervento  del  limitatore  con  un
mezzo qualunque. 
9.9.10. I dispositivi di  regolazione  del  limitatore  di  velocita'
devono essere piombati dopo aver fissato la velocita' di intervento. 
9.9.11. Controllo elettrico 
9.9.11.1.  Il  limitatore  di  velocita'  od  un  altro  organo  deve
comandare, mediante un dispositivo elettrico di sicurezza  (14.1.2.),
l'arresto  del  macchinario  prima  che  la  velocita'  della  cabina
raggiunga, in salita o in discesa, la  velocita'  di  intervento  del
limitatore. 
Tuttavia per  velocita'  nominali  che  non  superino  1  m/s  questo
dispositivo: 
a) puo' agire quando si raggiunge  la  velocita'  di  intervento  del
limitatore, se la velocita' della cabina e' funzione della  frequenza
della tensione di rete, fino all'applicazione del freno; 
b) deve  agire  al  piu'  tardi  quando  la  velocita'  della  cabina
raggiunge il 115% della  velocita'  nominale,  se  si  tratta  di  un
ascensore a  tensione  variabile  o  con  variazione  continua  della
velocita'. 
9.9.11.2.  Se  dopo  lo  sblocco  del  paracadute  il  limitatore  di
velocita' non ritorna automaticamente in posizione di  funzionamento,
un dispositivo elettrico di  sicurezza  (14.1.2.)  deve  impedire  la
messa in marcia dell'ascensore finche' il limitatore e' ancora  nella
posizione di intervento. 
Questo dispositivo puo' tuttavia essere escluso nel caso previsto  in
14.2.1.4.3. 
La rimessa in servizio deve richiedere l'intervento  di  una  persona
competente. 
9.9.11.3. La rottura o l'allentamento della fune  del  limitatore  di
velocita' deve  provocare  l'arresto  del  macchinario,  mediante  un
dispositivo elettrico di sicurezza (14.1.2.). 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
10. Guide, ammortizzatori e dispositivi di extracorsa di sicurezza 
10.1. Disposizioni generali concernenti le guide 
10.1.1. La resistenza delle guide (vedere nota 1 alla fine del  punto
10), dei loro attacchi e dei dispositivi che collegano gli  elementi,
deve essere sufficiente per permettere loro di sopportare gli  sforzi
dovuti all'intervento del paracadute e le flessioni dovute a  carichi
eccentrici; le frecce che si verificano in questo ultimo caso  devono
avere valore limitato in modo che la  marcia  normale  dell'ascensore
non ne sia influenzata. 
10.1.2. Il fissaggio delle guide ai  loro  sopporti  ed  all'edificio
deve permettere di compensare, sia automaticamente, sia con  semplice
regolazione,   gli   effetti   dovuti   agli   assestamenti   normali
dell'edificio ed al ritiro del cemento armato. 
Deve essere impedita una rotazione  degli  ancoraggi  a  causa  della
quale la guida potrebbe essere liberata. 
10.2. Sistema di guida della cabina e del contrappeso 
10.2.1. La cabina ed il contrappeso devono essere guidati ciascuno da
almeno due guide rigide di acciaio. 
10.2.2. Se la velocita' nominale e' maggiore di  0,4  m/s,  le  guide
devono  essere  di  acciaio  trafilato  oppure   le   superficie   di
scorrimento devono essere lavorate. 
10.2.3. La prescrizione del 10.2.2. deve essere rispettata, qualsiasi
sia  la  velocita',  se  viene  utilizzato  un  paracadute  a   presa
progressiva. 
10.3. Ammortizzatori della cabina e del contrappeso 
10.3.1. All'estremita' inferiore della corsa sotto la cabina e  sotto
il contrappeso devono essere disposti ammortizzatori. 
Se gli ammortizzatori si spostano con la cabina o con il contrappeso,
essi devono appoggiare su uno zoccolo di altezza non minore di 0,5  m
all'estremita' della corsa. 
Caso particolare 
Lo zoccolo non e' obbligatorio per gli ammortizzatori del contrappeso
se, nella fossa, e' reso impossibile l'accesso involontario sotto  al
contrappeso (per esempio, disponendo delle  reti  metalliche  le  cui
maglie siano conformi al 5.2.1, caso particolare b). 
10.3.2. Oltre a  rispondere  ai  requisiti  fissati  in  10.3.1.  gli
ascensori  con  argano  agganciato   devono   essere   provvisti   di
ammortizzatori posti sulla cabina,  in  grado  di  intervenire  nella
parte superiore della corsa. 
Se gli ascensori sono dotati di contrappeso, gli ammortizzatori posti
sopra  la  cabina  devono  entrare  in   azione   solo   quando   gli
ammortizzatori del contrappeso sono totalmente compressi. 
10.3.3. Gli ammortizzatori ad accumulazione di energia possono essere
usati soltanto negli ascensori con velocita' nominale non maggiore di
1 m/s. 
10.3.4. Gli ammortizzatori ad accumulazione di energia con  movimento
di ritorno ammortizzato possono essere usati soltanto negli ascensori
con velocita' non maggiore di 1,60 m/s. 
10.3.5. Gli ammortizzatori a dissipazione di energia possono essere 
usati per qualsiasi velocita' nominale dell'ascensore 
10.4. Corsa degli ammortizzatori della cabina e del contrappeso 
10.4.1. Ammortizzatori ad accumulazione di energia 
10.4.1.1. La corsa totale possibile  degli  ammortizzatori  non  deve
essere minore  di  2  volte  la  distanza  di  arresto  per  gravita'
corriponente al 115% della velocita' nominale (cioe' 0,067 4 V2 x 2 =
0,135V2). 
La corsa e' espressa in metri e la velocita'  nominale  in  metri  al
secondo. 
In ogni caso la corsa non puo' essere minore di 65 mm. 
10.4.1.2. Gli ammortizzatori  devono  essere  calcolati  in  modo  da
percorrere la corsa  sopra  indicata  sotto  l'azione  di  un  carico
statico compreso fra 2,5 e 4 volte la  massa  della  cabina  piu'  la
portata (o la massa del contrappeso). 
10.4.2. Ammortizzatori ad accumulazione di energia con movimento di 
ritorno ammortizzato 
Si applicano le prescrizioni del 10.4.1. 
10.4.3. Ammortizzatori a dissipazione di energia 
10.4.3.1. La corsa totale possibile  degli  ammortizzatori  non  deve
essere minore della distanza di arresto per  gravita'  corrispondente
al 115% della velocita' nominale (0,0674 V2). 
La corsa e' espressa in metri e la velocita'  nominale  in  metri  al
secondo. 
10.4.3.2. Quando  il  rallentamento  dell'ascensore  alle  estremita'
della sua corsa e' controllato secondo  le  prescrizioni  di  cui  in
12.8. in luogo  della  velocita'  nominale  puo'  essere  usata,  per
calcolare la corsa dell'ammortizzatore secondo 10.4.3.1, la velocita'
alla quale la cabina (o il contrappeso) viene  in  contatto  con  gli
ammortizzatori. 
Tuttavia la corsa non puo' essere minore del: 
a) 50% della  corsa  calcolata  secondo  10.4.3.1.  se  la  velocita'
nominale non e' maggiore di 4 m/s; 
b) 33 e 1/3% della corsa calcolata secondo 10.4.3.1. se la  velocita'
nominale e' maggiore di 4 m/s. 
In nessun caso questa corsa puo' essere minore di 0,42 m. 
10.4.3.3. Con il carico uguale alla portata in  cabina  e  in  caduta
libera, la decelerazione media durante l'azione degli  ammortizzatori
non deve essere maggiore di (immagine). Decelerazioni maggiori di 2,5
(immagine) non devono verificarsi per piu' di 0,04 s. 
La  velocita'  di  impatto  sugli  ammortizzatori  da   prendere   in
considerazione  e'  uguale  a  quella   per   la   quale   la   corsa
dell'ammortizzatore e' calcolata (vedere 10.4.3.1. e 10.4.3.2). 
10.4.3.4. Il funzionamento dell'ascensore deve essere subordinato  al
ritorno in posizione normale degli ammortizzatori.  Questa  posizione
deve essere controllata da  un  dispositivo  elettrico  di  sicurezza
conforme al 14.1.2. 
10.4.3.5.  Gli  ammortizzatori  di  tipo  idraulico   devono   essere
realizzati in maniera tale che sia facile verificare il  livello  del
liquido. 
10.5. Dispositivi di estracorsa di sicurezza 
10.5.1. Devono essere installati dei  dispositivi  di  estracorsa  di
sicurezza. 
I dispositivi di estracorsa devono essere posizionati per intervenire
il piu' vicino possibile ai piani estremi di arresto,  senza  rischio
di intervento accidentale. 
Essi devono agire prima che la cabina (od il contrappeso, se  esiste)
venga in contatto con gli ammortizzatori. 
L'azione dei dispositivi di estracorsa  deve  permanere  finche'  gli
ammortizzatori sono compressi. 
10.5.2. Comando dei dispositivi di estracorsa di sicurezza 
10.5.2.1. E' vietato utilizzare organi di comando comuni  all'arresto
normale ai piani estremi e ai dispositivi di estracorsa. 
10.5.2.2. Nel caso di ascensori con argano agganciato, il comando dei 
dispositivi di estracorsa deve essere assicurato 
a) o da un organo collegato al movimento del macchinario; 
b) o dalla cabina e dal contrappeso, se esiste, nella parte alta  del
vano di corsa; 
c) oppure, se non vi e' contrappeso, dalla cabina, nelle parti alta e
bassa del vano di corsa. 
10.5.2.3.  Nel  caso  di  ascensori  a  frizione,  il   comando   dei
dispositivi di estracorsa deve essere assicurato. 
a) o direttamente dalla cabina alle estremita' superiore ed inferiore
del vano di corsa; 
b) o per mezzo di un organo collegato non direttamente  alla  cabina,
per esempio fune, cinghia o catena. In  questo  caso,  la  rottura  o
l'allentamento  del   collegamento   deve   procare   l'arresto   del
macchinario mediante un dispositivo elettrico di sicurezza,  conforme
al 14.1.2. 
10.5.3. Modo di azionamento dei dispositivi di estracorsa di 
sicurezza 
10.5.3.1. I dispositivi di estracorsa devono: 
a)  nel  caso  di  ascensori  ad  argano   agganciato,   interrompere
direttamente e, se  necessario,  mediante  separazione  meccanica,  i
circuiti che alimentano il motore ed il freno. 
Devono essere presi  provvedimenti  affinche'  il  motore  non  possa
alimentare il solenoide del freno; 
b) nel caso di ascensori a frizione ad una o due velocita': 
1) o interrompere nelle stesse condizioni indicate in a); 
2) o aprire mediante un dispositivo elettrico di sicurezza  (14.1.2.)
il circuito che alimenta direttamente le bobine di due  contattori  i
cui contatti sono disposti in serie sui circuiti  che  alimentano  il
motore e il freno. 
Ognuno di questi contattori deve essere  in  grado  di  intrerrompere
sotto carico il circuito di alimentazione; 
c) nel caso di ascensori a tensione variabile o a variazione continua
di velocita', assicurare rapidamente l'arresto del macchinario. 
10.5.3.2. Dopo il funzionamento di un dispositivo di  estracorsa,  la
rimessa in servizio dell'ascensore non deve  potersi  effettuare  che
con l'intervento di una persona competente. 
Se esistono piu' dispositivi di estracorsa a  ogni  estremita'  della
corsa, l'azione di almeno uno di essi deve  impedire  lo  spostamento
nei due sensi di marcia e almeno questo deve richiedere  l'intervento
di una persona competente per la rimessa in servizio. 
10.6. Dispositivi di sicurezza nel caso di incontro di un ostacolo 
durante la discesa della cabina o del contrappeso 
10.6.1. Ascensori ad argano agganciato 
Gli ascensori con argano agganciato devono avere un  dispositivo  per
allentamento di una fune o  catena  che  interrompa  la  corrente  di
manovra e che comandi l'arresto del macchinario se la  cabina  (o  il
contrappeso) incontra un ostacolo durante il movimento di discesa. 
Il dispositivo utilizzato deve rispondere alle prescrizioni di cui in
14.2.1. 
10.6.2. Ascensori a frizione 
10.6.2.1. Gli ascensori a frizione devono avere  un  dispositivo  che
comandi l'arresto del macchinario e lo mantenga fermo quando: 
a) il macchinario non si avvia dopo un comando; 
b) la cabina (o il contrappeso) e' fermata in discesa da un ostacolo 
che provoca lo slittamento delle funi sulla puleggia di frizione 
10.6.6.2. Questo dispositivo deve intervenire in  un  tempo  che  non
puo' essere maggiore del piu' piccolo dei due valori seguenti: 
a) 45 s; 
b) tempo necessario per una corsa completa piu' 10 s, con  un  minimo
di 20 s se il tempo di corsa e' minore di 10 s. 
10.6.2.3. Questo dispositivo non deve influenzare il movimento  della
cabina durante la  manovra  di  ispezione,  ne'  durante  la  manovra
elettrica di emergenza, se esiste. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
11. Distanza tra cabina e parete nonche' tra cabina e contrappeso 
11.1. Disposizione generale 
Le distanze stabilite nella norma devono essere non solo all'atto del
collaudo,  ma  anche  durante  tutto  il   periodo   di   esercizione
dell'impianto. 
11.2. Distanza tra cabina e parete frontale per gli ascensori  muniti
di porta di cabina. 
11.2.1. La distanza orizzontale tra la parete frontale e la soglia  o
cornice dell'accesso o della porta di cabina (o bordo  estremo  delle
porte, nel caso di porte scorrevoli) non deve essere maggiore di 0,15
m. 
Casi particolari 
La distanza sopra indicata: 
a) puo' essere portata a 0,2 m per altezza non maggiore di 0,5 m; 
b) puo' essere portata a 0,2  m  per  tutta  la  corsa  nel  caso  di
ascensori per merci e  per  i  montautomobili  con  ponte  scorrevoli
verticali; 
c) non e' limitata nei casi di cui in 5.4.3.2.2. 
11.2.2. La distanza orizzontale tra soglia di cabina e  soglia  delle
porte dei piani non deve essere maggiore di 35 mm. 
11.2.3. La distanza orizzontale tra porta di cabina e porta dei piani
chiuse o la distanza che permette di accedere tra  le  porte  durante
tutta la loro manovra normale, non deve essere maggiore di 0,12 m. 
11.3. ... 
11.4. Distanza tra cabina e contrappeso 
La cabina e gli elementi che vi sono fissati  devono  distare  almeno
0,05 m dal contrappeso (qualora esso esista) e dagli elementi ed esso
fissati. 
12. Macchinario 
12.1. Disposizioni generali 
Ogni ascensore deve avere almeno un macchinario che gli sia proprio. 
12.2. Azionamento della cabina e del contrappeso 
12.2.1. Sono ammessi i seguenti due metodi di azionamento: 
a) a frizione (impiego di pulegge di frezione e di funi): 
b) ad agganciamento se la velocita' nominale non supera  0,63  m/s  e
cioe': 
1) o con tamburo e funi, senza contrappeso; 
2) o con pignoni e catene. I calcoli degli elementi  di  trasmissione
devono tenere conto  dell'eventualita'  in  cui  il  contrappeso,  se
esiste, (o la cabina) appoggi sugli ammortizzatori. 
12.2.2. Si possono utilizzare cinghie per accoppiare il  o  i  motori
all'organo sul quale agisce  il  freno  elettromeccanico  (12.4.1.2).
Devono essere previste almeno due cinghie. 
12.3. Impiego di pulegge o pignoni a sbalzo 
In caso di utilizzazione di pulegge di frizione o pignoni a sbalzo, 
devono essere prese disposizioni efficaci per evitare 
a) lo scarrucolamento delle funi o la  fuoruscita  delle  catene  dai
loro pignoni; 
b) l'introduzione di corpi estranei tra funi e gole (o tra  catene  e
pignoni) nel caso in cui il macchinario non sia al disopra  del  vano
di corsa. 
Queste disposizioni non devono impedire i controlli e la manutenzione
delle pulegge di frizione e dei pignoni. 
12.4. Sistema di frenatura 
12.4.1. Disposizioni generali 
12.4.1.1. L'ascensore deve essere munito di un sistema  si  frenatura
che agisca automaticamente: 
a) in caso di mancanza di corrente elettrica di alimentazione; 
b) in caso di mancanza di corrente di manovra. 
12.4.1.2. Il sistema di frenatura  deve  avere  obbligatoriamente  un
freno elettromeccanico (che  agisca  per  frizione)  ma  puo'  avere,
inoltre, altri mezzi (per esempio elettrici). 
12.4.2. Freno elettromeccanico 
12.4.2.1. Questo freno deve essere capace di  arrestare  da  solo  il
macchinario con la cabina alla velocita' nominale e  con  la  portata
aumentata del 25%. 
In queste condizioni la decelerazione della cabina  non  deve  essere
maggiore di quella che si ha per intervento del paracadute o per urto
sugli ammortizzatori. 
Tutti  gli  elementi  meccanici  del  freno  che  contribuiscono   ad
esercitare l'azione frenante sul tamburo o sul  disco  devono  essere
installati in due esmplari e devono essere di  dimensioni  tali  che,
qualora uno di detti elementi non agisca sul tamburo o sul disco  del
freno, continui ad essere esercitata un'azione frenante sufficiente a
rallentare la corsa della cabina con carico uguale alla portata. 
12.4.2.2. L'organo sul quale agisce il freno  deve  essere  collegato
meccanicamente e direttamente alla puleggia di frizione (o tamburo, o
pignone). 
12.4.2.3. L'apertura del freno, in funzionamento normale, deve essere
assicurata dall'azione permanente di una corrente elettrica. 
12.4.2.3.1. L'interruzione di questa corrente deve essere  effettuata
con l'aiuto di almeno due dispositivi elettrici indipendenti,  comuni
o non  a  quelli  che  provocano  l'interruzione  della  corrente  di
alimentazione al macchinario. 
Se al momento dell'arresto dell'ascensore uno dei contattori  non  ha
aperto i contatti principali, una  successiva  partenza  deve  essere
impedita, al piu' tardi  alla  successiva  inversione  del  senso  di
marcia. 
12.4.23.2. Quando  il  motore  dell'ascensore  puo'  funzionare  come
generatore, deve essere impossibile che  il  circuito  elettrico  del
freno venga alimentato dal motore di sollevamento. 
 
12.4.2.3.3. La frenatura deve avvenire senza ritardo  ausiliario,  al
momento dell'apertura del circuito elettrico del freno (l'impiego  di
un diodo o di un  condensatore  collegato  direttamente  ai  morsetti
della  bobina  del  freno  non  e'  considerato  come  temporizzatore
ausiliario). 
12.4.2.4. Il freno della macchine  provviste  di  un  dispositivo  di
manovra di emergenza ad azione manuale  (12.5.1)  deve  poter  essere
aperto a mano e deve essere mantenuto aperto esercitando  uno  sforzo
continuo. 
12.4.2.5. La pressione di frenatura deve essere esercitata  da  molle
di compressione guidate o da pesi. 
12.4.2.6.  La  frenatura  deve  effettuarsi  con  l'applicazione  sul
tamburo o disco del freno di almeno 2 ganasce, ceppi o pattini. 
12.4.2.7. E' vietato l'impiego di freni a nastro. 
12.4.2.8. le guarnizioni dei freni devono essere incombustibili. 
12.5. Manovra di emergenza 
12.5.1. Se lo sforzo manuale necessario per  spostare  la  cabina  in
salita, con  carico  uguale  alla  portata,  non  supera  400  N,  il
macchinario deve essere  munito  di  un  dispositivo  di  manovra  di
emergenza manuale, che permetta di riportare la cabina  ad  un  piano
mediante un volantino liscio. 
12.5.1.1. Se questo volantino e' amovibile, esso deve trovarsi in  un
luogo accessibile  del  locale  del  macchinario.  Esso  deve  essere
facilmente individuato se c'e' il  rischio  di  confusione  circa  la
macchina cui esso e' destinato. 
12.5.1.2. Deve essere possibile controllare facilmente dal locale del
macchinario se la cabina si trova in una zona di sblocco delle porte. 
Questo controllo puo' essere realizzato, per esempio, mediante  segni
sulle funi portanti o sulla fune del limitatore di velocita'. 
12.5.2. Se lo sforzo definito in 12.5.1. e' maggiore di 400  N,  deve
essere prevista, nel locale del macchinario, una manovra elettrica di
emergenza che sia conforme al 14.2.1.4. 
12.6. Velocita' 
Con la frequenza della rete al valore  nominale  e  la  tensione  del
motore uguale alla  tensione  nominale  dell'impianto,  la  velocita'
della cabina misurata in  discesa,  con  meta'  portata,  nella  zona
mediana  della  corsa,  con  l'esclusione  di  tutti  i  periodi   di
accelerazione  e  decelerazione,  non  deve  superare  la   velocita'
nominale di oltre il 5%6). 
12.7. Arresto e controllo di arresto del macchinario 
L'arresto  del  macchinario  per  l'intervento  di   un   dispositivo
elettrico di sicurezza, conforme al  14.1.2,  deve  essere  provocato
come qui sotto indicato. 
12.7.1. Motori alimentati direttamente da una rete a corrente 
alternata o continua 
L'alimentazione del motore deve essere interrotta da  due  contattori
indipendenti,  i  cui  contatti  sono  in  serie  nel   circuito   di
alimentazione. 
Se, durante l'arresto  dell'ascensore,  uno  dei  contattori  non  ha
aperto  i  contatti  principali,  una  nuova  partenza  deve   essere
impedita, al piu'  tardi  al  successivo  cambiamento  del  senso  di
marcia. 
12.7.2 Trazione con sistema Ward-Leonard 
12.7.2.1. Eccitazione del generatore alimentato con elementi 
tradizionali 
Due contattori indipendenti devono interrompere: 
a) o l'anello motore-generatore; 
b) o l'eccitazione del generatore; 
c) o un contattore l'anello e l'altro l'eccitazione del generatore. 
Se, durante l'arresto  dell'ascensore,  uno  dei  contattori  non  ha
aperto  i  contatti  principali,  una  nuova  partenza  deve   essere
impedita, al piu'  tardi  al  successivo  cambiamento  del  senso  di
marcia. 
Nei casi b) e c), opportuni provvedimenti devono essere adottati  per
evitare la rotazione del motore per effetto  del  magnetismo  residuo
del generatore (per esempio: circuito suicida). 
6) E' buona regola  che,  nelle  condizioni  qui  sopra  esposte,  la
velocita' dell'ascensore non sia minore di oltre l'8% della velocita'
nominale. 
12.7.2.2. Eccitazione del generatore alimentato e controllato con 
elementi statici 
Deve essere usato uno dei metodi seguenti: 
a) quelli indicati in 12.7.2.1. 
b) un sistema comprendente: 
1) un  contattore  che  interrompa  l'eccitazione  del  generatore  o
l'anello motore-generatore. Il contattore deve venire  aperto  almeno
prima di ogni inversione del senso di marcia. Se  il  contattore  non
apre, una nuova partenza dell'ascensore deve essere impedita; 
2) un dispositivo di controllo che blocchi il flusso di energia negli
elementi statici; 
3) un dispositivo di sorveglianza che verifichi il blocco del  flusso
di energia durante ogni arresto dell'ascensore. 
Se, durante un  arresto  normale,  il  blocco  tramite  gli  elementi
statici non e' avvenuto, il dispositivo di sorveglianza  deve  aprire
il contattore  ed  una  nuova  partenza  dell'ascensore  deve  essere
impedita. 
Opportuni provvedimenti devono essere presi per evitare la  rotazione
del motore per effetto del magnetismo  residuo  del  generatore  (per
esempio: circuito suicida). 
12.7.3. Motori in corrente alternativa o continua, alimentati e 
controllati da elementi statici 
Deve essere utilizzato uno dei metodi seguenti: 
a) due contattori indipendenti che interrompano  l'alimentazione  del
motore. Se, durante l'arresto dell'ascensore, uno dei contattori  non
ha aperto i contatti  principali,  una  nuova  partenza  deve  essere
impedita, al piu' tardi  alla  successiva  inversione  del  senso  di
marcia; 
b) un sistema comprendente: 
1) un contattore che interrompa l'alimentazione del motore  su  tutte
le fasi. La bobina del  contattore  deve  essere  diseccitata  almeno
prima di ogni inversione del senso di marcia. 
Se il contattore non ricade, una nuova partenza  dell'ascensore  deve
essere impedita; 
2) un dispositivo di controllo che blocchi il flusso di energia negli
elementi statici; 
3) un dispositivo di sorveglianza che verifichi il blocco del  flusso
di energia durante ogni arresto dell'ascensore. 
Se, durante un  arresto  normale,  il  blocco  tramite  gli  elementi
statici non e' avvenuto, il dispositivo  di  sorveglianza  deve  fare
cadere il contattore e deve essere impedita una  successiva  partenza
dell'ascensore. 
12.8. Controllo del rallentamento della macchina, in caso di 
ammortizzatori con corsa ridotta secondo 10.4.3.2 
12.8.1. Opportuni dispositivi devono verificare che il  rallentamento
e' effettivamente in atto prima dell'arrivo ai piani esterni. 
12.8.2. Se il  rallentamento  non  e'  avvenuto,  questi  dispositivi
devono provocare la  riduzione  della  velocita'  per  la  quale  gli
ammortizzatori sono stati calcolati. 
12.8.3. Se il controllo del rallentamento  non  e'  indipendente  dal
senso di marcia, un dispositivo deve  controllare  che  il  movimento
della cabina corrisponda effettivamente al senso di marcia richiesto. 
12.8.4. Se questi dispositivi, o parte di  essi,  sono  disposti  nel
locale macchinario: 
a)  essi  devono  essere  azionati  da   un   dispositivo   collegato
meccanicamente alla cabina; 
b) la conoscenza della posizione della cabina non deve  dipendere  da
dispositivi  mossi  per  aderenza,  frizione  o  da   dispositivi   a
sincronismo; 
c) se per la trasmissione della posizione  della  cabina  nel  locale
macchinario e' utilizzato un collegamento a nastro, catena o fune, la
rottura o l'allentamento dell'organo di collegamento  deve  provocare
l'arresto del macchinario per mezzo di un  dispositivo  elettrico  di
sicurezza conforme al 14.1.2. 
12.8.5. Il comando e il funzionamento di  questi  dispositivi  devono
essere  progettati  in  modo  tale   che   dall'insieme,   che   essi
costituiscono   con   gli   elementi   di    funzionamento    normale
dell'ascensore, risulti un sistema di controllo del rallentamento che
risponda alle prescrizioni indicate in 14.1.2. 
12.9. Protezione dei macchinari 
Efficaci protezioni devono  essere  previste  per  le  parti  rotanti
accessibili che possono essere pericolose e, in particolare: 
a) chiavette e bulloni negli alberi; 
b) nastri, catene, cinghie; 
c) ingranaggi, pignoni; 
d) alberi di moroti a sbalzo; 
e) limitatori di velocita' tipo Watt. 
Fanno eccezione le pulegge di frizione, i volantini  di  manovra,  le
pulegge del freno e tutte le parti analoghe e rotonde e lisce. Queste
parti devono essere verniciate in giallo, almeno parzialmente. 
13. Installazione e apparecchiature elettriche 
13.1. Disposizioni generali 
13.1.1. Limiti di applicazione 
13.1.1.1.   Le   prescrizioni   della   presente   norma,    relative
all'installazione ed agli elementi  costitutivi  dell'apparecchiatura
elettrica, si applicano: 
a) all'interruttore generale del circuito forza motrice e a quando e'
a valle di esso; 
b) all'interruttore del circuito  di  illuminazione  della  cabina  a
quanto e' a valle di esso. 
L'ascensore deve essere considerato come un tutto unico, alla  stesso
modo di una macchina che fa l'apparecchiatura incorporata. 
13.1.1.2. I regolamenti nazionali concernenti i circuiti elettrici di
alimentazione  di  applicano  fino  ai  morsetti  di  entrata   degli
interruttori di cui  in  13.1.1.1.  Essi  si  applicano  a  tutto  il
circuito di illuminazione dei locali del macchinario e delle pulegge,
del vano di corsa e della fossa. 
13.1.1.3. Le prescrizioni della presente norma, per quanto e' a valle
degli interruttori indicati in 13.1.1.1.,  sono  basate,  per  quanto
possibile tenendo conto delle esigenze proprie  degli  ascensori,  su
norme esistenti: 
- a livello internazionale: IEC; 
- a livello europeo: CENELEC. 
Tutte le volte che si fa rinvio ad una di queste norme, sono  forniti
riferimenti precisi, assieme ai limiti entro i quali ci si  richiama.
Per  quello  che  non  e'  stato  precisato,  i  materiali  elettrici
impiegati devono rispondere ai criteri della buona tecnica in materia
di sicurezza. 
13.1.1.4. L'impianto elettrico degli ascensori deve: 
a) soddisfare alle indicazioni contenute  nei  documenti  armonizzati
del Comitato europeo di normalizzazione elettrica (CENELEC) approvata
dal Comitato elettronico italiano. 
b)  in  mancanza  dei  documenti  armonizzati  di  cui  al  punto  a)
concernenti l'installazione di apparecchiature elettriche, soddisfare
alle indicazioni  contenute  nelle  norme  del  Comitato  elettronico
italiano (CEI). 
13.1.2. "Nei locali delle macchine e delle pulegge e' necessario  una
protezione dai contatti diretti per mezzo di involucri che abbiano un
grado di protezione IP2X". 
13.1.3. La resistenza di isolamento tra conduttori e tra conduttori e
terra deve essere maggiore di 1 000 (immagine) con un numero di 7): 
a) 500 000 (immagine), per i circuiti di forza motrice e  i  circuiti
dei dispositivi elettrici di sicurezza; 
b)  250  000   (immagine),   per   gli   altri   circuiti   (comando,
illuminazione, segnali, ecc). 
13.1.4. Il valore medio per corrente continua o  il  valore  efficace
per corrente alternata  della  tensione  tra  conduttori  oppure  tra
conduttori e terra non deve essere maggiore di 250 V per  i  circuiti
di comando e di sicurezza. 
13.1.5. I conduttori di neutro e i conduttori  di  protezione  devono
essere sempre distinti. 
7) Questi valori sono provvisori e saranno uniformati  a  quelli  che
saranno adottati dal Comitato 64 del CENELEC. 
13.2. Contattori, contattori ausiliari, componenti dei circuiti di 
sicurezza 
13.2.1. Contattori e contattori ausiliari 
13.2.1.1. I contattori principali, cioe' quelli necessari all'arresto
del macchinario  secondo  12.7.,  devono  appartenere  alle  seguenti
categorie, come definite in CENELEC HD 419 (IEC 158-1, mod.): 
a) AC-3, se si tratta di contattori per motori alimentati in corrente
alternata; 
b) DC-2, se si tratta di contattori di potenza per corrente continua. 
Questi contattori inoltre devono permettere di effettuare il  10%  di
manovra ad impulsi. 
13.2.1.2. Se,  a  causa  della  potenza  da  trasmettere,  si  devono
impiegare  contattori  ausiliari  per  il  comando   dei   contattori
principali, essi devono appartenere  alle  seguenti  categorie,  come
definite in CENELEC HD 420 (IEC 337/1 mod.): 
a) AC-11, se si tratta di comandare bobine a corrente alternata; 
b) DC-11, se si tratta di comandare bobine a corrente continua. 
13.2.1.3. Sia per i contattori principali di cui in 13.2.1.1. sia per
i contattori ausiliari di cui in 13.2.1.2. si  puo'  ritenere,  nella
applicazione delle misure prese per soddisfare il 14.1.1.1, che: 
a) se uno dei contatti di  riposo  (normalmente  chiusi)  e'  chiuso,
tutti i contatti di lavoro siano aperti; 
b) se uno dei contatti di  lavoro  (normalmente  aperti)  e'  chiuso,
tutti i contatti di riposo siano aperti. 
13.2.2. Componenti dei circuiti di sicurezza 
13.2.2.1. Quando si impiegano apparecchi conformi al  13.2.1.2.  come
rele' in un circuito di sicurezza, si applicano ugualmente le ipotesi
di cui in 13.2.1.3. 
13.2.2.2. Se i rele' impiegati sono tali che i contatti di  riposo  e
di lavoro non sono chiusi contemporaneamente  per  nessuna  posizione
dell'armatura, si puo' considerare  la  possibilita'  dell'attrazione
parziale dell'armatura mobile (14.1.1.1 f). 
13.2.2.3.  Se  alcune  apparecchiature  sono  inserite  a  valle  dei
circuiti  elettrici  di  sicurezza,  esse  devono   rispondere   alle
prescrizioni di cui in 14.1.2.2.2. per quanto riguarda  le  linee  di
fuga e le distanze in aria (non le distanze di apertura). 
Questa prescrizione non si applica alle  apparecchiature  considerate
in 13.2.1.1, 13.2.1.2 e 13.2.2.1  che  rispondono  alle  prescrizioni
CENELEC HD 419 (IEC 158-1 mod.) e CENELEC HD 420 (IEC 337-1 mod.). 
13.3. Protezioni dei motori 
13.3.1. I motori  collegati  direttamente  alla  rete  devono  essere
protetti contro i cortocircuiti. 
13.3.2. I motori  collegati  direttamente  alla  rete  devono  essere
protetti contro i sovraccarichi mediante dispositivi di  interruzione
automatica a riarmo manuale (ad eccezione dei dispositivi di  cui  al
13.3.3)  che  devono  interrompere  su  tutti  i  conduttori   attivi
l'alimentazione del motore. 
13.3.3. Se il  rilevamento  dei  sovraccarichi  viene  effettuato  in
funzione  dell'aumento  della  temperatura  degli  avvolgimenti   del
motore,  il  dispositivo   di   interruzione   puo'   essere   chiuso
automaticamente dopo un sufficiente raffreddamento. 
13.3.4. Le disposizioni di cui in 13.3.2 e  13.3.3  si  applicano  ad
ogni avvolgimento se il motore comporta  avvolgimenti  alimentati  da
circuiti diversi. 
13.3.5. Se i motori di sollevamento sono alimentati da  generatori  a
corrente continua azionati da motori, anche i motori di  sollevamento
devono essere protetti contro i sovraccarichi. 
13.4. Interruttori generali 
13.4.1. I locali del macchinario devono avere, per ciascun ascensore,
un interruttore generale atto ad interrompere, su tutti i  conduttori
attivi,  l'alimentazione  dell'ascensore.  Questo  interruttore  deve
essere dimensionato per la maggior intensita'  di  corrente  prevista
nel funzionamento normale dell'ascensore. 
Questo interruttore non deve interrompere i circuiti che  alimentano:
a) l'illuminazione della cabina e la sua eventuale ventilazione; 
b) la presa di corrente sul tetto della cabina; 
c) l'illuminazione dei locali del  macchinario  e  delle  pulegge  di
rinvio; 
d) la presa di corrente nel locale del macchinario; 
e) l'illuminazione dell'interno del vano di corsa; 
f) il dispositivo di allarme. 
13.4.2. Gli interruttori generali  di  cui  in  13.4.1  devono  avere
posizioni stabili di chiusura e apertura. 
L'organo  di   comando   dell'interruttore   generale   deve   essere
rapidamente e facilmente accessibile dal o dagli  accessi  al  locale
del macchinario. Esso  deve  permettere  di  identificare  facilmente
l'ascensore cui si riferisce, quando il  locale  del  macchinario  e'
comune a piu' ascensori. 
          Nota - Se il locale del macchinario ha piu' accessi, oppure 
                 se per uno stesso ascensore esistono piu' locali del 
                 macchinario ciascuno con il suo accesso, puo' essere 
           impiegato un contattore telecomandato la cui apertura deve 
           essere comandata da un dispositivo elettrico di sicurezza, 
                      rispondente al 14.1.2, inserito nel circuito di 
          alimentazione della bobina del contattore telecomandato. La 
                    richiusura del detto contattore deve poter essere 
                  effettuata solo per mezzo del dispositivo che ne ha 
          provocato l'apertura. Questo contattore deve avere in serie 
          un interruttore a comando manuale. 
13.4.3. Nel caso di una batteria di ascensori, se dopo l'apertura  di
un interruttore generale di un ascensore una parte  dei  circuiti  di
manovra resta  in  tensione,  questi  circuiti  devono  poter  essere
interrotti separatamente dal locale del  macchinario,  se  necessario
interrompendo l'alimentazione di tutti gli ascensori della  batteria.
13.4.4.  Gli  eventuali  condensatori,  disposti  per  correggere  il
fattore di potenza, devono essere collegati a monte dell'interruttore
generale del circuito forza motrice. 
           Nota - Se sono da temare sovratensioni, per esempio quando 
               i motori sono alimentati da linee elettriche di grande 
              lunghezza, l'interruttore del circuito di forza motrice 
          deve interrompere anche il collegamento dei condensatori. 
13.5. Condutture elettriche 
13.5.1. Nei locali del macchinario, delle pulegge  di  rinvio  e  nei
vani di corsa degli ascensori i conduttori ed i cavi (con l'eccezione
dei cavi flessibili) devono essere scelti tra quelli normalizzati dal
CENELEC e di  qualita'  almeno  equivalente  a  quella  definita  dai
documenti HD 21-S2 e HD 22-S2, tenendo conto  delle  indicazione  del
13.1.1.3. 
13.5.1.1. I conduttori rispondenti al CENELEC  HD  21-3  S2  parti  2
(HO7V-U e HO7V-R), 3 (HO7V-K),  4  (HO5V-U)  e  5  (HO5V-K),  possono
essere impiegati per tutti i circuiti ad eccezione  dei  circuiti  di
forza motrice del macchinario, purche' siano installati  in  tubi  (o
canalette)  metallici  oppure  di  materia  plastica  oppure   essere
protetti con sistemi equivalenti. 
               Nota - Queste norme sostituiscono quelle relative alla 
             guida per l'impiego di cui all'appendice 1 del documento 
          CENELEC HD 21.1 S2. 
13.5.1.2. I cavi rigidi conformi al punto 2 del CENELEC  HD  21-4  S2
possono essere impiegati solo in installazione fissa in  vista  sulle
pareti del vano di corsa (o del locale del macchinario) o  installati
in tubi, canalette o dispositivi analoghi. 
13.5.1.3. I cavi flessibili normali,  conformi  al  3  (HO5RR-F)  del
CENELEC HD 22.4 S2 e al 5 (HO5VV-F) del CENELEC HD 21.5  S2,  possono
essere impiegati solo in tubi, canalette o dispositivi che assicurino
una protezione equivalente. 
I cavi flessibili muniti di guaina spessa, quali quelli conformi al 5
del CENELEC HD 22.4 S2, possono essere impiegati  come  cavi  rigidi,
nelle condizioni specificate in 13.5.1.2, e per il collegamento ad un
apparecchio mobile (ad eccezione della cabina)  oppure  sottoposto  a
vibrazioni. 
I cavi flessibili rispondenti ai CENELEC HD 359 e HD 360 sono ammessi
come cavi di collegamento con la cabina,  nei  limiti  stabiliti  dai
documenti stessi. In  ogni  caso  i  cavi  scelti  devono  presentare
caratteristiche almeno equivalenti. 
13.5.1.4. Le disposizioni di cui in  13.5.1.1,  13.5.1.2  e  13.5.1.3
possono non essere applicate: 
a) a conduttori e cavi non  collegati  ai  dispositivi  elettrici  di
sicurezza dalle porte dei piani, a condizione che: 
1) non sia sviluppata una potenza nominale maggiore di 100 VA; 
2) la tensione tra poli (o fasi) o tra un polo (o una delle  fasi)  e
la terra, a cui essi  sono  normalmente  sottoposti,  sia  minore  od
uguale a 50 V; 
b) al collegamento dei dispositivi di  manovra  o  di  comando  negli
armadi o sui quadri: 
1) sia tra i vari apparecchi elettrici; 
2) sia tra gli apparecchi e i morsetti di collegamento. 
13.5.2. Sezione dei conduttori 
La sezione dei conduttori elettrici di sicurezza delle porte non deve
essere minore di 0,75 mm2. 
13.5.3. Installazione 
13.5.3.1.  L'installazione  elettrica  deve  essere  provvista  delle
indicazioni necessarie per facilitarne la comprensione. 
13.5.3.2. Le connessioni, i morsetti di collegamento,  i  connettori,
ad eccezione dalle parti  indicate  in  13.1.2,  devono  trovarsi  in
armadi, scatole oppure su quadri appositamente previsti. 
13.5.3.3. Quando, dopo l'apertura del o degli  interruttori  generali
di un  ascensore,  alcuni  morsetti  di  collegamento  restano  sotto
tensione, essi devono essere nettamente separati dai morsetti che non
sono piu' in tensione e, se la tensione e' maggiore di 50  V,  devono
essere adeguatamente contrassegnati. 
13.5.3.4. I morsetti di collegamento,  la  cui  connessione  fortuita
puo' dare luogo ad un funzionamento pericoloso dell'ascensore, devono
essere nettamente separati, salvo il caso che  la  loro  costituzione
impedisca questo rischio. 
13.5.3.5. Allo scopo di assicurare la  continuita'  della  protezione
meccanica, i rivestimenti di protezione dei  conduttori  e  dei  cavi
devono penetrare  all'interno  delle  scatole  degli  interruttori  o
apparecchi oppure avere un adeguato manicotto alle estremita'. 
          Nota - Le intelaiature chiuse delle porte dei piani e della 
                  cabina sono considerate come scatole di apparecchi. 
             Tuttavia, se esistono rischi di deterioramento meccanico 
                    determinato da elementi in movimento o da risalti 
                  dell'intelaiatura stessa, i conduttori collegati ai 
            dispositivi elettrici di sicurezza devono essere protetti 
          meccanicamente. 
13.5.3.6. Se uno stesso tubo o cavo contiene conduttori  collegati  a
circuiti con tensione diversa, tutti i conduttori o cavi devono avere
l'isolamento corrispondente alla tensione piu' elevata. 
13.5.4. Connettori 
Gli apparecchi e i dispositivi collegabili  posti  sui  circuiti  dei
dispositivi di sicurezza devono essere  progettati  e  realizzati  in
modo che, se il loro disinserimento non  richiede  un  utensile,  sia
impossibile inserire la spina in posizione errata. 
13.6. Illuminazione e prese di corrente 
13.6.1. L'alimentazione dell'illuminazione  elettrica  della  cabina,
del vano di corsa, del locale del macchinario e  del  locale  pulegge
deve essere  indipendente  dall'alimentazione  del  macchinario,  sia
mediante un altro circuito sia mediante connessione al  circuito  che
alimenta il macchinario a monte dell'interruttore generale  (e  degli
interruttori generali) previsto in 13.4. 
13.6.2. L'alimentazione delle prese di corrente  previste  sul  tetto
della cabina, nel locale del macchinario e delle pulegge di rinvio  e
nella fossa deve essere assicurata dai circuiti indicati in 13.6.1. 
Queste prese di corrente devono essere: 
- sia prese tipo 2P + PE, a 250 V, alimentate direttamente; 
- sia prese alimentate a tensione di  sicurezza  secondo  CENELEC  HD
384.4.41 punto 411. 
          Nota - L'impiego delle prese di corrente sopra indicate non 
             presuppone che il cavo di almentazione abbia una sezione 
                 corrispondente alla corrente nominale della presa di 
                corrente; la sezione dei conduttori puo' essere molto 
            minore, a condizione che i conduttori siano correttamente 
          protetti contro le sovracorrenti. 
13.6.3. Apertura dei circuiti di illuminazione e circuiti di 
alimentazione delle prese di corrente 
13.6.3.1.   Un   interruttore   deve   permettere   di   interrompere
l'alimentazione del circuito della cabina  (se  nel  locale  esistono
piu' macchine e' necessario un  interruttore  per  ciascuna  cabina).
Questo   interruttore   deve   essere   disposto    in    prossimita'
dell'interruttore generale di forza motrice corrispondente. 
13.6.3.2.   Un   interruttore   deve   permettere   di   interrompere
l'alimentazione del circuito del locale del macchinario, del vano  di
corsa e della fossa. 
Questo interruttore deve essere disposto nel locale del  macchinario,
in prossimita' del suo accesso. 
13.6.3.3. Ciascuno dei  circuiti  interrotti  dagli  interruttori  in
13.6.3.1. e 13.6.3.2 deve avere la propria protezione. 
14. Protezione contro i guasti elettrici, comandi e precedenze 
14.1 Protezione contro i guasti elettrici 
14.1.1. Disposizioni generali 
Uno dei gusti nell'impianto elettico  di  un  ascensore  indicati  in
14.1.1.1.  non  deve,  da  solo,  dare  luogo  ad  un   funzionamento
pericoloso dell'ascensore. 
14.1.1.1. Guasti previsti: 
a) mancanza di tensione; 
b) diminuzione di tensione; 
c) interruzione nella continuit di un conduttore; 
d) difetto di isolamento verso massa oppure terra; 
e) corto circuito o interruzione di  un  componente  elettrico  quale
resistenza, condensatore, transitore, lampada; 
f)  mancata  attrazione  incompleta  della  armatura  mobile  di   un
contattore o di un rele'; 
g) mancata caduta dell'armatura mobile  di  un  contattore  o  di  un
rele'; 
h) mancata apertura di un contatto; 
i) mancata chiusura di un contatto; 
j) inversione di fase. 
14.1.1.2. L'ipotesi della mancata apertura di un  contatto  non  puo'
essere prevista se si tratta di  contatti  di  sicurezza  rispondenti
alle prescrizioni di cui in 14.1.2.2. 
14.1.1.3. Una  massa  a  terra  in  un  circuito  in  cui  esiste  un
dispositivo elettico di sicurezza deve: 
a) o determinare immediatamente l'arresto del macchinario; 
b) oppure impedire l'avvio del  macchinario  dopo  il  primo  arresto
normale. 
La rimessa in funzione deve essere possibile soltanto  se  effettuata
da persona competente. 
14.1.2. Dispositivi elettrici di sicurezza 
14.1.2.1. Disposizioni generali 
14.1.2.1.1. Dopo l'intervento di uno  dei  sispositivi  elettrici  di
sicurezza   indicati   nell'appendice   A,   deve   essere   impedito
l'avviamento  del  macchinario   oppure   deve   essere   determinato
immediatamente il suo arresto, come detto in 14.1.2.4. 
I dispositivi elettrici di sicurezza devono essere costituiti: 
a) o da uno o piu' contatti di sicurezza  rispondenti  al  14.1.2.2.,
che interrompono direttamente l'alimentazione dei contattori previsti
in 12.7 o dei loro contattori ausiliari; 
b) oppure da circuiti  di  sicurezza  rispondenti  al  14.1.2.3.  che
comportano: 
1) o uno o piu' contatti di sicurezza rispondenti  al  14.1.2.2.  che
non  interrompono  direttamente  nell'alimentazione  dei   contattori
previsti in 12.7 o dei loro contattori ausiliari; 
2) oppure contatti che non rispondono alle prescrizioni del 14.1.2.2. 
14.1.2.1.2. 
14.1.2.1.3. Salvo eccezioni  previste  nella  presente  norma  nessun
apparecchio elettrico  deve  essere  collegato  in  parallelo  ad  un
dispositivo elettrico di sicurezza. 
14.1.2.1.4. I disturbi per induzione o capacita'  propri  od  esterni
non devono dare luogo al mancato intervento dei dispositivi elettrici
di sicurezza. 
14.1.2.1.5. Un  segnale  in  uscita  che  deriva  da  un  dispositivo
elettrico di sicurezza non  deve  essere  modificato  da  un  segnale
parassita che derivi da un altro dispositivo  elettrico  collegato  a
valle, in modo che ne risulti una condizione di pericolo. 
14.1.2.1.6. Nei circuiti  di  sicurezza  aventi  due  o  piu'  canali
paralleli tutte le informazioni ad eccezione di quelle necessarie per
il controllo di parita' devono essere prelevate su uno stesso canale. 
14.1.2.1.7. I circuiti di  registrazione  o  di  temporizzazione  non
devono, anche in caso di guasto, impedire o  ritardare  sensibilmente
l'arresto del macchinario quando interviene un dispositivo  elettrico
di sicurezza. 
14.1.2.1.8. La costruzione e l'inserimento dei dispositivi interni di
alimentazione di corrente devono evitare la comparsa di sengali falsi
alle uscite  dei  dispositivi  elettrici  di  sicurezza  dovuti  agli
effetti delle commutazioni. 
In particolare le punte di tensione, dovute al normale  funzionamento
dell'ascensore o delle altre apparecchiature collegate alla rete, non
devono dare luogo a disturbi inammissibili nei componenti elettronici
(immunita' ai rumori). 
14.1.2.1.9. L'appendice A specifica i tipi di  dispositivi  elettrici
di sicurezza che possono essere impiegati in ciascun caso. 
14.1.2.2. Contatti di sicurezza 
14.1.2.2.1.  Il  funzionamento  di  un  contatto  di  sicurezza  deve
avvenire mediante separazione a distacco obbligato  dagli  organi  di
interruzione. Tale separazione deve  verificarsi  anche  se  si  sono
saldati. 
La manovra di apertura a distacco obbligato e' ottenuta quando  tutti
gli  elementi  dei  contatti  di  apertura  sono  portati  alla  loro
posizione di apertura e quando per una parte essenziale  della  corsa
non vie' nessun collegamento deformabile (per esempio, molle)  tra  i
contatti mobili ed il punto dell'organo di comando cui si applica  lo
sforzo di comando. 
La progettazione deve essere tale che  i  rischi  di  corto  circuito
derivanti dal guasto di un componente siano ridotti al minimo. 
14.1.2.2.2. I  contatti  devono  essere  previsti  per  una  tensione
nominale di isolmaneto di 250 V se gli involucri assicurano un  grado
di protezione di almeno  IP4X,  oppure  di  550  V  se  il  grado  di
protezione degli involucri e' minore di IP4X. 
I contatti di sicurezza devono appartenere  alle  seguenti  categorie
definite nella pubblicazione CENELEC HD 420 (IEC 337-1 mod); 
a) AC 11 se si tratta di contatti di sicurezza inseriti  in  circuiti
alimentati con corrente alternata; 
b) DC 11 se si tratta di contatti di sicurezza inseriti  in  circuiti
alimentati con corrente continua. 
14.1.2.2.3. Se gli involucri di protezione non sono del  grado  IPAX,
le distanze in aria e linee di fuga devono essere di almeno 6 mm e le
distanze di apertura dei contatti di almeno 4 mm, dopo l'apertura. 
Le  parti  in  tensione  dei  contatti  di  sicurezza  devono  essere
provviste di involucri di protezione.  Tuttavia  questa  prescrizione
non e' obbligatoria nelle condizioni di influenza esterna considerate
normali secondo il documento di armonizzazione elaborato  dal  CE  64
del CENELEC (attualmente art. 32 della pubblicazione IEC 364). 
14.1.2.2.5.  L'abrasione  di  un  materiale   conduttore   non   deve
determinare il corto circuito dei contatti. 
14.1.2.3. Circuiti di sicurezza 
14.1.2.3.1. 
14.1.2.3.2.  I  circuiti  di   sicurezza   devono   rispondere   alle
prescrizioni di cui in 14.1.1. relative all'apparizione di un guasto. 
14.1.2.3.3. Inoltre: 
a) se un guasto, aggiunto ad un secondo guasto, puo' determinare  una
condizione di pericolo; l'ascensore deve  essere  arrestata  al  piu'
tardi in occasione della successiva sequenza a cui il primo  elemento
difettoso dovrebbe partecipare.  Qualsiasi  funzionamento  successivo
deve essere impossibile per tutto il tempo in cui il guasto  permane.
L'eventualita' che il secondo guasto  si  manifesti  dopo  il  primo,
prima che l'ascensore sia posto fuori servizio della citata sequenza,
non e' considerata; 
b) se una condizione di pericolo puo' determinare soltanto a  seguito
della combinazione di piu' guasti, la messa e il  mantenimento  fuori
servizio  dell'ascensore  deve   avvenire   al   piu'   tardi   prima
dell'eventuale manifestarsi del guasto che, aggiunto ai  guasti  gia'
esistenti, darebbe luogo alla situazione di pericolo; 
c) dopo una interruzione della  tensione  di  alimentazione,  non  e'
richiesto  che  l'ascensore  rimanga  fuori  servizio,  purche'  esso
ritorni nei casi indicati in 14.1.2.3.3. a) e b) in  occasione  della
successiva sequenza; 
d) nel caso dei circuiti a ridonanza vanno prese le misure  opportune
per limitare, per quanto possibile, il rischio  che  in  piu'  di  un
circuito si verifichino simultaneamente dei guasti dovuti ad un'unica
causa. 
14.1.2.4. Funzionamento dei dispositivi elettrici di sicurezza 
Quando  intervengono  per  garantire  la  sicurezza,  i   dispositivi
elettrici di sicurezza devono impedire l'avviamento del macchinario o
determinare immediatamente il suo  arresto.  Allo  stesso  modo  deve
essere impedita l'alimentazione elettrica del freno. 
I  dispositivi  elettrici  di  sicurezza  devono  intervenire   sulle
apparecchiature  che  controllano  l'alimentazione  del  macchinario,
secondo le prescrizioni del 12.7. 
Se, a causa della potenza da trasmettere, sono impiegati per  comando
del  macchinario   contattori   ausiliari,   questi   devono   essere
considerati   come   apparecchi    che    controllano    direttamente
l'alimentazione del macchinario, per la partenza e per l'arresto. 
14.1.2.5. Comando dei dispositivi elettrici di sicurezza 
Gli organi che comandano i dispositivi elettrici di sicurezza  devono
essere realizzati in modo da poter continuare a funzionare, anche  se
sono  sottoposti  alle  sollecitazioni  meccaniche  derivanti  da  un
funzionamento continuo. 
Se gli organi che comandano  i  dispositivi  elettrici  di  sicurezza
sono,, per la loro posizione,  accessibili  a  persone,  essi  devono
essere realizzati in modo che i dispositivi  elettrici  di  sicurezza
non possano essere resi inefficaci per mezzo di sistemi semplici. 
          Nota - Un magnete o un ponte eletrrico non sono considerati 
          sistemi semplici. 
Se  alcuni  circuiti  di  sicurezza  sono  ridondanti,  ci  si   deve
assicurare, mediante la disposizione  meccanica  o  geometrica  degli
elementi di trasmissione agli organi  di  entrata,  che  in  caso  di
guasto meccanico non si produca alcuna perdita di ridonanza che possa
non essere avvertita. 
Gli  elementi  trasmettitori  dei  circuiti  di   sicurezza   devono,
indipendentemente dalla direzione, resistere a  vibrazioni  di  forma
sinusoidale la cui frequenza f resta compresa tra 1 e 50 Hz e la  cui
ampiezza a (mm) e' data in funzione di f, dai rapporti: 
 
               25 
          a= ----- per 1 minore di f minore o uguale di 10 Hz 
               f 
              250 
          b= ----- per 10 minore di f minore o uguale di 50 Hz 
 
Gli elementi trasmettitori  dei  circuiti  di  sicurezza  montati  su
cabine  o  su  porte  devono,  indipendentemente   dalla   direzione,
resistere ad una accellerazione di (immagine) 30 m/s2. 
Nota - Se  sono  previsti  dispositivi  ammortizzatori  per  elementi
trasmettitori, essi devono  essere  considerati  come  facenti  parte
degli elementi trasmettitori. 
14.2. Comandi 
14.2.1. Comandi di movimento 
I comandi di movimento devono essere dati elettricamente. 
14.2.1.1. Manovra normale 
I comandi devono essere dati per mezzo dei bottoni. 
Questi devono essere disposti in  bottoniere,  in  modo  che  nessuna
parte sotto tensione sia accessibile. 
L'impiego di cavi, funi o aste come dispositivo  di  comando  tra  la
cabina e il locale, del macchinario e'  permesso  soltanto  nei  casi
molto speciali (atmosfera molto umida, corrosiva o esplosiva). 
14.2.1.2. Manovra di livellamento e autolivellamento con porte aperte
Nel caso particolare previsto  in  7.7.2.2.  a)  il  movimento  della
cabina con porte di piano e  di  cabina  aperte  e'  ammesso  per  il
livellamento e l'autolivellamento a condizione che: 
a) questo spostamento sia limitato alla  zona  di  sbloccaggio  delle
porte (7.7.2.2. a): 
1) ogni movimento della cabina al di fuori della zona di  sbloccaggio
delle porte  deve  essere  impedito  da  almeno  un  dispositivo  che
interrompa il circuito che ha escluso i dispositivi di sicurezza e di
controllo del bloccaggio delle porte; 
2) questo dispositivo di interruzione deve essere: 
- o un contatto di sicurezza rispondete al 14.1.2.2; 
- oppure collegato in modo da rispondere alle  prescrizioni  relative
ai circuiti di sicurezza di cui in 14.1.2.3.; 
3) se il funzionamento del dispisitivo di interruzione dipende da  un
organo collegato meccanicamente e indifferentemente alla cabina  (per
esmpio a mezzo fune, cinghia o catena), la rottura  o  l'allentamento
dell'organo di collegamento deve comandare l'arresto del  macchinario
per mezzo di un dispositivo  elettrico  di  sicurezza  rispondete  al
14.1.2.; 
4) durante il livellamento, il dispositivo  che  rende  inefficaci  i
dispositivi elettrici  di  sicurezza  delle  porte  deve  intervenire
soltanto qunado e' stato comandato l'arresto ad un piano; 
b) la velocita' di livellamento non sia maggiore di  0,8  m/s.  Negli
ascensori le cui porte di piano sono a manpovra manuale  deve  essere
controllato: 
1)  per  le  macchine  la  cui  velocita'  massima  di  rotazione  e'
determinata dalla frequenza di rete, che sia effettivamente  inserito
il comando a bassa velocita'; 
2) per le altre macchine, che la  velocita'  al  momento  in  cui  si
raggiunge la zona di sblocaggio delle porte non sia maggiore  di  0,8
m/s; 
c) la velocita' di autolivellamento non sia maggiore di 0,3  m/s.  Si
deve controllare che: 
1)  per  le  macchine  la  cui  velocita'  massima  di  rptazione  e'
determinata dalla frequenza di rete, sia effettivamente  inserito  il
comando della bassa velocita'; 
2) per le macchine i cui circuiti di forza motrice sono alimentati da
convertitori  statici,  la  velocita'  di  autolivellamento  non  sia
maggiore di 0,3 m/s. 
14.2.1.3. Manovra di ispezione 
Allo  scopo  di  rendere  agevoli  le  operazioni  di  ispezione   di
manutenzione, sul  tutto  della  cabina  deve  essere  installato  un
dispositivo di comando facilmente accessibile. L'inserzione di questo
dispositivo (commutatore di manutenzione) deve avvenire  mediante  un
commutatore rispondente alle  prescrizioni  relative  ai  dispositivi
elettrici di sicurezza (14.1.2.). 
Questo commutatore deve  essere  bistabile  e  deve  essere  protetto
contro l'azionamento accidentale. 
Le seguenti prescrizioni devono essere osservate  contemporaneamente:
a) l'inserzione della manovra di ispezione deve escludere: 
1) l'effeto dei comandi normali, compreso quello per il funzionamento
delle eventuali porte automatiche; 
2) la manovra elettrica di emergenza (14.2.1.4.); 
3) la manovra per la fermata ausiliaria sopra il  livello  del  piano
(14.2.1.5.). 
La rimessa in  funzionamento  normale  dell'ascensore  deve  avvenire
soltanto a seguito di una azione sul commutatore di ispezione. 
Se i dispositivi di commutazione impiegati per questa esclusione  non
sono i contatti di sicurezza solidali con la manovra del  commutatore
di ispezione, occorre prendere i  provvedimenti  necessari  affinche'
sia impedito qualsiasi  movimento  involontario  della  cabina  anche
quando  si  manifesta  nel  circuito  uno  dei  guasti  indicati   in
14.1.1.1.; 
b) il movimento della cabina deve essere determinato dalla  pressione
permanente di  un  bottone,  protetto  contro  qualsiasi  azionamento
accidentale, il senso del movimento deve essere chiaramente indicato; 
c) il dispositivo di  comando  deve  comprendere  un  dispositivo  di
arresto conforme al 14.2.2.; 
d) il movimento della cabina  deve  avvenire  ad  una  velocita'  non
maggiore di 0,63 m/s; 
e) le posizioni estreme di funzionamento normale  non  devono  essere
superate; 
f) il funzionamento dell'ascensore deve rimanere sotto  il  controllo
dei dispositivi di sicurezza. 
Il  dispositivo  di  comando  puo'  anche  comprendere   interruttori
speciali, protetti contro qualsiasi azionamento accidentale,  per  il
comando del meccanismo di azionamento delle  porte  dal  tetto  della
cabina. 
14.2.1.4. Manovra elettrica di emergenza 
Per le macchine in cui lo sforzo manuale per spostare  in  salita  la
cabina con carico uguale alla portata e'  maggiore  di  400  N,  deve
essere installato  nel  locale  del  macchinario  un  commutatore  di
emergenza rispondente al 14.1.2. L'alimentazione della macchina  deve
derivare  dalla  normale  rete  di  alimentazione  forza  motrice  o,
eventualmente, da un circuito di emergenza, se esiste. 
14.2.1.4.1. L'inserzione del commutatore di emergenza deve permettere
di comandare il movimento della canina  dal  locale  del  macchinario
mediante  pressione  permanente  su  bottoni,  protetti  contro  ogni
azionamento  accidentale.  Il  senso  del   movimento   deve   essere
chiaramente indicato. 
14.2.1.4.2. Dopo l'inserzione  del  commutatore  di  emergenza,  deve
essere impedito qualsiasi movimento della cabina, che non sia  quello
comandato da questo commutatore. 
14.2.1.4.3. Il commutatore  di  emergenza  puo'  rendere  inefficaci,
direttamente o  per  mezzo  di  un  altro  dispositivo  elettrico  di
sicurezza, i dispositivi elettrici di sicurezza previsti in  9.9.11.1
e 9.9.11.2 sul limitatore di velocita'. 
14.2.1.4.4. Il commutatore  di  emergenza  puo'  rendere  inefficaci,
direttamente o  per  mezzo  di  un  altro  dispositivo  elettrico  di
sicurezza, i seguenti dispositivi elettrici di sicurezza: 
a) quelli installati sul paracadute, secondo 9.8.8; 
b) quelli installati sugli ammortizzatori, secondo 10.4.3.4; 
c) i dispositivi di extracorsa di sicurezza, secondo 10.5. 
14.2.1.4.5. Il commutatore di emergenza  e  i  suoi  pulsanti  devono
essere  disposti  in  modo  che  chi  li  manovra   possa   osservare
agevolmente il macchinario. 
14.2.1.4.6. Il movimento della cabina deve avvenire a  velocita'  non
maggiore di 0,63 m/s. 
14.2.1.5. Manovra per la fermata ausiliaria sopra il livello del 
piano 
Nel  caso  particolare  previsto  in  7.7.2.2  b)  e'  consentito  il
movimento della cabina con porte di piano e di  cabina  aperte,  allo
scopo di permettere il carico e lo scarico degli ascensori  da  parte
di persone autorizzate ed esperte (introduzione generale 0.6.2)  alle
seguenti condizioni: 
a) il movimento della  cabina  deve  essere  possibile  soltanto  per
un'altezza  massima  di  1,65  m   al   disopra   del   livello   del
corrispondente piano; 
b) il  movimento  della  cabina  deve  essere  limitato  mediante  un
dispositivo elettrico di sicurezza direzionale rispondente al 14.1.2; 
c) la velocita' del movimento non deve essere maggiore di 0,3 m/s; 
d) la porta di piano e la porta di cabina devono essere  aperte  solo
dal lato della fermata ausiliaria; 
e) il movimento deve poter essere facilmente osservato dal  luogo  da
cui viene comandata la manovra per la fermata ausiliaria; 
f) la manovra per la fermata ausiliaria sopra il  livello  del  piano
deve essere possibile soltanto dopo l'azionamento di un  contatto  di
sicurezza a chiave, la cui chiave deve  poter  essere  ritirata  solo
nella posizione che interrompe la manovra per la fermata ausiliaria; 
g) l'azionamento del contatto di sicurezza a chiave: 
1) deve escludere l'effetto dei comandi normali.  Se  gli  organi  di
interruzione impiegati a tale scopo non sono  contatti  di  sicurezza
solidali  con  l'azionamento  del  contatto  a  chiave,  deve  essere
impedito qualsiasi movimento involontario della cabina  anche  se  si
manifesta nel circuito uno dei guasti indicati in 14.1.1.1; 
2) deve  permettere  il  movimento  della  cabina  soltanto  mediante
l'azione su un bottone che richieda un'azione permanente. 
Il senso del movimento deve essere chiaramente indicato; 
3) puo' rendere inefficaci, direttamente o  per  mezzo  di  un  altro
dispositivo elettrico di sicurezza conforme al 14.1.2: 
- il dispositivo elettrico di sicurezza del bloccaggio della porta di
piano considerata; 
- il dispositivo elettrico di sicurezza di controllo  della  chiusura
della porta di piano considerata; 
- il dispositivo elettrico di sicurezza di controllo  della  chiusura
della porta di cabina dal lato della fermata ausiliaria; 
h) gli effetti della manovra per la fermata ausiliaria devono  essere
esclusi dall'inserimento della manovra di ispezione; 
j) in cabina deve esistere un dispositivo di arresto. 
14.2.2. Dispositivi di arresto 
I dispositivi di arresto  devono  essere  costituiti  da  dispositivi
elettrici  di  sicurezza  conformi  al  14.1.2.  Essi  devono  essere
bistabili e devono essere tali che la rimessa in servizio  non  possa
derivare da un'azione accidentale. 
14.2.2.1. Cabine in cui tutti gli accessi sono muniti di porte cieche
Sono vietati i dispositivi di arresto in  cabina,  ad  eccezione  del
caso 14.2.1.5 j). 
Se le porte sono ad azionamento automatico, deve essere  previsto  un
dispositivo che permetta di invertire il loro movimento di  chiusura.
14.2.2.2. Cabine in cui non tutti gli accessi sono muniti di porte 
cieche 
I passeggeri  devono  avere  a  loro  disposizione,  a  distanza  non
maggiore di 1 m dagli accessi privi di  porte,  un  interruttore  che
comandi e mentenga l'arresto dell'ascensore. Questo interruttore: 
a) deve essere a pressione con ritenuta, oppure a leva, con posizione
della leva in basso per l'arresto. 
b) deve essere chiaramente identificabile (15.2.3.1). 
14.2.2.3. Altri dispositivi di arresto 
Un dispositivo  di  arresto  che  metta  e  mantenga  fuori  servizio
l'ascensore e le porte automatiche deve essere disposto: 
a)  sul  tetto  della  cabina,  a  distanza  non  maggiore  di  1   m
dall'accesso  del  personale  di  ispezione  o  manutenzione  (questo
dispositivo puo' essere quello disposto  vicino  al  comando  per  la
mo'anovra di ispezione, se questo e' disposto  a  non  piu'  di  1  m
dall'accesso) (8.15). 
b) nel locale delle pulegge di rinvio (6.4.5): 
c) nella fossa (5.7.3.4). 
14.2.3. Dispositivo di allarme 
14.2.3.1. Allo scopo di poter ottenere, in  caso  di  necessita',  un
soccorso dall'esterno, i passeggeri devono avere a loro  disposizione
in cabina un dispositivo, facilmente  identificabile  e  accessibile,
che permetta di chiedere soccorso. 
14.2.3.2.   Questo   dispositivo    deve    essere    alimentato    o
dall'alimentazione  di  emergenza  prevista  per  l'illuminazione  in
8.17.3, oppure da  una  alimentazione  che  presenti  caratteristiche
equivalenti. 
14.2.3.3. Questo dispositivo deve essere costituito da una  suoneria,
un citofono, un telefono o dispositivi analoghi. 
Nota - In caso di collegamento alla linea telefonica pubblica, non si
applica il 14.2.3.2. 
14.2.3.4. L'organizzazione dell'edificio dovrebbe essere tale che si 
possa rispondere al segnale di allarme entro un tempo ragionevole 
14.2.3.5. Quando la corsa dell'ascensore supera 30 m, tra la cabina e
il locale del  macchinario  deve  essere  installato  un  citofono  o
dispositivo  analogo,  alimentato  dall'alimentazione  di   emergenza
prevista in 8.17.3. 
14.2.4. Precedenze e seganli 
14.2.4.1. Per gli ascensori muniti di porte ad apertura  manuale,  un
dispositivo deve impedire il movimento della cabina  per  un  periodo
non minore di 2 s dopo un arresto. 
14.2.4.2. Il passeggero che entra in cabina deve disporre di almeno 2
s dopo la chiusura delle porte, per dare il comando  sul  bottone  di
sua scelta prima che una chiamata esterna possa essere soddisfatta. 
Questa  prescrizione  non  si  applica  agli  ascensori  con  manovra
collettiva muniti di porta di cabina. 
14.2.4.3. Nel caso di manovra collettiva una  segnalazione  luminosa,
perfettamente  visibile  dal  piano,  deve  indicare  chiaramente  ai
passeggeri che attendono  a  quel  piano  la  prossima  direzione  di
movimento imposta alla cabina. 
14.2.4.4. Per ascensori in batteria e' consigliabile non disporre  ai
piani indicatori di posizione; si raccomanda invece che  l'arrivo  di
una cabina sia preceduto da un segnale acustico. 
15.1. Disposizioni generali 
Tutte le targhe, gli avvisi e le istruzioni  per  la  manovra  devono
essere perfettamente leggibili e  comprensibili  (se  necessario  con
l'aiuto di segnali e segni grafici). Devono essere non lacerabili, di
materiale resistente, disposti  bene  in  vista,  redatti  in  lingua
italiana (o se necessario in piu' lingue). 
15.2. In cabina 
15.2.1.   Deve   essere   apposta   l'indicazione    della    portata
dell'ascensore espressa in Kilogrammi e del numero di persone. 
Il numero di persone deve essere calcolato secondo 8.2.4. 
L'avviso deve essere redatto come di seguito: 
                        ......Kg.......persone 
L'altezza minima dei caratteri impiegati per l'avviso deve essere: 
a) 10 mm per le maiuscole e le cifre; 
b) 7 mm per le minuscole. 
Tuttavia per i montautomobili l'altezza  minima  dei  caratteri  deve
essere: