(Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986-art. 1)
                              ALLEGATO 
             DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 maggio 1986 
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative
alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di 
determinare macchine per cantieri 
                            (86/296/CEE) 
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, 
visto il trattato che istituisce la Comunita' economica  europea,  in
particolare l'articolo 100, 
vista la proposta della Commissione 
visto il parere del Parlamento europeo 
visto il parere del Comitato economico e sociale 
considerando  che  in  alcuni  Stati  membri  la  progettazione,   la
costruzione e la prove relative alle strutture di protezione in  caso
di caduta di oggetti per determinate macchine per cantieri a determi-
nate   condizioni   di   utilizzazione   costituiscono   oggetto   di
disposizioni nazionali, a norma  delle  quali  queste  di  protezione
devono rispondere a determinati criteri tecnici ed essere soggette  a
prove specifiche; che questa situazione e' tale  da  creare  ostacoli
agli scambi intracomunitari; che e' quindi necessario  provvedere  al
ravvicinamento di queste disposizioni; 
considerando che  la  direttiva  84/532/CEE  del  Consiglio,  del  17
settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati
membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e
macchine per cantieri edili  ha  stabilito  una  serie  di  procedure
comuni, in paarticolare l'omologazine CEE, la  certificazione  CEE  e
l'autocertificazione CEE per l'immissione in commercio e in  servizio
di queste macchine  per  cantieri;  che  e'  opportuno  stabilire  la
procedura di certificazione CEE, parallelamente ad una  procedura  di
controllo CEE, per le strutture di protezione  contro  la  caduta  di
oggetti  per  determinare  macchine  per  cantiere;  che  e'  inoltre
necessario prevedere che tali macchine per cantieri siano  progettate
con punti di ancoraggio in modo da poter essere munite  di  strutture
di protezione CEE corrispondenti; 
considerando che la presente direttiva e' una  direttiva  particolare
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 84/532/CEE; 
considerando che le prove di laboratorio, i criteri  di  prestazione,
nonche' il volume limite di deformazione sono stabiliti  dalle  norme
internazionali ISO; che e'  quindi  opportuno  far  riferimento  alle
norme esistenti; 
considerando che il progresso tecnico richiede un adeguamento  rapido
delle prescrizioni  tecniche;  che  e'  quindi  opportuno  sottoporre
questi adeguamenti della direttiva alla procedura di cui all'articolo
24 della direttiva 84;/532/CEE, 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 
                             Articolo 1 
La presente direttiva si applica alle strutture di protezione in caso
di caduta di oggetti (FOPS) delle macchine per  cantieri  di  cui  al
punto 2.1 della norma ISO 3449, terza edizione del 15 aprile 1984, in
appresso denominata norma ISO 3449/3.