(Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986-art. 10)
                             Articolo 10 
Le disposizioni della presente direttiva lasciano  impregiudicata  la
facolta'  degli  Stati  membri  di  prescrivere,  nel  rispetto   del
trattato, i  requisiti  che  ritengono  necessari  per  garantire  la
protezione dei lavoratori durante l'utilizzazione delle  atterzzature
in  questione,  purche'  cio'  non  comporti  una  modifica  di  tali
attrezzature rispetto alle prescrizioni della presente direttiva.