Articolo 10 Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la facolta' degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che ritengono necessari per garantire la protezione dei lavoratori durante l'utilizzazione delle atterzzature in questione, purche' cio' non comporti una modifica di tali attrezzature rispetto alle prescrizioni della presente direttiva.