Articolo 2 1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinche': a) le strutture di protezione in caso di caduta di oggetti possano essere commercializzate soltanto se sono conformi alla presente direttiva e al tipo di struttura che ha formato oggetto di certificazione CEE, conformemente alle disposizioni della direttiva 84/532/CEE. Tali strutture di protezione sono in appresso denominate strutture di protezione CEE; b) le macchine per cantieri di cui all'articolo 1 possono esseere commercializzate soltanto se progettate per essere munite di una struttura di protezione CEE qualsiasi macchina munita di una struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) alla quale possa essere fissata detta struttura di protezione CEE. 2. Gli Stati membri possono prescrivere che le macchine per cantieri di cui all'articolo 1 utilizzate in determinate condizioni normali in cui si giustifica l'uso di una struttura di protezione in caso di caduta di oggetti possano essere messe in servizio o utilizzate soltanto se munite di una struttura di protezione CEE.