(Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986-art. 2)
                             Articolo 2 
1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinche': 
   a) le strutture di protezione in caso di caduta di oggetti possano 
      essere commercializzate soltanto se sono conformi alla presente 
      direttiva e al tipo di struttura che ha formato oggetto di 
      certificazione  CEE,  conformemente  alle  disposizioni   della
direttiva 84/532/CEE. 
      Tali  strutture  di  protezione  sono  in  appresso  denominate
strutture di protezione CEE; 
   b) le macchine per cantieri di cui all'articolo 1 possono esseere 
      commercializzate soltanto se progettate per essere munite di 
      una struttura di protezione CEE qualsiasi macchina munita di 
      una struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) alla
quale possa essere fissata detta struttura di protezione CEE. 
2. Gli Stati membri possono prescrivere che le macchine per  cantieri
di cui all'articolo 1 utilizzate in determinate condizioni normali in
cui si giustifica l'uso di una struttura di  protezione  in  caso  di
caduta di oggetti possano  essere  messe  in  servizio  o  utilizzate
soltanto se munite di una struttura di protezione CEE.