Articolo 3 1. Gli organismi autorizzati, di cui all'articolo 9 della direttiva 84/532/CEE, rilasciano l'attestato di certificazione CEE soltanto se il tipo di struttura di protezione CEE e' conforme alle disposizioni contenute nell'allegato 1 della presente direttiva. Le prove nell'ambito della certificazione CEE possono essere effettuate nel laboratorio del fabbricante, sotto il controllo dell'organismo autorizzato. 2. La domanda di certificazione CEE per una struttura di prtotezione CEE deve essere accompagnata da una scheda informativa il cui modello figura nell'allegato II della presente direttiva. 3. Per qualunque tipo di struttura di protezione CEE che abbia gia superato le prove e gli esami prescritti all'allegato I della presente direttiva, l'organismo autorizzato redige il verbale di prova il cui modello figura all'allegato III della presente direttiva e rilascia l'attestato di certificzione CEE, all'allegato V della presente direttiva. 4. In deroga alle disposizioni del punto 4.2 dell'allegato I della direttiva 84/532/CEE, soltanto gli Stati membri e la Commissione possono ottenere la parte A del verbale di prova, di cui all'allegato III della presente direttiva e, se del caso, i dati tecnici della parte B. L'orgnismo aurizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE lo trasmette su richiesta motivata di uno Stato membro o della Commissione.