(Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986-art. 3)
                             Articolo 3 
1. Gli organismi autorizzati, di cui all'articolo 9  della  direttiva
84/532/CEE, rilasciano l'attestato di certificazione CEE soltanto  se
il tipo di struttura di protezione CEE e' conforme alle  disposizioni
contenute nell'allegato 1 della presente direttiva. 
Le  prove  nell'ambito  della  certificazione  CEE   possono   essere
effettuate  nel  laboratorio  del  fabbricante,  sotto  il  controllo
dell'organismo autorizzato. 
2. La domanda di certificazione CEE per una struttura di  prtotezione
CEE deve essere accompagnata da una scheda informativa il cui modello
figura nell'allegato II della presente direttiva. 
3. Per qualunque tipo di struttura di protezione CEE  che  abbia  gia
superato le  prove  e  gli  esami  prescritti  all'allegato  I  della
presente direttiva, l'organismo  autorizzato  redige  il  verbale  di
prova il cui modello figura all'allegato III della presente direttiva
e rilascia l'attestato di certificzione  CEE,  all'allegato  V  della
presente direttiva. 
4. In deroga alle disposizioni del punto 4.2  dell'allegato  I  della
direttiva 84/532/CEE, soltanto gli  Stati  membri  e  la  Commissione
possono ottenere la parte A del verbale di prova, di cui all'allegato
III della presente direttiva e, se del caso,  i  dati  tecnici  della
parte B. 
L'orgnismo aurizzato che ha rilasciato l'attestato di  certificazione
CEE lo trasmette su richiesta motivata di uno Stato  membro  o  della
Commissione.