(Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986-art. 5)
                             Articolo 5 
1. Non appena prevedono di iniziare la fabbricazione di strutture  di
protezione CEE per la quale l'attestato di certificazione CEE per  la
quale l'attestato di  certificazione  CEE  e'  stato  rilasciato,  il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'  provvedono
a quanto segue: 
   a) comunicare all'organismo autorizzato che ha rilasciato 
      l'attestato di certificazione CEE; 
         i propri luoghi di fabbricazione e/o i propri luoghi di 
         deposito all'interno della Comunita'; 
         la data d'inizio della fabbricazione e/o dell'importazione; 
   b) autorizzare l'accesso, a fini di controllo, ai suddetti luoghi 
      di fabbricazione o di deposito ai delegati dell'organismo 
      autorizzato e fornire loro tutte le informazioni necessarie a 
      questo controllo; 
   c) mettere a disposizione dell'organismo autorizzato, su sua 
      richiesta ed entro un periodo di tempo ragionevele, un campione
che l'organismo stesso sceglie a scopo di controllo. 
2. Il titolare del marchio CEE deve precedere ad un  controllo  della
fabbricazione che gli consenta di verificare di continuo e in  misura
sufficiente la conformita' al tipo certificato per quanto concerne  i
materiali usati e la qualita' di  fabbricazione  delle  strutture  di
protezione CEE.