Articolo 5 1. Non appena prevedono di iniziare la fabbricazione di strutture di protezione CEE per la quale l'attestato di certificazione CEE per la quale l'attestato di certificazione CEE e' stato rilasciato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' provvedono a quanto segue: a) comunicare all'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE; i propri luoghi di fabbricazione e/o i propri luoghi di deposito all'interno della Comunita'; la data d'inizio della fabbricazione e/o dell'importazione; b) autorizzare l'accesso, a fini di controllo, ai suddetti luoghi di fabbricazione o di deposito ai delegati dell'organismo autorizzato e fornire loro tutte le informazioni necessarie a questo controllo; c) mettere a disposizione dell'organismo autorizzato, su sua richiesta ed entro un periodo di tempo ragionevele, un campione che l'organismo stesso sceglie a scopo di controllo. 2. Il titolare del marchio CEE deve precedere ad un controllo della fabbricazione che gli consenta di verificare di continuo e in misura sufficiente la conformita' al tipo certificato per quanto concerne i materiali usati e la qualita' di fabbricazione delle strutture di protezione CEE.