Articolo 6 1. Ciascun organismo autorizzato controlla per sondaggio, eventualmente secondo le direttive dello Stato membro da cui e' stato designato, la conformita' della fabbricazione delle strutture di protezione CEE al tipo per il quale ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE. Questo controllo consente all'organismo autorizzato di verificare se il fabbricante eserciti effettivamente il controllo di conformita' di cui all'articolo 5, paragrafo 2. L'organismo autorizzato puo' inoltre richiedere un campione a sua scelta a scopo di controllo. Si procedera' nuovamente alla prova di cui all'allegato I, distruttiva della struttur di protezione CEE e all'occorrenza del telaio, somaente qualora sussitano fondati motivi per supporre che detta struttura non ragggiunga il livello di prestazione del tipo certificato. 2. Se il luogo di fabbricazine e' stato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stabilito l'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE, questo organismo puo' collaborare con l'organismo autorizzato dello Stato membro in cui devono aver luogo i controlli di cui sopra. Lo stesso vale per i luoghi di depostito. 3. Ciascun organismo autorizzato puo', sotto la sua responsabilita', delegare ad uno o piu' laboratori l'esecuzione delle operazioni e delle prove di controllo.