(Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986-art. 6)
                             Articolo 6 
1.   Ciascun   organismo   autorizzato   controlla   per   sondaggio,
eventualmente secondo le direttive dello Stato membro da cui e' stato
designato, la conformita'  della  fabbricazione  delle  strutture  di
protezione CEE al tipo per il  quale  ha  rilasciato  l'attestato  di
certificazione CEE. 
Questo controllo consente all'organismo autorizzato di verificare  se
il fabbricante eserciti effettivamente il controllo di conformita' di
cui all'articolo 5, paragrafo 2. 
L'organismo autorizzato puo' inoltre richiedere  un  campione  a  sua
scelta a scopo di controllo. Si procedera' nuovamente alla  prova  di
cui all'allegato I, distruttiva della struttur di  protezione  CEE  e
all'occorrenza del telaio, somaente qualora sussitano fondati  motivi
per supporre  che  detta  struttura  non  ragggiunga  il  livello  di
prestazione del tipo certificato. 
2. Se il luogo di fabbricazine e' stato in uno Stato  membro  diverso
da  quello  in  cui  e'  stabilito  l'organismo  autorizzato  che  ha
rilasciato l'attestato di certificazione CEE, questo  organismo  puo'
collaborare con l'organismo autorizzato dello  Stato  membro  in  cui
devono aver luogo i controlli di cui sopra. 
Lo stesso vale per i luoghi di depostito. 
3. Ciascun organismo autorizzato puo', sotto la sua  responsabilita',
delegare ad uno o piu' laboratori  l'esecuzione  delle  operazioni  e
delle prove di controllo.