(Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986-art. 7)
                             Articolo 7 
1. Qualora i controlli  di  cui  all'articolo  6  dimostrino  che  le
strutture di protezione CEE non sono conformi al modello per il quale
e' stato rilasciato l'attestato di certificazione CEE o che non  sono
stati  rispettati  tutti  i  rquisiti   della   presente   direttiva,
l'oraganismo autorizzato deve prendere nei confronti del titolare del
marchio CEE una delle seguenti misure: 
   a) avvertimento con ingiunzione di porre fine entro un termine 
      stabilito alle infrazioni constatate; 
   b) avvertimento di cui alla lettera a), accompagnato pero' da una 
      intesificazione dei controlli; 
   c) sospensione provvisoria dell'attestato di certificazione CEE; 
   d) revoca dell'attestato di certificazione CEE. 
Queste misure possono essere prese  solo  dall'organismo  autorizzato
che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE. 
2. Le prime due misure vengono messe in atto quando le differenze non
riguardano la concezione di base delle strutture di protezione CEE  o
quando le infrazioni constatate sono minime e comnque non 
compromettono la sicurezza 
Una delle due ultime misure e' attuata  quando  le  differenze  o  le
infrazioni constatate  sono  di  entita'  rilevante,  e  comunque  se
compromettono la sicurezza. 
3. Le misure di sospensione provvisoria o di revoca dell'attestato di
certificazione CEE sono comunicate senza indugio agli altri organismi
autorizzati e agli Stati membri.