Articolo 7 1. Qualora i controlli di cui all'articolo 6 dimostrino che le strutture di protezione CEE non sono conformi al modello per il quale e' stato rilasciato l'attestato di certificazione CEE o che non sono stati rispettati tutti i rquisiti della presente direttiva, l'oraganismo autorizzato deve prendere nei confronti del titolare del marchio CEE una delle seguenti misure: a) avvertimento con ingiunzione di porre fine entro un termine stabilito alle infrazioni constatate; b) avvertimento di cui alla lettera a), accompagnato pero' da una intesificazione dei controlli; c) sospensione provvisoria dell'attestato di certificazione CEE; d) revoca dell'attestato di certificazione CEE. Queste misure possono essere prese solo dall'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE. 2. Le prime due misure vengono messe in atto quando le differenze non riguardano la concezione di base delle strutture di protezione CEE o quando le infrazioni constatate sono minime e comnque non compromettono la sicurezza Una delle due ultime misure e' attuata quando le differenze o le infrazioni constatate sono di entita' rilevante, e comunque se compromettono la sicurezza. 3. Le misure di sospensione provvisoria o di revoca dell'attestato di certificazione CEE sono comunicate senza indugio agli altri organismi autorizzati e agli Stati membri.