(Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986-art. 8)
                             Articolo 8 
1. Gli Stati membri non possono, per  motivi  inerenti  ai  requisiti
della presente direttiva, vietare, rifiutare o limitare  l'immissione
in  commercio,  l'immissione  in  servizio  o  l'utilizzazione  delle
strutture di protezione CEE. 
2. Gli stati membri non possono, per motivoi  inerenti  ai  requisiti
della presente direttiva, vitare, rifiutare o  limitare  l'immissione
in  commercio,  l'immissione  in  servizio  o  l'utilizzazione  delle
macchine per cantieri di cui all'articolo 1 se  sono  munite  o  sono
progettate per essere munite di una adeguata stuttura  di  protezione
CEE.