Articolo 8 1. Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti ai requisiti della presente direttiva, vietare, rifiutare o limitare l'immissione in commercio, l'immissione in servizio o l'utilizzazione delle strutture di protezione CEE. 2. Gli stati membri non possono, per motivoi inerenti ai requisiti della presente direttiva, vitare, rifiutare o limitare l'immissione in commercio, l'immissione in servizio o l'utilizzazione delle macchine per cantieri di cui all'articolo 1 se sono munite o sono progettate per essere munite di una adeguata stuttura di protezione CEE.