(Allegato Direttiva del consiglio del 13 dicembre 1983-art. 1)
                              ALLEGATO 
            DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1983 
recante seconda  modifica  della  direttiva  76/118/CEE  relativa  al
ravvicinamento delle  legislazioni  degli  Stati  membri  concernenti
taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato 
destinato all'alimentazione umana 
                            (83/635/CEE) 
                IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, 
visto il trattato che istituisce la Comunita' economica  europea,  in
particolare gli articoli 43 e 100, 
vista la proposta della Commissione, 
visto il parere del Parlamento europeo, 
considerando  che  l'articolo  3,  paragrafo   3,   della   direttiva
76/118/CEE, modificata dalla direttiva 78/630/CEE, stabilisce che  al
termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica della
stessa, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' decidere di
modificare o di abrogare il paragrafo 2 di detto articolo; 
considerando che in alcuni Stati membri sono insorte difficolta'  per
quanto riguarda la denominazione del latte  semiscremato  concentrato
zuccherato e del latte semiscremato in  polvere  che  possono  essere
venduti al dettaglio; che, di conseguenza,  occorre  riservare  loro,
per la vendita al dettaglio con queste denominazioni, la possibilita'
offerta dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 76/118/CEE; 
considerando che l'impiego della denominazione di cui all'articolo 3,
paragrafo 2, della direttiva 76/118/CEE  rappresenta  un'informazione
utile per il consumatore, senza peraltro costituire un ostacolo  agli
scambi  intercomunitari;  che,   di   conseguenza,   e'   auspicabile
sopprimere il carattere temporaneo di queste disposizioni,  abrogando
l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 76/118/CEE; 
considerando  che  l'articolo  7,  paragrafo   8,   della   direttiva
76/118/CEE stabilisce che, entro tre anni a decorrere dalla  notifica
della stessa, il Consiglio riesamina la deroga di cui al paragrafo 3,
lettera a), ultimo trattino, di detto articolo relativa  ai  prodotti
parzialmente o totalmente scremati destinati ai lattanti; 
considerando che i tipi di latte conservato sono soggetti, in materia
di  etichettatura,  alle  norme  generali  fissate  dalla   direttiva
79/112/CEE  del   Consiglio,   del   18   dicembre   1978,   per   il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in  materia  di
etichettatura e presentazione dei prodotti  alimentari  destinati  al
consumatore  finale,  nonche'  della  relativa  pubblicita';  che  di
conseguenza, la  presente  direttiva  puo'  limitarsi  a  definire  i
complementi e le deroghe necessarie a queste norme generali; 
considerando  che  l'articolo  14,  secondo  comma  della   direttiva
76/118/CEE stabilisce, che al termine di un periodo  di  tre  anni  a
decorrere dalla notifica della  stessa,  il  Consiglio  su  poroposta
della Commissione e in base ad una relazione  di  quest'ultima  sulla
situazione negli stati membri, riesamini la possibilita'  di  fissare
menzioni di qualita'; 
considerando che un'indagine  svolta  dalla  Commissione  presso  gli
Stati membri ha mostrato la necessita' di fissare criteri minimi  per
le proprieta' fisiche, chimiche e igieniche, prima  di  esaminare  la
possibilita' di definire criteri  di  qualita';  che  di  conseguenza
occorre prorogare il termine d'applicazione dell'articolo 14, secondo
comma, della direttiva 76/118/CEE, 
                 HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 
                             Articolo 1 
La direttiva 76/118/CEE e' modificato come segue: 
1) all'articolo 3, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti: 
   "e) "lait demi-ecreme' concentre' sucre'" in Belgio, Francia e 
        Lussemburgo, nonche' "gecondenseerde halfvolle melk met 
        suiker" in Belgio e nei Paesi Bassi, per designare nella 
        vendita al dettaglio il prodotto definito all'allegato, punto
1, lettera g); 
    f) "lait demi-ecreme' en poudre" in Belgie, Francia e 
        Lussemburgo, "halfvolle-melkpoeder" in Belgio e nei Paesi 
        Bassi, per designare nella vendita al dettaglio il prodotto 
        definito all'allegato, punto 2, lettera c), con un tenore in 
        peso  di  14-16  grammi  di  materia  grassa  per  100  g  di
prodotto". 
   2) l'articolo 3, paragrafo 3 e' soppresso; 
   3) il testo dell'articolo 7 e' sostituito dal testo seguente: 
 
                               Art. 7 
1.  La  direttiva  79/112/CEE  si  applica  secondo   le   condizioni
sottoindicate ai prodotti definiti nell'allegato destinati ad  essere
consegnati tali e quali al consumatore finale. 
2. a) La denominazione di vendita dei prodotti definiti nell' 
        allegato e' una delle denominazioni loro riservate a norma 
        dell'articolo 3; 
   b) nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 4, la denominazione 
      di vendita e' completata dalla dicitura "Soluzione istantanea".
3. Il quantitativo  netto  dei  prodotti  definiti  nell'allegato  e'
espresso in unita' di massa nonche' in unita' di massa  e  di  volume
per i prodotti definiti nell'allegato, punto 1, lettere a), b), c)  e
d), condizionati in recipienti diversi dalle scatole metalliche e dai
tubi. 
4. Le seguenti menzioni devono figurare inoltre  su  imballaggi,  sui
recipinti o sulle etichette di detti prodotti: 
   a) la percentuale di materia grassa del  latte  espressa  in  peso
rispetto  al  prodotto  finito,  salvo  per   i   prodotti   di   cui
all'allegato, punto 1, lettere b) e f), ed al punto  2,  lettere  b),
nonche' per i prodotti di cui all'allegato, punto 1,  la  percentuale
di estratto secco sgrassato proveniente dal latte; 
   b) per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, le raccoman- 
      dazioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione; 
      questa indicazione puo' essere sostituita da un'informazione 
      significativa sull'uso del prodotto, qualora  quest'ultimo  sia
destinato a essere consumato tale e quale; 
   c) per i prodotti di cui all'allegato, punto 2, le raccomandazioni 
      concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione, 
      compresa, salvo per i prodotti di cui all'allegato, punto 2, 
      lettera b), l'indicazione del  tenore  di  materia  grassa  del
prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione; 
   d) le mansioni "UHT" o "trattamento a temperatura elevata" per i 
      prodotti di cui all'allegato, punto 1, lettere a), b), c), 
      quando  essi  siano  ottenuti  mediante  detto  trattamento   e
confezionati in modo asettico. 
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 applicabili nelle  seguenti
condizioni: 
      le menzioni di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera a), 
      figurano nello stesso campo visivo di quelle previste 
      all'articolo 11,  paragrafo  3,  lettera  a),  della  direttiva
79/112/CEE; 
      nel caso di prodotti di peso inferiore a 20 grammi per unita', 
      confezionati in un imballaggio esterno, le indicazioni 
      prescritte ai sendi del presente articolo possono figurare 
      anche solo su detto imballaggio esterno, salvo la denominazione
di vendita prescritta a norma del paragrafo 2, lettera a); 
      nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 7, gli Stati membri 
      possono imporre l'indicazione della natura e  del  quantitativo
delle vitamine aggiunte; 
      gli stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali 
      che impongono l'indicazione di una raccomandazione particolare 
      nel caso di utilizzazione per i lattanti di prodotti totalmente
scremati". 
   4) e' aggiunto l'articolo seguente: 
                           "Articolo 7 bis 
1. Fatte salve le disposizioni che la Comunita' adottera' in  materia
di etichettatura dei prodotti alimentari non destinati al consumatore
finale,  le  sole  menzioni  obbligatorie  che  gli   imballaggi,   i
recipienti  o  le  etichette  dei  prodotti  definiti   nell'allegato
dovranno recare ben visibili,  chiaramente  leggibili  e  indelebili,
sono le seguenti: 
   a) la denominazione riservata a detti prodotti a norma dell'- 
      articolo 3; 
   b) la quantita' netta espressa in chilogrammi o grammi. Fino alla 
      scadenza del periodo transitorio durante il quale e' 
      autorizzata nella Comunita' l'applicazione delle unita' di 
      misura del sistema imperiale di cui all'allegato, capitolo D, 
      della direttiva 71/354/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1971, 
      per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
      relative alle unita' di misura (1) modificata, da quest'ultimo, 
      dalla direttiva 76/770/CEE (2), l'Irlanda e il Regno Unito 
      possono permettere che il quantitativo sia espresso soltanto in 
      unita' di misura del sistema imperiale,  calcolato  sulla  base
dei seguenti tassi di conversione: 
         1 ml = 0,0352 fluid ounces, 
         1 l = 1,760 pints o 0,220 gallons, 
         1 g = 0,0353 ounces (avoirdupois), 
         1 kg = 2,205 pounds; 
   c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante, 
      del condizionatore o di un rivenditore,stabilito all'interno 
      della Comunita'. 
      Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni 
      nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di 
      fabbricazione o di condizionatura per quanto concerne la loro 
      produzione nazionale; 
   d) per i prodotti importati dai paesi terzi, l'indicazione del 
      paese d'origine; 
   c) la data di fabbricazione o un'indicazione che consenta di 
      identificare il lotto. 
2. Gli Stati membri vietano nel  loro  territorio  il  commercio  dei
prodotti di cui in allegato se le menzioni di  cui  al  paragrafo  1,
lettere a), d) ed e), non figurano in una lingua facilmente  compresa
dal compratore, a meno che si provveda ad informarlo con altri mezzi; 
questa disposizione non impedisce che le suddette  menzioni  figurino
in varie lingue. 
Le indicazioni di cui  al  paragrafo  1,  lettere  b)  e  d)  possono
figurare anche soltanto su un documento d'accompagnamento. 
(1) GU n. L 243 del 29.10.1971, pag. 29. 
(2) GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 204"; 
5) il testo dell'articolo 14, secondo comma, e' sostituito dal  testo
seguente: 
"In mancanza di disposizioni comunitarie  in  questa  materia  al  1o
aprile 1986, il Consiglio riesamina il presente articolo  sulla  base
di una relazione della Commissione  accompagnata,  eventualmente,  da
proposte appropriate".