ALLEGATO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1983 recante seconda modifica della direttiva 76/118/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (83/635/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 76/118/CEE, modificata dalla direttiva 78/630/CEE, stabilisce che al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica della stessa, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' decidere di modificare o di abrogare il paragrafo 2 di detto articolo; considerando che in alcuni Stati membri sono insorte difficolta' per quanto riguarda la denominazione del latte semiscremato concentrato zuccherato e del latte semiscremato in polvere che possono essere venduti al dettaglio; che, di conseguenza, occorre riservare loro, per la vendita al dettaglio con queste denominazioni, la possibilita' offerta dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 76/118/CEE; considerando che l'impiego della denominazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 76/118/CEE rappresenta un'informazione utile per il consumatore, senza peraltro costituire un ostacolo agli scambi intercomunitari; che, di conseguenza, e' auspicabile sopprimere il carattere temporaneo di queste disposizioni, abrogando l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 76/118/CEE; considerando che l'articolo 7, paragrafo 8, della direttiva 76/118/CEE stabilisce che, entro tre anni a decorrere dalla notifica della stessa, il Consiglio riesamina la deroga di cui al paragrafo 3, lettera a), ultimo trattino, di detto articolo relativa ai prodotti parzialmente o totalmente scremati destinati ai lattanti; considerando che i tipi di latte conservato sono soggetti, in materia di etichettatura, alle norme generali fissate dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' della relativa pubblicita'; che di conseguenza, la presente direttiva puo' limitarsi a definire i complementi e le deroghe necessarie a queste norme generali; considerando che l'articolo 14, secondo comma della direttiva 76/118/CEE stabilisce, che al termine di un periodo di tre anni a decorrere dalla notifica della stessa, il Consiglio su poroposta della Commissione e in base ad una relazione di quest'ultima sulla situazione negli stati membri, riesamini la possibilita' di fissare menzioni di qualita'; considerando che un'indagine svolta dalla Commissione presso gli Stati membri ha mostrato la necessita' di fissare criteri minimi per le proprieta' fisiche, chimiche e igieniche, prima di esaminare la possibilita' di definire criteri di qualita'; che di conseguenza occorre prorogare il termine d'applicazione dell'articolo 14, secondo comma, della direttiva 76/118/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 76/118/CEE e' modificato come segue: 1) all'articolo 3, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti: "e) "lait demi-ecreme' concentre' sucre'" in Belgio, Francia e Lussemburgo, nonche' "gecondenseerde halfvolle melk met suiker" in Belgio e nei Paesi Bassi, per designare nella vendita al dettaglio il prodotto definito all'allegato, punto 1, lettera g); f) "lait demi-ecreme' en poudre" in Belgie, Francia e Lussemburgo, "halfvolle-melkpoeder" in Belgio e nei Paesi Bassi, per designare nella vendita al dettaglio il prodotto definito all'allegato, punto 2, lettera c), con un tenore in peso di 14-16 grammi di materia grassa per 100 g di prodotto". 2) l'articolo 3, paragrafo 3 e' soppresso; 3) il testo dell'articolo 7 e' sostituito dal testo seguente: Art. 7 1. La direttiva 79/112/CEE si applica secondo le condizioni sottoindicate ai prodotti definiti nell'allegato destinati ad essere consegnati tali e quali al consumatore finale. 2. a) La denominazione di vendita dei prodotti definiti nell' allegato e' una delle denominazioni loro riservate a norma dell'articolo 3; b) nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 4, la denominazione di vendita e' completata dalla dicitura "Soluzione istantanea". 3. Il quantitativo netto dei prodotti definiti nell'allegato e' espresso in unita' di massa nonche' in unita' di massa e di volume per i prodotti definiti nell'allegato, punto 1, lettere a), b), c) e d), condizionati in recipienti diversi dalle scatole metalliche e dai tubi. 4. Le seguenti menzioni devono figurare inoltre su imballaggi, sui recipinti o sulle etichette di detti prodotti: a) la percentuale di materia grassa del latte espressa in peso rispetto al prodotto finito, salvo per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, lettere b) e f), ed al punto 2, lettere b), nonche' per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, la percentuale di estratto secco sgrassato proveniente dal latte; b) per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, le raccoman- dazioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione; questa indicazione puo' essere sostituita da un'informazione significativa sull'uso del prodotto, qualora quest'ultimo sia destinato a essere consumato tale e quale; c) per i prodotti di cui all'allegato, punto 2, le raccomandazioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione, compresa, salvo per i prodotti di cui all'allegato, punto 2, lettera b), l'indicazione del tenore di materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione; d) le mansioni "UHT" o "trattamento a temperatura elevata" per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, lettere a), b), c), quando essi siano ottenuti mediante detto trattamento e confezionati in modo asettico. 5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 applicabili nelle seguenti condizioni: le menzioni di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera a), figurano nello stesso campo visivo di quelle previste all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 79/112/CEE; nel caso di prodotti di peso inferiore a 20 grammi per unita', confezionati in un imballaggio esterno, le indicazioni prescritte ai sendi del presente articolo possono figurare anche solo su detto imballaggio esterno, salvo la denominazione di vendita prescritta a norma del paragrafo 2, lettera a); nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 7, gli Stati membri possono imporre l'indicazione della natura e del quantitativo delle vitamine aggiunte; gli stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione di una raccomandazione particolare nel caso di utilizzazione per i lattanti di prodotti totalmente scremati". 4) e' aggiunto l'articolo seguente: "Articolo 7 bis 1. Fatte salve le disposizioni che la Comunita' adottera' in materia di etichettatura dei prodotti alimentari non destinati al consumatore finale, le sole menzioni obbligatorie che gli imballaggi, i recipienti o le etichette dei prodotti definiti nell'allegato dovranno recare ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili, sono le seguenti: a) la denominazione riservata a detti prodotti a norma dell'- articolo 3; b) la quantita' netta espressa in chilogrammi o grammi. Fino alla scadenza del periodo transitorio durante il quale e' autorizzata nella Comunita' l'applicazione delle unita' di misura del sistema imperiale di cui all'allegato, capitolo D, della direttiva 71/354/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unita' di misura (1) modificata, da quest'ultimo, dalla direttiva 76/770/CEE (2), l'Irlanda e il Regno Unito possono permettere che il quantitativo sia espresso soltanto in unita' di misura del sistema imperiale, calcolato sulla base dei seguenti tassi di conversione: 1 ml = 0,0352 fluid ounces, 1 l = 1,760 pints o 0,220 gallons, 1 g = 0,0353 ounces (avoirdupois), 1 kg = 2,205 pounds; c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante, del condizionatore o di un rivenditore,stabilito all'interno della Comunita'. Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionatura per quanto concerne la loro produzione nazionale; d) per i prodotti importati dai paesi terzi, l'indicazione del paese d'origine; c) la data di fabbricazione o un'indicazione che consenta di identificare il lotto. 2. Gli Stati membri vietano nel loro territorio il commercio dei prodotti di cui in allegato se le menzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), non figurano in una lingua facilmente compresa dal compratore, a meno che si provveda ad informarlo con altri mezzi; questa disposizione non impedisce che le suddette menzioni figurino in varie lingue. Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e d) possono figurare anche soltanto su un documento d'accompagnamento. (1) GU n. L 243 del 29.10.1971, pag. 29. (2) GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 204"; 5) il testo dell'articolo 14, secondo comma, e' sostituito dal testo seguente: "In mancanza di disposizioni comunitarie in questa materia al 1o aprile 1986, il Consiglio riesamina il presente articolo sulla base di una relazione della Commissione accompagnata, eventualmente, da proposte appropriate".