Articolo 2 Gli stati membri modificano, se del caso, la propria legislazione per confermarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. La legislazione cosi' modificata e' applicata in modo da: ammettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva al massimo entro 1o gennaio 1986; vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva con decorrenza 1o gennaio 1987.