(Allegato Direttiva del consiglio del 13 dicembre 1983-art. 2)
                             Articolo 2 
Gli stati membri modificano, se del caso, la propria legislazione per
confermarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente  la
Commissione. 
La legislazione cosi' modificata e' applicata in modo da: 
    ammettere  il  commercio  dei  prodotti  conformi  alla  presente
direttiva al massimo entro 1o gennaio 1986; 
   vietare il commercio  dei  prodotti  non  conformi  alla  presente
direttiva con decorrenza 1o gennaio 1987.