ALLEGATO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 settembre 1984 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina e veterinaria (84/539/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunita' Economica europea, in particolare l'articolo 100, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del comitato economico e sociale, considerando che, in ciascuno Stato membro, gli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria devono presentare un grado elevato e ben definito di sicurezza per coloro che usano questi apparecchi e per coloro che vengono trattati con gli stessi; considerando che in vari Stati membri questo obiettivo, di sicurezza viene perseguito mediante prescrizioni imperative in ordine tanto alle norme tecniche di sicurezza quanto alle procedure di controllo e che dette prescrizioni divergono da uno Stato membro all'altro; considerando che questi ostacoli all'istituzione e al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti o eliminati, se le stesse disposizioni sono emanate da tutti gli Stati membri, a completamento o in sostituzione della loro legislazione attuale; considerando che e' opportuno armonizzare a livello comunitario in un primo tempo, una parte degli apparecchi in oggetto; che l'armonizzazione piu' adeguata, consiste nel far riferimento alle norme elaborate dal Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC); considerando che, per garantire la conformita' degli apparecchi alle norme armonizzate, il fabbricante impegna la propria responsabilita', mediante una marcatura o una dichiarazione di conformita'; considerando che il progresso della tecnica necessita di un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite dalle direttive in materia di apparecchi elettrici utilizzati in medicina; che, per facilitare l'attuazione delle misure all'uopo necessarie, occorre fissare una procedura che istituisca una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in sede di un comitato per l'adeguamento del progresso tecnico, delle direttive intese all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi elettrici utilizzati in medicina; considerando che gli apparecchi elettrici utilizzati in medicina, pur essendo conformi alle prescrizioni della presente direttiva, potrebbero rilevarsi pericolosi per la sicurezza o la sanita' pubblica; che e' opportuno pertanto prevedere una procedura che permetta di ovviare a tale pericolo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA Articolo 1 La presente direttiva concerne gli apparecchi elettrici di cui all'allegato II, qui di seguito denominati "apparecchi" destinati, secondo il loro tipo, ad essere utilizzati in medicina umana e veterinaria.