(Allegato Direttiva del consiglio 17 settembre 1984-art. 10)
                             Articolo 10 
 
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni occorrenti  per
conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dalla sua  notifica
e ne informano immediatamente la Commissione. 
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo
delle disposizioni di diritto interno da essi  adottate  nel  settore
disciplinato dalla presente direttiva.