Articolo 2 1. Gli Stati membri non possono ricusare, vietare o limitare, per motivi attinenti alla sicurezza di fabbricazione, la vendita, la libera circolazione, o l'uso conforme alla destinazione degli apparecchi di cui all'articolo 1, quando essi siano conformi alle prescrizioni di questa direttiva. Le prescrizioni tecniche cui devono rispondere gli apparecchi sono riportate nell'allegato I. 2. La conformita' degli apparecchi e prescrizioni della presente direttiva e' attestata dal fabbricante o dall'importatore, sotto la sua responsabilita', mediante apposizione di un marchio conforme al modello di cui all'allegato III o mediante una dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato IV.