(Allegato Direttiva del consiglio 17 settembre 1984-art. 2)
                             Articolo 2 
1. Gli Stati membri non possono ricusare,  vietare  o  limitare,  per
motivi attinenti alla sicurezza  di  fabbricazione,  la  vendita,  la
libera  circolazione,  o  l'uso  conforme  alla  destinazione   degli
apparecchi di cui all'articolo 1, quando  essi  siano  conformi  alle
prescrizioni di questa direttiva. 
Le prescrizioni tecniche cui devono rispondere  gli  apparecchi  sono
riportate nell'allegato I. 
2. La conformita' degli  apparecchi  e  prescrizioni  della  presente
direttiva e' attestata dal fabbricante o dall'importatore,  sotto  la
sua responsabilita', mediante apposizione di un marchio  conforme  al
modello di cui all'allegato III o mediante una dichiarazione conforme
al modello di cui all'allegato IV.