Articolo 3 Gli Stati membri vigilano a che il rimborso delle prestazioni fornite con l'ausilio di apparecchi conformi alle prescrizioni della presente direttiva, sia effettuato alle stesse condizioni del rimborso delle prestazioni fornite con l'ausilio di apparecchi che soddisfano ai criteri imposti dalle disposizioni in vigore sul loro territorio in materia di applicazioni autorizzate e di requisiti minimi per le attrezzature.