(Allegato Direttiva del consiglio 17 settembre 1984-art. 3)
                             Articolo 3 
Gli Stati membri vigilano a che il rimborso delle prestazioni fornite
con l'ausilio di apparecchi conformi alle prescrizioni della presente
direttiva, sia effettuato alle stesse condizioni del  rimborso  delle
prestazioni fornite con l'ausilio di  apparecchi  che  soddisfano  ai
criteri imposti dalle disposizioni in vigore sul loro  territorio  in
materia di applicazioni autorizzate e  di  requisiti  minimi  per  le
attrezzature.