(Allegato Direttiva del consiglio 17 settembre 1984-art. 4)
                             Articolo 4 
Sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo  6  le
modifiche dell'allegato I: 
   rese necessarie dall'adeguamento al progresso tecnico delle norme 
   armonizzate da parte dell'organismo di normalizzazione 
   interessato; 
che  risultano  opportune  a  motivo  dell'adeguamento  al  progresso
   tecnico, qualora l'organismo di normalizzazione interessato non 
   abbia proceduto a una modifica corrispondente della norma 
   armonizzata. 
Nel secondo  caso  le  modifiche  vengono  comunicate  al  competente
organismo di normalizzazione.