Articolo 4 Sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 le modifiche dell'allegato I: rese necessarie dall'adeguamento al progresso tecnico delle norme armonizzate da parte dell'organismo di normalizzazione interessato; che risultano opportune a motivo dell'adeguamento al progresso tecnico, qualora l'organismo di normalizzazione interessato non abbia proceduto a una modifica corrispondente della norma armonizzata. Nel secondo caso le modifiche vengono comunicate al competente organismo di normalizzazione.