Articolo 5 1. E' istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi elettrici usati in medicina, qui di seguito denominato "comitato" composto di rappresentanti degli Stati membri, e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.