(Allegato Direttiva del consiglio 17 settembre 1984-art. 6)
                             Articolo 6 
1. Nei casi in cui viene fatto riferimento  alla  procedura  definita
nel presente articolo, il comitato viene  investito  della  questione
dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta  del
rappresentante di uno Stato membro. 
 
2. Il  rappresentante  della  Commissione  presenta  al  comitato  un
progetto dei provvedimenti da adottare. Il comitato  formula  il  suo
parere in merito a questo progetto entro il termine che il presidente
puo' stabilire in relazione all'urgenza dei problemi. Il comitato  si
pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti  degli  Stati
membri  e'  attribuita  la  ponderazione  di  cui  all'articolo  148,
paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto. 
 
3. a) La Commissione adotta i provvedimenti previsti quando sono 
      conformi al parere del comitato. 
 
   b) Quando i provvedimenti previsti non sono conformi al parere del 
      comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone 
      immediatamente al consiglio una proposta relativa ai 
      provvedimenti da adottare. Il Consiglio delibera a  maggioranza
qualificata. 
   c) Se, al termine di un periodo di tre mesi dalla richiesta di 
      pronuncia del Consiglio,  quest'ultimo  non  ha  deliberato,  i
provvedimenti proposti vengono adottati dalla Commissione.