Articolo 6 1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto dei provvedimenti da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a questo progetto entro il termine che il presidente puo' stabilire in relazione all'urgenza dei problemi. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto. 3. a) La Commissione adotta i provvedimenti previsti quando sono conformi al parere del comitato. b) Quando i provvedimenti previsti non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al consiglio una proposta relativa ai provvedimenti da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. c) Se, al termine di un periodo di tre mesi dalla richiesta di pronuncia del Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, i provvedimenti proposti vengono adottati dalla Commissione.