Articolo 7 1. Se uno stato membro constata, in base ad una motivazione circonstanziata, che uno o piu' apparecchi, benche' conformi alle prescrizioni della presente direttiva, costitiuscono un pericolo per la sicurezza, tale Stato membro puo' provvisoriamente vietare o sottoporre a condizioni particolari sul proprio territorio la vendita, la libera circolazione o l'utilizzazione di questo o questi apparecchi. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri, e la Commissione, motivando la sua decisione. 2. Entro sei settimane la Commissione procede alla consultazione degli Stati membri, interessati, dopodiche' formula senza indugio il proprio parare e prende i provvidimenti del caso. 3. Se la Commissione ritiene necessario apportare adeguamenti tecnici della direttiva, questi sono adottati dalla Commissione o dal consiglio secondo la procedura prevista all'articolo 6; in tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia, puo' mantenerle fino all'entrata in vigore di detti adeguamenti.