(Allegato Direttiva del consiglio 17 settembre 1984-art. 7)
                             Articolo 7 
1.  Se  uno  stato  membro  constata,  in  base  ad  una  motivazione
circonstanziata, che uno o piu'  apparecchi,  benche'  conformi  alle
prescrizioni della presente direttiva, costitiuscono un pericolo  per
la sicurezza, tale  Stato  membro  puo'  provvisoriamente  vietare  o
sottoporre  a  condizioni  particolari  sul  proprio  territorio   la
vendita, la libera circolazione o l'utilizzazione di questo o  questi
apparecchi. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri,  e
la Commissione, motivando la sua decisione. 
2. Entro sei settimane  la  Commissione  procede  alla  consultazione
degli Stati membri, interessati, dopodiche' formula senza indugio  il
proprio parare e prende i provvidimenti del caso. 
3. Se la Commissione ritiene necessario apportare adeguamenti tecnici
della  direttiva,  questi  sono  adottati  dalla  Commissione  o  dal
consiglio secondo la procedura prevista all'articolo 6; in  tal  caso
lo  Stato  membro  che  ha  adottato  misure  di  salvaguardia,  puo'
mantenerle fino all'entrata in vigore di detti adeguamenti.