Articolo 8 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinche' il fabbricante o l'importatore appongano il marchio e rilascino le dichiarazioni di conformita' di cui all'articolo 2 unicamente alle condizioni indicate dalla direttiva. 2. Gli Stati membri adottano le disposizioni atte a garantire una soddisfacente sorveglianza della fabbricazione degli apparecchi.