(Allegato Direttiva del consiglio 17 settembre 1984-art. 8)
                             Articolo 8 
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari  affinche'  il
fabbricante o l'importatore  appongano  il  marchio  e  rilascino  le
dichiarazioni di conformita' di cui all'articolo  2  unicamente  alle
condizioni indicate dalla direttiva. 
2. Gli Stati membri adottano le disposizioni  atte  a  garantire  una
soddisfacente sorveglianza della fabbricazione degli apparecchi.