(Regolamento per i lavori da eseguirsi da parte degli uffici del ministero del lavoro-art. 6)
                               Art. 6. 
  1.  In  caso   di   ritardo   imputabile   all'impresa   incaricata
dell'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di  cui  al
presente regolamento, si applicano le penali stabilite nella  lettera
od atto di cui al comma 3  dell'art.  4.  Inoltre  l'amministrazione,
dopo formale ingiunzione, a mezzo di lettera raccomandata con  avviso
di ricevimento,  rimasta  senza  effetto,  ha  facolta'  di  disporre
l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista
e del servizio a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il
risarcimento del danno derivante dal ritardo.