Art. 6. 1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nella lettera od atto di cui al comma 3 dell'art. 4. Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facolta' di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.