(Allegato Corsi di qualificazioni-art. 2)
                               Art. 2. 
   L'organizzazione delle lezioni teoriche e pratiche  dei  corsi  di
che trattasi e' demandata alle regioni, enti locali, unita' sanitarie
locali e agli istituti, enti ed organismi di cui agli articoli 39, 41
e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
   La quota percentuale di ausiliari socio-sanitari da  destinare  ai
corsi sara' fissata dagli enti di cui al precedente comma, sentite le
organizzazioni sindacali, in relazione alle esigenze dei  servizi  ed
alla  consistenza  della  pianta   organica   relativa   al   profilo
professionale degli ausiliari socio-sanitari e, comunque, fino ad  un
massimo del 20% annuale della consistenza organica di tali operatori. 
 
          Nota all'art. 2 dell'allegato:
             L'art.  39  della legge n. 833/1978 riguarda le cliniche
          universitarie e relative convenzioni. L'art. 41 concerne le
          convenzioni  con  istituzioni  sanitarie  riconosciute  che
          erogano assistenza pubblica.  L'art.  42  si  occupa  degli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.