Art. 3. Il numero degli allievi da ammettere non puo' essere inferiore a 20 unita' per ciascuna sezione del corso, ne' puo' superare il numero di 30. Qualora presso gli organismi di cui al primo comma del precedente art. 2 non si raggiunga il predetto numero di allievi, la frequenza del corso puo' essere effettuata, previo accordo, presso altra analoga struttura sanitaria.