(Allegato Corsi di qualificazioni-art. 4)
                               Art. 4. 
   L'ammissione ai corsi spetta agli organismi di cui al primo  comma
del  precedente   art.   2   che   decidono   secondo   il   criterio
dell'anzianita' di servizio e i  titoli  posseduti.  E'  in  facolta'
delle amministrazioni di sottoporre ad  un  colloquio  selettivo  gli
aspiranti.