(Allegato Corsi di qualificazioni-art. 5)
                               Art. 5. 
   Gli organismi che  istituiscono  i  corsi  possono  utilizzare  le
strutture delle scuole per infermieri professionali. 
   L'attivita' didattica, ove possibile, sara' svolta  dal  personale
dipendente, scelto, secondo la particolare  competenza  in  relazione
alla materia d'insegnamento. Qualora non  sia  possibile  reperire  i
docenti tra il personale dipendente, questi dovranno  preferibilmente
essere reperiti fra i dipendenti di pubbliche amministrazioni. 
   L'attuazione ed organizzazione dei corsi stessi sara' affidata  al
coordinatore o al direttore sanitario o al dirigente responsabile dei
servizi sanitari.