Art. 5. Gli organismi che istituiscono i corsi possono utilizzare le strutture delle scuole per infermieri professionali. L'attivita' didattica, ove possibile, sara' svolta dal personale dipendente, scelto, secondo la particolare competenza in relazione alla materia d'insegnamento. Qualora non sia possibile reperire i docenti tra il personale dipendente, questi dovranno preferibilmente essere reperiti fra i dipendenti di pubbliche amministrazioni. L'attuazione ed organizzazione dei corsi stessi sara' affidata al coordinatore o al direttore sanitario o al dirigente responsabile dei servizi sanitari.