(Allegato Corsi di qualificazioni-art. 8)
                               Art. 8. 
   Gli ausiliari socio-sanitari che conseguiranno l'attestato saranno
collocati nella posizione funzionale  e  nel  corrispondente  livello
retributivo secondo quanto previsto dal penultimo ed ultimo capoverso
del punto 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 febbraio 1984.