Art. 9. Il Ministero della sanita', con proprio decreto, potra' riconoscere, ai fini di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 1984, corsi gia' istituiti dalle regioni e dalle unita' sanitarie locali, e dagli altri organismi di cui al primo comma del precedente art. 2, i cui contenuti culturali siano analoghi a quelli previsti dal presente provvedimento.