(Regolamento)
    

                     CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
          I.C.I.T.E. - ISTITUTO CENTRALE PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE
                       E LA TECNOLOGIA EDILIZIA
                                               Rapporto n. 720314/265
                REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO
               E CERTIFICAZIONE DI QUALITA' DEI CEMENTI
 0. Premessa.
  Il  controllo  di  qualita'  dei  cementi  di  norma ha lo scopo di
accertare la loro costante rispondenza ai requisiti  di  accettazione
prescritti  dalle  norme  vigenti,  seguendo  le  modalita'  di prova
stabilite.
  Esso  e' costituito da un controllo interno a cura del produttore e
da  un  controllo  esterno  da  eseguirsi  da  personale  qualificato
dell'I.C.I.T.E.  (Istituto  centrale  per  l'industrializzazione e la
tecnologia edilizia), a cui e' devoluta la concessione del marchio di
qualita',  previa  presentazione  volontaria  di formale richiesta da
parte del produttore all'Ente preposto.
  Le   operazioni  di  prelievo  dei  campioni  vengono  eseguite  in
contraddittorio alla presenza del direttore dello stabilimento  o  di
un suo delegato e del funzionario dell'I.C.I.T.E.
  La   concessione   all'uso  del  marchio  di  qualita'  e'  inoltre
subordinata all'accertamento da parte dell'I.C.I.T.E. della esistenza
del  laboratorio,  delle apparecchiature e del personale necessari ad
eseguire le prove di norma.
  I  provvedimenti di concessione e di revoca del marchio di qualita'
saranno previamente sottoposti al parere consultivo della commissione
tecnica dell'I.C.I.T.E.
  Agli  effetti  del  marchio  di  qualita'  valgono esclusivamente i
risultati ottenuti presso i laboratori di controllo dell'I.C.I.T.E.
1. Presentazione ed istruzione delle domande di concessione.
  1.1. Presentazione delle domande.
  1.1.1.  La  domanda  per  la concessione dell'uso del marchio ad un
tipo di cemento prodotto in uno stabilimento puo'  essere  presentata
soltanto dall'impresa industriale che lo produce.
  1.1.2.  L'azienda compilera' la domanda in duplice copia sui moduli
dell'Istituto.
  Per  ogni  tipo di cemento e per ogni stabilimento di produzione va
presentata una domanda distinta. La concessione si riferira'  solo  a
quel tipo di cemento e a quello stabilimento.
  1.1.3. Alla sua prima domanda, l'azienda dovra' unire:
   un  certificato  comprovante  la  sua  iscrizione ad una camera di
commercio italiana;
   i  segni  di  riconoscimento  usati per il tipo di cemento (sacco,
marca, colore, ecc.);
   una copia del presente regolamento controfirmato per accettazione.
  1.1.4.  Per  le  domande  successive,  relative  ad  altri  tipi di
cemento, e' sufficiente che l'azienda faccia riferimento  alla  prima
domanda  presentata,  allegando  solo i segni di riconoscimento usati
per i tipi di cemento oggetto delle domande stesse.
  1.1.5. Le domande ed i relativi allegati vanno presentati alla sede
dell'I.C.I.T.E.
  1.2. Istruzione delle domande.
  1.2.1.  Al  ricevimento  della  domanda  l'I.C.I.T.E.  provvede  ad
eseguire un sopralluogo per accertare se lo stabilimento  possiede  i
mezzi   di  controllo  della  produzione  (personale  ed  apparecchi)
necessari a garantire la conformita' del cemento alle norme.
  1.2.2.  In  base  alle  risultanze  della  istruttoria  preliminare
l'Istituto accetta o respinge la domanda sentito il parere del gruppo
istruttore competente.
2. Controllo interno.
  2.1.  Il  fabbricante  e'  tenuto  a controllare in stabilimento la
rispondenza ai requisiti di norma dei cementi soggetti al marchio  di
qualita'  e  ad  annotare  su  apposito  registro  a  schede, fornito
dall'I.C.I.T.E., i risultati ottenuti.  Una  copia  della  scheda  va
spedita all'I.C.I.T.E.
  I  dati registrati dovranno essere conservati almeno per tre anni a
disposizione dell'I.C.I.T.E.
  2.2.  La  frequenza  dei  controlli dovra' essere: almeno una volta
alla settimana per i requisiti fisico-meccanici e almeno una volta al
mese per i requisiti chimici.
  2.3. Per la durata di due mesi dalla data di prelievo dovra' essere
tenuto  a  disposizione  dell'I.C.I.T.E.,  nel  quantitativo  di  5+6
chilogrammi,  il campione del mese, sul quale sono state eseguite sia
le prove chimiche che quelle fisico-meccaniche.
  2.4.   L'eventuale   prelievo   del   campione   interno  da  parte
dell'I.C.I.T.E. verra'  verbalizzato  (allegato  3)  e  controfirmato
dalle parti.
  Il  verbale  dovra'  contenere  tutti gli elementi necessari per la
individuazione del campione (tipo di cemento, sigla, data, ecc.).
  2.5.  I dati del controllo interno servono ad accertare l'esistenza
del controllo stesso e la concordanza dei risultati  del  laboratorio
di fabbrica e del laboratorio dell'I.C.I.T.E.
3. Controllo esterno.
  3.1.    L'I.C.I.T.E.    dovra'    eseguire   un   controllo   delle
caratteristiche chimiche e fisico-meccaniche di tutti  i  cementi  di
norma  per i quali il produttore ha richiesto il marchio di qualita'.
  3.2.  La  frequenza  di  tali  controlli, da effettuarsi secondo le
norme vigenti, sara' stabilita dall'I.C.I.T.E. sulla base  di  almeno
sei sopralluoghi per anno.
  Il  personale  delle  cementerie  dovra' essere disponibile, almeno
entro  il  normale  orario  d'ufficio,  alla  visita  dell'incaricato
dell'I.C.I.T.E.,  il  quale e' tenuto a farsi riconoscere all'entrata
in stabilimento per essere subito accompagnato ai punti di  prelievo.
  Al    momento    dell'arrivo    in    cementeria    dell'incaricato
dell'I.C.I.T.E.  tutti  i  carichi  avviati  al   consumo   sono   da
considerarsi a disposizione per il prelievo dei campioni.
  L'incaricato  dell'I.C.I.T.E. scegliera' con la massima rapidita' i
carichi da campionare.
  3.3. Le prove verranno effettuate nei laboratori dell'I.C.I.T.E.
  Al  termine  delle  prove  l'I.C.I.T.E.  inviera' al produttore una
scheda contenente i risultati ottenuti.
  Sulla  scheda  saranno  segnati in rosso i valori non conformi alle
norme.
4. Prelievo dei campioni.
  4.1.  Il  prelievo  dei campioni per il controllo di qualita' sara'
effettuato su  partite  avviate  al  consumo  seguendo  le  modalita'
previste dalle norme vigenti. Precisazioni e modalita' esecutive sono
riportate nell'allegato 1.
  4.2.  Nel  caso  che  la  produzione  di un cemento marchiato venga
interrotta il  produttore  e'  tenuto  entro  quindici  giorni  dalla
interruzione  a  darne  comunicazione  all'I.C.I.T.E., che concede la
sospensiva del marchio di qualita'.
  Alla ripresa produttiva il produttore potra' ottenere il ripristino
del marchio dopo il primo prelievo completamente positivo.
  4.3. I cementi di produzione stagionale possono ottenere il marchio
di qualita' con le modalita' previste dal presente  regolamento.  Per
cementi  di  produzione stagionale si intendono quelli venduti per un
periodo  limitato  di  tempo  nell'anno  tra  quattro  e   sei   mesi
consecutivi. L'I.C.I.T.E. durante tale periodo effettuera' almeno tre
sopralluoghi. Il produttore e' tenuto ad informare l'I.C.I.T.E. della
presumibile  durata  della  produzione  stagionale; inoltre egli deve
notificare all'I.C.I.T.E.  per  iscritto  l'inizio  delle  spedizioni
almeno  trenta  giorni prima ed il termine di esse non oltre quindici
giorni dalla cessazione.
  Alla ripresa annuale della produzione l'I.C.I.T.E.
concede fiduciariamente l'uso del marchio precedentemente concesso.
  4.4.  I  cementi  di  produzione  saltuaria  od occasionale debbono
sottostare ad un periodo istruttorio di circa sei mesi con almeno tre
prelievi.  Per  i  cementi  per  sbarramenti  di  ritenuta il periodo
istruttorio e' ridotto a circa tre mesi con almeno due prelievi.  Nel
caso  che  i suddetti cementi abbiano ottenuto il marchio di qualita'
in precedenza ed il produttore ne chieda il  rinnovo,  questo  potra'
essere  concesso dall'I.C.I.T.E. dopo il primo prelievo completamente
positivo.
  4.5.  I  cementi  spediti  dai  centri  di distribuzione aziendali,
presso i quali  il  prodotto  subisce  una  ulteriore  manipolazione,
usufruiscono  del  marchio  purche'  provengano  da  stabilimenti  in
possesso dei relativi marchi di qualita'.
  L'I.C.I.T.E.  ha la facolta' di effettuare controlli esterni presso
i centri di distribuzione aziendali. I campioni cosi' prelevati vanno
considerati  a  tutti  gli  effetti come prelevati nello stabilimento
d'origine.
  Il  produttore e' tenuto a segnalare all'I.C.I.T.E. i propri centri
di distribuzione dei cementi marchiati.
 5. Concessione del marchio di qualita'.
  5.1.  Al  produttore dei cementi soggetti al controllo di qualita',
che rispondano alle prescrizioni sopra  indicate,  verificate  in  un
periodo  istruttorio  dell'ordine di sei mesi con almeno tre prelievi
positivi, l'I.C.I.T.E. concede il marchio di qualita'  con  validita'
annuale, tacitamente rinnovabile.
  I  cementi  portano sull'imballo o, in caso di fornitura allo stato
sfuso,  sui  sigilli,   sui   documenti   e   sui   contrassegni   di
accompagnamento  della  merce,  il  marchio di qualita' e la dicitura
(non modificabile) "Cemento controllato all'origine secondo le norme"
(allegato 4).
  Il concessionario del marchio di qualita' potra' usare ed iscrivere
sugli imballi e sui documenti e contrassegni di accompagnamento della
merce  i  propri  simboli,  denominazioni  e  marchi di fabbrica, con
esclusione di  qualsiasi  altro  tipo  di  dicitura  non  autorizzata
dall'Istituto.
  5.2.  La  concessione  del  marchio  di  qualita'  e'  strettamente
personale del produttore richiedente e non  e'  cedibile  per  nessun
motivo  salvo  nella  eventualita'  di  cessione  o di trasformazione
dell'azienda. In  questo  caso  il  produttore  ne  dara'  tempestiva
comunicazione  all'I.C.I.T.E.,  il quale prendera' nota dell'avvenuta
variazione e comunichera' entro un mese il proprio consenso o meno al
mantenimento del marchio.
  5.3.   Il  diritto  da  parte  del  produttore  all'uso  dei  segni
distintivi di  contrassegno  e'  strettamente  limitato  ai  tipi  di
cemento   per   i   quali   l'I.C.I.T.E.   ha   rilasciato  specifica
autorizzazione. Il produttore dovra' impegnarsi:
   a distinguere in modo inequivocabile sui propri cataloghi, listini
stampati e altri documenti i cementi marchiati dagli altri. Una copia
di  tali  stampati verra' percio' inviata all'Istituto entro quindici
giorni dalla loro pubblicazione;
   a  custodire  con  ogni  cura  i  segni  distintivi  onde  evitare
qualsiasi abuso da parte di terzi.
  5.4.  Il  concessionario  ha la facolta' di dare la pubblicita' che
ritiene piu' opportuna all'ottenuta concesssione  del  marchio;  deve
pero'  evitare  nel  modo  piu'  assoluto che possano generarsi degli
equivoci tra i prodotti marchiati e quelli non marchiati.
  5.5.  L'apposizione  del  marchio  di  qualita',  sui  sacchi e sui
documenti di accompagnamento del prodotto, e'  fatta  dal  produttore
sotto la sua responsabilita'.
  Egli  garantisce  in tal modo che il prodotto in questione possiede
le stesse caratteristiche di qualita' di quello a cui l'I.C.I.T.E. ha
concesso il marchio.
  5.6.   L'I.C.I.T.E.  provvedera'  a  diffondere  tutte  le  notizie
relative alla concessione dei  marchi  di  qualita'  a  mezzo  stampa
specializzata.
6. Sanzioni.
  6.1.  L'I.C.I.T.E.,  qualora  un  cemento marchiato manifesti una o
piu' insufficienze dei requisiti richiesti, accertati  nei  controlli
esterni, ne da' immediata segnalazione al produttore.
  6.2.  La  mancata  rispondenza  alle norme di un cemento marchiato,
accertata nei controlli esterni, comporta le seguenti sanzioni:
   ammonimento;
   sospensione del marchio;
   revoca del marchio.
  Anche  l'inadempienza  del  controllo  interno potra' comportare le
stesse sanzioni.
  6.3.  Nel  caso  in  cui,  dopo una prima insufficienza alle norme,
debitamente segnalata al produttore come da 6.1, se ne verifichi  una
seconda   entro   dodici   mesi   dal  prelievo  del  primo  campione
insufficiente, l'I.C.I.T.E. provvede a trasmettere un ammonimento  al
produttore.
  6.4.  L'I.C.I.T.E.  adottera'  il  provvedimento di sospensione del
marchio di qualita' nel caso in cui, nei controlli esterni, sia stata
accertata  per  la  terza  volta  in  dodici  mesi consecutivi la non
rispondenza alle norme di uno stesso tipo di cemento.
  Il  produttore puo' riottenere il marchio di qualita' quando, entro
sei mesi dalla sospensione, l'I.C.I.T.E. accerti  risultati  positivi
su almeno tre campioni del controllo esterno.
  6.5.  Il  provvedimento  di  revoca  del  marchio di qualita' viene
adottato  dall'I.C.I.T.E.,  sentito  il  parere   della   commissione
tecnica,  nei  casi di accertata ripetuta insufficienza dei controlli
esterni e solo dopo aver preso verso  il  produttore  inadempiente  i
provvedimenti indicati ai punti 6.3. e 6.4.
  6.6.  Il tipo di cemento colpito dal provvedimento di revoca potra'
riottenere il marchio di qualita', previa presentazione  di  regolare
domanda,  dopo  un  periodo  di  rispondenza alle norme per almeno un
anno, accertata su almeno sei campioni del controllo esterno.
  6.7.  In caso di sospensione il produttore e' tenuto immediatamente
a non fare piu' uso del marchio per il tipo di  cemento  colpito  dal
provvedimento e dei relativi contrassegni.
  6.8.  Nel  caso di revoca della concessione per un tipo di cemento,
il produttore e' tenuto a cessare immediatamente l'uso  del  relativo
marchio  e  ad eliminare i contrassegni o altro materiale comprovanti
la concessione del marchio stesso.
  6.9.   L'I.C.I.T.E.   provvede   a   togliere   dall'elenco   delle
concessioni,  di  cui  al  punto   5.6,   il   cemento   colpito   da
provvedimenti, di sospensione o di revoca del marchio.
  6.10.  Nel caso di sospensione o revoca del marchio di qualita', le
conseguenze, di cui ai punti 6.7, 6.8 e 6.9, si  applicano  anche  ai
cementi spediti dai centri di distribuzione aziendali.
7. Rinuncia all'uso del marchio.
  Il  concessionario  potra'  rinunciare  all'uso del marchio, con le
conseguenze di cui ai punti 6.8 e 6.9 valevoli anche per i centri  di
distribuzione aziendali:
   in ogni tempo con preavviso di un mese;
   per  sopravvenute sostanziali variazioni del presente regolamento,
qualora il concessionario non accetti le nuove condizioni.
 8. Variazioni delle norme ufficiali e del regolamento.
  Nel  caso  venissero  apportate  alle norme ufficiali o al presente
regolamento delle varianti,  l'Istituto  ne  dara'  comunicazione  al
concessionario,  il  quale  avra'  la  facolta'  di  rinunciare  alla
concessione del marchio.
9. Tariffe.
  Le  tariffe annuali per la concessione del marchio di qualita' sono
stabilite dal Consiglio nazionale delle ricerche.
  9.1.  In  caso  di variazioni di tariffe, queste saranno notificate
con lettera raccomandata a tutti i  concessionari,  cui  verra'  data
facolta' di rinuncia della concessione entro un mese dalla data della
notifica.
  9.2.   Il   richiedente,   alla   presentazione  della  domanda  di
concessione del marchio di qualita',  dovra'  versare  all'I.C.I.T.E.
una  quota  d'iscrizione  il  cui  importo e' fissato dall'I.C.I.T.E.
stesso.
  9.3.  Il  pagamento  e'  annuale, anticipato, non frazionabile, ne'
rimborsabile.
10. Uso fraudolento del marchio.
  10.1. E' fraudolento l'uso del marchio quando questo puo' ingannare
l'acquirente sulla  natura,  qualita'  e  origine  del  prodotto.  In
particolare quando il marchio e' applicato su prodotti:
   per  i  quali  la  domanda  non  e'  ancora  stata presentata o la
concessione e' stata ancora rilasciata o e' stata rifiutata;
   non corrispondenti al tipo di cemento previsto dalla concessione;
   per   i  quali  e'  stata  rinunciata  o  sospesa  o  revocata  la
concessione stessa.
  10.2.  L'uso  fraudolento del marchio sara' perseguito a termine di
legge.