CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE I.C.I.T.E. - ISTITUTO CENTRALE PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE E LA TECNOLOGIA EDILIZIA Rapporto n. 720314/265 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DI QUALITA' DEI CEMENTI 0. Premessa. Il controllo di qualita' dei cementi di norma ha lo scopo di accertare la loro costante rispondenza ai requisiti di accettazione prescritti dalle norme vigenti, seguendo le modalita' di prova stabilite. Esso e' costituito da un controllo interno a cura del produttore e da un controllo esterno da eseguirsi da personale qualificato dell'I.C.I.T.E. (Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia), a cui e' devoluta la concessione del marchio di qualita', previa presentazione volontaria di formale richiesta da parte del produttore all'Ente preposto. Le operazioni di prelievo dei campioni vengono eseguite in contraddittorio alla presenza del direttore dello stabilimento o di un suo delegato e del funzionario dell'I.C.I.T.E. La concessione all'uso del marchio di qualita' e' inoltre subordinata all'accertamento da parte dell'I.C.I.T.E. della esistenza del laboratorio, delle apparecchiature e del personale necessari ad eseguire le prove di norma. I provvedimenti di concessione e di revoca del marchio di qualita' saranno previamente sottoposti al parere consultivo della commissione tecnica dell'I.C.I.T.E. Agli effetti del marchio di qualita' valgono esclusivamente i risultati ottenuti presso i laboratori di controllo dell'I.C.I.T.E. 1. Presentazione ed istruzione delle domande di concessione. 1.1. Presentazione delle domande. 1.1.1. La domanda per la concessione dell'uso del marchio ad un tipo di cemento prodotto in uno stabilimento puo' essere presentata soltanto dall'impresa industriale che lo produce. 1.1.2. L'azienda compilera' la domanda in duplice copia sui moduli dell'Istituto. Per ogni tipo di cemento e per ogni stabilimento di produzione va presentata una domanda distinta. La concessione si riferira' solo a quel tipo di cemento e a quello stabilimento. 1.1.3. Alla sua prima domanda, l'azienda dovra' unire: un certificato comprovante la sua iscrizione ad una camera di commercio italiana; i segni di riconoscimento usati per il tipo di cemento (sacco, marca, colore, ecc.); una copia del presente regolamento controfirmato per accettazione. 1.1.4. Per le domande successive, relative ad altri tipi di cemento, e' sufficiente che l'azienda faccia riferimento alla prima domanda presentata, allegando solo i segni di riconoscimento usati per i tipi di cemento oggetto delle domande stesse. 1.1.5. Le domande ed i relativi allegati vanno presentati alla sede dell'I.C.I.T.E. 1.2. Istruzione delle domande. 1.2.1. Al ricevimento della domanda l'I.C.I.T.E. provvede ad eseguire un sopralluogo per accertare se lo stabilimento possiede i mezzi di controllo della produzione (personale ed apparecchi) necessari a garantire la conformita' del cemento alle norme. 1.2.2. In base alle risultanze della istruttoria preliminare l'Istituto accetta o respinge la domanda sentito il parere del gruppo istruttore competente. 2. Controllo interno. 2.1. Il fabbricante e' tenuto a controllare in stabilimento la rispondenza ai requisiti di norma dei cementi soggetti al marchio di qualita' e ad annotare su apposito registro a schede, fornito dall'I.C.I.T.E., i risultati ottenuti. Una copia della scheda va spedita all'I.C.I.T.E. I dati registrati dovranno essere conservati almeno per tre anni a disposizione dell'I.C.I.T.E. 2.2. La frequenza dei controlli dovra' essere: almeno una volta alla settimana per i requisiti fisico-meccanici e almeno una volta al mese per i requisiti chimici. 2.3. Per la durata di due mesi dalla data di prelievo dovra' essere tenuto a disposizione dell'I.C.I.T.E., nel quantitativo di 5+6 chilogrammi, il campione del mese, sul quale sono state eseguite sia le prove chimiche che quelle fisico-meccaniche. 2.4. L'eventuale prelievo del campione interno da parte dell'I.C.I.T.E. verra' verbalizzato (allegato 3) e controfirmato dalle parti. Il verbale dovra' contenere tutti gli elementi necessari per la individuazione del campione (tipo di cemento, sigla, data, ecc.). 2.5. I dati del controllo interno servono ad accertare l'esistenza del controllo stesso e la concordanza dei risultati del laboratorio di fabbrica e del laboratorio dell'I.C.I.T.E. 3. Controllo esterno. 3.1. L'I.C.I.T.E. dovra' eseguire un controllo delle caratteristiche chimiche e fisico-meccaniche di tutti i cementi di norma per i quali il produttore ha richiesto il marchio di qualita'. 3.2. La frequenza di tali controlli, da effettuarsi secondo le norme vigenti, sara' stabilita dall'I.C.I.T.E. sulla base di almeno sei sopralluoghi per anno. Il personale delle cementerie dovra' essere disponibile, almeno entro il normale orario d'ufficio, alla visita dell'incaricato dell'I.C.I.T.E., il quale e' tenuto a farsi riconoscere all'entrata in stabilimento per essere subito accompagnato ai punti di prelievo. Al momento dell'arrivo in cementeria dell'incaricato dell'I.C.I.T.E. tutti i carichi avviati al consumo sono da considerarsi a disposizione per il prelievo dei campioni. L'incaricato dell'I.C.I.T.E. scegliera' con la massima rapidita' i carichi da campionare. 3.3. Le prove verranno effettuate nei laboratori dell'I.C.I.T.E. Al termine delle prove l'I.C.I.T.E. inviera' al produttore una scheda contenente i risultati ottenuti. Sulla scheda saranno segnati in rosso i valori non conformi alle norme. 4. Prelievo dei campioni. 4.1. Il prelievo dei campioni per il controllo di qualita' sara' effettuato su partite avviate al consumo seguendo le modalita' previste dalle norme vigenti. Precisazioni e modalita' esecutive sono riportate nell'allegato 1. 4.2. Nel caso che la produzione di un cemento marchiato venga interrotta il produttore e' tenuto entro quindici giorni dalla interruzione a darne comunicazione all'I.C.I.T.E., che concede la sospensiva del marchio di qualita'. Alla ripresa produttiva il produttore potra' ottenere il ripristino del marchio dopo il primo prelievo completamente positivo. 4.3. I cementi di produzione stagionale possono ottenere il marchio di qualita' con le modalita' previste dal presente regolamento. Per cementi di produzione stagionale si intendono quelli venduti per un periodo limitato di tempo nell'anno tra quattro e sei mesi consecutivi. L'I.C.I.T.E. durante tale periodo effettuera' almeno tre sopralluoghi. Il produttore e' tenuto ad informare l'I.C.I.T.E. della presumibile durata della produzione stagionale; inoltre egli deve notificare all'I.C.I.T.E. per iscritto l'inizio delle spedizioni almeno trenta giorni prima ed il termine di esse non oltre quindici giorni dalla cessazione. Alla ripresa annuale della produzione l'I.C.I.T.E. concede fiduciariamente l'uso del marchio precedentemente concesso. 4.4. I cementi di produzione saltuaria od occasionale debbono sottostare ad un periodo istruttorio di circa sei mesi con almeno tre prelievi. Per i cementi per sbarramenti di ritenuta il periodo istruttorio e' ridotto a circa tre mesi con almeno due prelievi. Nel caso che i suddetti cementi abbiano ottenuto il marchio di qualita' in precedenza ed il produttore ne chieda il rinnovo, questo potra' essere concesso dall'I.C.I.T.E. dopo il primo prelievo completamente positivo. 4.5. I cementi spediti dai centri di distribuzione aziendali, presso i quali il prodotto subisce una ulteriore manipolazione, usufruiscono del marchio purche' provengano da stabilimenti in possesso dei relativi marchi di qualita'. L'I.C.I.T.E. ha la facolta' di effettuare controlli esterni presso i centri di distribuzione aziendali. I campioni cosi' prelevati vanno considerati a tutti gli effetti come prelevati nello stabilimento d'origine. Il produttore e' tenuto a segnalare all'I.C.I.T.E. i propri centri di distribuzione dei cementi marchiati. 5. Concessione del marchio di qualita'. 5.1. Al produttore dei cementi soggetti al controllo di qualita', che rispondano alle prescrizioni sopra indicate, verificate in un periodo istruttorio dell'ordine di sei mesi con almeno tre prelievi positivi, l'I.C.I.T.E. concede il marchio di qualita' con validita' annuale, tacitamente rinnovabile. I cementi portano sull'imballo o, in caso di fornitura allo stato sfuso, sui sigilli, sui documenti e sui contrassegni di accompagnamento della merce, il marchio di qualita' e la dicitura (non modificabile) "Cemento controllato all'origine secondo le norme" (allegato 4). Il concessionario del marchio di qualita' potra' usare ed iscrivere sugli imballi e sui documenti e contrassegni di accompagnamento della merce i propri simboli, denominazioni e marchi di fabbrica, con esclusione di qualsiasi altro tipo di dicitura non autorizzata dall'Istituto. 5.2. La concessione del marchio di qualita' e' strettamente personale del produttore richiedente e non e' cedibile per nessun motivo salvo nella eventualita' di cessione o di trasformazione dell'azienda. In questo caso il produttore ne dara' tempestiva comunicazione all'I.C.I.T.E., il quale prendera' nota dell'avvenuta variazione e comunichera' entro un mese il proprio consenso o meno al mantenimento del marchio. 5.3. Il diritto da parte del produttore all'uso dei segni distintivi di contrassegno e' strettamente limitato ai tipi di cemento per i quali l'I.C.I.T.E. ha rilasciato specifica autorizzazione. Il produttore dovra' impegnarsi: a distinguere in modo inequivocabile sui propri cataloghi, listini stampati e altri documenti i cementi marchiati dagli altri. Una copia di tali stampati verra' percio' inviata all'Istituto entro quindici giorni dalla loro pubblicazione; a custodire con ogni cura i segni distintivi onde evitare qualsiasi abuso da parte di terzi. 5.4. Il concessionario ha la facolta' di dare la pubblicita' che ritiene piu' opportuna all'ottenuta concesssione del marchio; deve pero' evitare nel modo piu' assoluto che possano generarsi degli equivoci tra i prodotti marchiati e quelli non marchiati. 5.5. L'apposizione del marchio di qualita', sui sacchi e sui documenti di accompagnamento del prodotto, e' fatta dal produttore sotto la sua responsabilita'. Egli garantisce in tal modo che il prodotto in questione possiede le stesse caratteristiche di qualita' di quello a cui l'I.C.I.T.E. ha concesso il marchio. 5.6. L'I.C.I.T.E. provvedera' a diffondere tutte le notizie relative alla concessione dei marchi di qualita' a mezzo stampa specializzata. 6. Sanzioni. 6.1. L'I.C.I.T.E., qualora un cemento marchiato manifesti una o piu' insufficienze dei requisiti richiesti, accertati nei controlli esterni, ne da' immediata segnalazione al produttore. 6.2. La mancata rispondenza alle norme di un cemento marchiato, accertata nei controlli esterni, comporta le seguenti sanzioni: ammonimento; sospensione del marchio; revoca del marchio. Anche l'inadempienza del controllo interno potra' comportare le stesse sanzioni. 6.3. Nel caso in cui, dopo una prima insufficienza alle norme, debitamente segnalata al produttore come da 6.1, se ne verifichi una seconda entro dodici mesi dal prelievo del primo campione insufficiente, l'I.C.I.T.E. provvede a trasmettere un ammonimento al produttore. 6.4. L'I.C.I.T.E. adottera' il provvedimento di sospensione del marchio di qualita' nel caso in cui, nei controlli esterni, sia stata accertata per la terza volta in dodici mesi consecutivi la non rispondenza alle norme di uno stesso tipo di cemento. Il produttore puo' riottenere il marchio di qualita' quando, entro sei mesi dalla sospensione, l'I.C.I.T.E. accerti risultati positivi su almeno tre campioni del controllo esterno. 6.5. Il provvedimento di revoca del marchio di qualita' viene adottato dall'I.C.I.T.E., sentito il parere della commissione tecnica, nei casi di accertata ripetuta insufficienza dei controlli esterni e solo dopo aver preso verso il produttore inadempiente i provvedimenti indicati ai punti 6.3. e 6.4. 6.6. Il tipo di cemento colpito dal provvedimento di revoca potra' riottenere il marchio di qualita', previa presentazione di regolare domanda, dopo un periodo di rispondenza alle norme per almeno un anno, accertata su almeno sei campioni del controllo esterno. 6.7. In caso di sospensione il produttore e' tenuto immediatamente a non fare piu' uso del marchio per il tipo di cemento colpito dal provvedimento e dei relativi contrassegni. 6.8. Nel caso di revoca della concessione per un tipo di cemento, il produttore e' tenuto a cessare immediatamente l'uso del relativo marchio e ad eliminare i contrassegni o altro materiale comprovanti la concessione del marchio stesso. 6.9. L'I.C.I.T.E. provvede a togliere dall'elenco delle concessioni, di cui al punto 5.6, il cemento colpito da provvedimenti, di sospensione o di revoca del marchio. 6.10. Nel caso di sospensione o revoca del marchio di qualita', le conseguenze, di cui ai punti 6.7, 6.8 e 6.9, si applicano anche ai cementi spediti dai centri di distribuzione aziendali. 7. Rinuncia all'uso del marchio. Il concessionario potra' rinunciare all'uso del marchio, con le conseguenze di cui ai punti 6.8 e 6.9 valevoli anche per i centri di distribuzione aziendali: in ogni tempo con preavviso di un mese; per sopravvenute sostanziali variazioni del presente regolamento, qualora il concessionario non accetti le nuove condizioni. 8. Variazioni delle norme ufficiali e del regolamento. Nel caso venissero apportate alle norme ufficiali o al presente regolamento delle varianti, l'Istituto ne dara' comunicazione al concessionario, il quale avra' la facolta' di rinunciare alla concessione del marchio. 9. Tariffe. Le tariffe annuali per la concessione del marchio di qualita' sono stabilite dal Consiglio nazionale delle ricerche. 9.1. In caso di variazioni di tariffe, queste saranno notificate con lettera raccomandata a tutti i concessionari, cui verra' data facolta' di rinuncia della concessione entro un mese dalla data della notifica. 9.2. Il richiedente, alla presentazione della domanda di concessione del marchio di qualita', dovra' versare all'I.C.I.T.E. una quota d'iscrizione il cui importo e' fissato dall'I.C.I.T.E. stesso. 9.3. Il pagamento e' annuale, anticipato, non frazionabile, ne' rimborsabile. 10. Uso fraudolento del marchio. 10.1. E' fraudolento l'uso del marchio quando questo puo' ingannare l'acquirente sulla natura, qualita' e origine del prodotto. In particolare quando il marchio e' applicato su prodotti: per i quali la domanda non e' ancora stata presentata o la concessione e' stata ancora rilasciata o e' stata rifiutata; non corrispondenti al tipo di cemento previsto dalla concessione; per i quali e' stata rinunciata o sospesa o revocata la concessione stessa. 10.2. L'uso fraudolento del marchio sara' perseguito a termine di legge.