(Allegato)
   1. La bollatura deve essere effettuata in modo che a timbro ovale 
definito dall'allegato I,  capitolo  IX,  punto  40,  alla  legge  29
novembre 1971, n. 1073, si sovrapponga una croce obliqua composta  da
due segmenti perpendicolari  intersecantisi  al  centro  del  timbro,
facendo in modo che le indicazioni del timbro restino leggibili. 
   2. Le stampigliature di cui al punto 1 possono  essere  effettuate
anche con un unico timbro di forma ovale, di 6,5 cm  di  larghezza  e
4,5  cm  di  altezza;  su  di  esso  devono  figurare,  perfettamente
leggibili, le seguenti indicazioni: 
    a) nella parte superiore il nome del Paese speditore, in  lettere
maiuscole; 
    b)  al  centro,  il  numero  di  riconoscimento  veterinario  del
macello; 
    c) nella parte inferiore una delle sigle CEE, EWG, EF, EEC, EEG; 
    d) due  segmenti  perpendicolari  attraversanti  obliquamente  il
bollo e intersecantisi al suo centro, disposti in modo da  permettere
la lettura delle indicazioni. 
   3. I caratteri devono avere un'altezza di 0,8 cm per le lettere  e
di 1 cm per le cifre.