(Allegato)
                                                             ALLEGATO 
    

                                   All'Ufficio italiano dei cambi ROMA
                                   e, per conoscenza:
                                   Alla Banca d'Italia - ROMA

Oggetto: DIRETTIVE RELATIVE ALLE ISTRUZIONI IN TEMA DI MONOPOLIO E
         GESTIONE DEI CAMBI ALLE BANCHE ABILITATE.

   Ai  sensi  dell'art.  6, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 454/1987 il Ministro del commercio con  l'estero  e  il
Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, formulano le seguenti
direttive in conformita' alle  quali  codesto  Ufficio  italiano  dei
cambi  vorra'  impartire  le  istruzioni  in  oggetto,  portandole  a
conoscenza dei Ministri medesimi:
   1.  L'abilitazione  ad  effettuare operazioni valutarie e in cambi
rende inapplicabili alle banche abilitate gli obblighi  e  i  divieti
previsti  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
1987, n. 454, all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, lettere
a)  e c), nonche' b), limitatamente alle linee di credito in valuta o
in lire a favore dell'estero di  durata  non  superiore  a  18  mesi;
quando  l'abilitazione  di  cui  sopra e' rilasciata solo per singole
categorie  di  operazioni  viene  coerentemente  ridotta  l'area   di
inapplicabilita' degli obblighi e dei divieti citati. I finanziamenti
in valuta (linee di credito e  prestiti)  delle  banche  abilitate  a
favore di residenti sono liberi.
   2. Gli obblighi e i divieti previsti dall'art. 6, commi 1 e 2, del
citato decreto del Presidente della Repubblica si applicano  in  ogni
caso  alle  banche  abilitate ad effettuare operazioni valutarie e in
cambi quando le  banche  stesse  pongono  in  essere  operazioni  che
riguardano  l'acquisizione  di  immobili  e  partecipazioni  bancarie
all'estero, la costituzione di fondi di dotazione di proprie  filiali
estere,  nonche'  fattispecie similari individuate da codesto Ufficio
italiano  dei  cambi.  Siffatte  operazioni   non   concorrono   alla
determinazione degli obblighi di posizione di cui al successivo punto
3.
   3.  L'abilitazione  ad  effettuare operazioni valutarie e in cambi
comporta per le banche abilitate gli obblighi di:
     a)   mantenere   giornalmente   lo  squilibrio  della  posizione
complessiva in  cambi  scaturente  dalle  operazioni  effettuate  con
contropartite residenti e non residenti entro il 5% delle attivita' a
pronti in valuta in essere per ciascuna banca abilitata alla fine del
1987.
   Codesto Ufficio italiano dei cambi determina la posizione in cambi
delle banche abilitate per le quali non risulti disponibile il citato
parametro  di  riferimento, avendo riguardo alla situazione di banche
abilitate di analoghe dimensioni e caratteristiche operative. Codesto
Ufficio  italiano  dei  cambi  emana  particolari disposizioni per le
valute non di conto valutario che concorrono  a  formare  l'anzidetta
posizione;
     b)  gestire  la propria posizione netta verso l'estero in valuta
in modo da non  superare  uno  sbilancio  creditorio  pari  a  quello
positivo consentito sulla posizione complessiva in cambi;
     c)  gestire la propria posizione netta verso l'estero in lire in
modo che non risulti creditoria;
     d)  effettuare,  fermo  restando  il  margine  consentito  dalla
posizione in cambi ed entro i limiti che codesto Ufficio italiano dei
cambi  determina  sulla  base  dei  parametri oggettivi comunicati al
sistema bancario, operazioni, con copertura a pronti, di negoziazione
in  cambi a termine contro lire o sotto altra forma nei confronti dei
residenti che possono dimostrare l'esistenza di un futuro  incasso  o
impegno  di  pagamento  in  valuta,  nonche'  nei  confronti  di  non
residenti.
   Detti  limiti  in  ogni  caso devono comportare un aumento del 50%
rispetto alla situazione preesistente all'emanazione  delle  presenti
direttive.  In  assenza  del termine di riferimento il margine citato
viene assegnato  dall'Ufficio  avendo  riguardo  alla  situazione  di
banche abilitate di analoghe dimensioni e caratteristiche operative;
     e)  assicurare,  a  fronte  dell'assunzione in proprio di rischi
relativi ad opzioni in valuta - in contropartita con  non  residenti,
nonche'  con residenti che debbano dar corso a futuri regolamenti una
copertura complessiva dei rischi  medesimi  mediante  altre  opzioni,
opportunamente  correlate  in  termini di valuta, importo, scadenza e
prezzo medio di esercizio.
   4.  Codesto  Ufficio  italiano  dei  cambi puo' consentire deroghe
particolari di carattere temporaneo agli obblighi previsti dal  punto
3  a  carico  delle  banche abilitate; inoltre puo' consentire, entro
limiti prefissati, la stipula di contratti di negoziazione in cambi a
termine  contro  lire  e  di  opzioni, anche in assenza di operazioni
sottostanti.
   5.  Le  negoziazioni  a pronti di cambi contro lire possono essere
effettuate anche con data di valuta di regolamento inferiore a quella
usuale  di  due giorni; tuttavia in presenza di turbative sul mercato
dei cambi, codesto Ufficio italiano dei cambi puo' far  divieto  alle
banche  abilitate  di  effettuare  operazioni  con  data di valuta di
regolamento inferiore a quella usuale di due giorni.
   6. L'intervento delle banche abilitate nelle operazioni valutarie,
in  cambi  o  con  l'estero,  si  configura  come  servizio  il   cui
corrispettivo  sotto forma di commissione puo' essere chiesto purche'
le relative condizioni siano adeguatamente pubblicizzate  nei  locali
di ciascuna banca.
    Roma, addi' 25 luglio 1988
                          Il Ministro del commercio con l'estero
                                        RUGGIERO
Il Ministro del tesoro
     AMATO