ALLEGATO All'Ufficio italiano dei cambi ROMA e, per conoscenza: Alla Banca d'Italia - ROMA Oggetto: DIRETTIVE RELATIVE ALLE ISTRUZIONI IN TEMA DI MONOPOLIO E GESTIONE DEI CAMBI ALLE BANCHE ABILITATE. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 454/1987 il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, formulano le seguenti direttive in conformita' alle quali codesto Ufficio italiano dei cambi vorra' impartire le istruzioni in oggetto, portandole a conoscenza dei Ministri medesimi: 1. L'abilitazione ad effettuare operazioni valutarie e in cambi rende inapplicabili alle banche abilitate gli obblighi e i divieti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, lettere a) e c), nonche' b), limitatamente alle linee di credito in valuta o in lire a favore dell'estero di durata non superiore a 18 mesi; quando l'abilitazione di cui sopra e' rilasciata solo per singole categorie di operazioni viene coerentemente ridotta l'area di inapplicabilita' degli obblighi e dei divieti citati. I finanziamenti in valuta (linee di credito e prestiti) delle banche abilitate a favore di residenti sono liberi. 2. Gli obblighi e i divieti previsti dall'art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica si applicano in ogni caso alle banche abilitate ad effettuare operazioni valutarie e in cambi quando le banche stesse pongono in essere operazioni che riguardano l'acquisizione di immobili e partecipazioni bancarie all'estero, la costituzione di fondi di dotazione di proprie filiali estere, nonche' fattispecie similari individuate da codesto Ufficio italiano dei cambi. Siffatte operazioni non concorrono alla determinazione degli obblighi di posizione di cui al successivo punto 3. 3. L'abilitazione ad effettuare operazioni valutarie e in cambi comporta per le banche abilitate gli obblighi di: a) mantenere giornalmente lo squilibrio della posizione complessiva in cambi scaturente dalle operazioni effettuate con contropartite residenti e non residenti entro il 5% delle attivita' a pronti in valuta in essere per ciascuna banca abilitata alla fine del 1987. Codesto Ufficio italiano dei cambi determina la posizione in cambi delle banche abilitate per le quali non risulti disponibile il citato parametro di riferimento, avendo riguardo alla situazione di banche abilitate di analoghe dimensioni e caratteristiche operative. Codesto Ufficio italiano dei cambi emana particolari disposizioni per le valute non di conto valutario che concorrono a formare l'anzidetta posizione; b) gestire la propria posizione netta verso l'estero in valuta in modo da non superare uno sbilancio creditorio pari a quello positivo consentito sulla posizione complessiva in cambi; c) gestire la propria posizione netta verso l'estero in lire in modo che non risulti creditoria; d) effettuare, fermo restando il margine consentito dalla posizione in cambi ed entro i limiti che codesto Ufficio italiano dei cambi determina sulla base dei parametri oggettivi comunicati al sistema bancario, operazioni, con copertura a pronti, di negoziazione in cambi a termine contro lire o sotto altra forma nei confronti dei residenti che possono dimostrare l'esistenza di un futuro incasso o impegno di pagamento in valuta, nonche' nei confronti di non residenti. Detti limiti in ogni caso devono comportare un aumento del 50% rispetto alla situazione preesistente all'emanazione delle presenti direttive. In assenza del termine di riferimento il margine citato viene assegnato dall'Ufficio avendo riguardo alla situazione di banche abilitate di analoghe dimensioni e caratteristiche operative; e) assicurare, a fronte dell'assunzione in proprio di rischi relativi ad opzioni in valuta - in contropartita con non residenti, nonche' con residenti che debbano dar corso a futuri regolamenti una copertura complessiva dei rischi medesimi mediante altre opzioni, opportunamente correlate in termini di valuta, importo, scadenza e prezzo medio di esercizio. 4. Codesto Ufficio italiano dei cambi puo' consentire deroghe particolari di carattere temporaneo agli obblighi previsti dal punto 3 a carico delle banche abilitate; inoltre puo' consentire, entro limiti prefissati, la stipula di contratti di negoziazione in cambi a termine contro lire e di opzioni, anche in assenza di operazioni sottostanti. 5. Le negoziazioni a pronti di cambi contro lire possono essere effettuate anche con data di valuta di regolamento inferiore a quella usuale di due giorni; tuttavia in presenza di turbative sul mercato dei cambi, codesto Ufficio italiano dei cambi puo' far divieto alle banche abilitate di effettuare operazioni con data di valuta di regolamento inferiore a quella usuale di due giorni. 6. L'intervento delle banche abilitate nelle operazioni valutarie, in cambi o con l'estero, si configura come servizio il cui corrispettivo sotto forma di commissione puo' essere chiesto purche' le relative condizioni siano adeguatamente pubblicizzate nei locali di ciascuna banca. Roma, addi' 25 luglio 1988 Il Ministro del commercio con l'estero RUGGIERO Il Ministro del tesoro AMATO