(Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno-art. 17)
                            Articolo 17. 
  La Repubblica italiana  riconosce  agli  appartenenti  alle  Chiese
cristiane avventiste il  diritto  di  osservare  il  riposo  sabatico
biblico che va dal tramonto del sole del  venerdi'  al  tramonto  del
sabato. 
  Gli avventisti dipendenti  dallo  Stato,  da  enti  pubblici  o  da
privati o che esercitano attivita' autonoma,  o  commerciale,  o  che
siano assegnati al servizio  civile  sostitutivo,  hanno  diritto  di
fruire,  su  loro  richiesta,  del  riposo   sabatico   come   riposo
settimanale.  Tale   diritto   e'   esercitato   nel   quadro   della
flessibilita' dell'organizzazione del lavoro. In ogni  caso,  le  ore
lavorative non prestate il sabato sono recuperate la  domenica  o  in
altri   giorni   lavorativi   senza   diritto   ad   alcun   compenso
straordinario. 
  Restano  comunque  salve  imprescindibili   esigenze   di   servizi
essenziali previsti dall'ordinamento. 
  Si considerano giustificate  le  assenze  degli  alunni  avventisti
dalla scuola nel  giorno  di  sabato  su  richiesta  dei  genitori  o
dell'alunno se maggiorenne. 
  Nel  fissare  il  diario  degli  esami  le  autorita'   scolastiche
competenti  adoteranno  opportuni  accorgimenti  onde  consentire  ai
candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere in  altro
giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.