ALLEGATO All'allegato al decreto 24 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1987, al capitolo I - Criteri generali, sono aggiunti i seguenti capoversi: "Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmetteranno annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al Ministero della sanita' - Direzione generale igiene alimenti e nutrizione, una relazione consuntiva dell'attivita' di settore svolta con indicazione dei relativi risultati ed eventuali note osservative. La data del 31 gennaio di ciascun anno e' stata indicata dagli appositi uffici comunitari della CEE, ai quali i dati stessi dovranno essere in seguito inviati. I dati dovranno essere redatti separando quelli ottenuti dai laboratori chimici da quelli dei laboratori medico-micrografici e dagli istituti zooprofilattici, esistenti in ciascuna regione". Al capitolo III - Programma degli interventi di vigilanza e controllo, e' aggiunto il seguente terzultimo capoverso: "Le regioni terranno in debito conto anche la programmazione dei controlli dei prodotti alimentari che o rappresentino delle specialita' locali oppure abbiano rilevante importanza nell'ambito della produzione regionale". Allo stesso capitolo III - Programma degli interventi di vigilanza e controllo, l'ultimo capoverso e' modificato come segue: "Per quanto riguarda l'anno 1989, per l'attuazione di tale monitoraggio, si suggerisce quanto segue: per l'olio di oliva ciascun laboratorio sottoporra' ai relativi accertamenti analitici non meno di venticinque campioni di olii sia di produzione nazionale che di importazione. Una parte di tale aliquota dovra' essere riservata agli olii di oliva prelevati a livello dei frantoi per verificare l'eventuale presenza di sostanze estranee (olii diversi da quelli vergini di oliva, eventuali inquinanti di origine ambientale o derivati dalla tecnologia utilizzata per la loro produzione e la conservazione). Si suggerisce, inoltre, nelle aree dove insistono frantoi, di procedere al prelievo di campioni di olive e dell'olio lavorato ai fini di una comparazione fra gli eventuali inquinanti presenti nelle olive e negli altri olii prelevati; per i prodotti lattiero caseari ciascun laboratorio esaminera' non meno di venti campioni di burro di cui una meta' dell'aliquota e' riservata a partite di burro di importazione e l'altra meta' deve riguardare burro di sicura origine nazionale, da prelevare presso i luoghi di produzione; per i contenitori in ceramica, saranno eseguite analisi ai fini dell'accertamento della cessione di piombo e di cadmio sia su oggetti sicuramente destinati alla somministrazione di alimenti sia su oggetti per usi diversi (artistici o di arredamento) che possano anche essere utilizzati per venire a contatto con gli alimenti; per i cereali di importazione, gli uffici sanitari di confine effettueranno prelievi di campioni di partite di cereali nella fase anteriore alla nazionalizzazione che saranno inviati ai laboratori dei servizi multizonali di prevenzione ovvero agli istituti zooprofilattici per gli esami analitici ai fini dell'accertamento del rispetto dei livelli dei residui di presidi sanitari, utilizzati in agricoltura e per l'immagazzinamento, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. Gli stessi uffici effettueranno, nei confronti del grano duro di importazione, gli accertamenti per i livelli di radiocontaminazione secondo le specifiche direttive impartite dal Ministero della sanita'. I controlli per le altre categorie di alimenti di importazione verranno effettuati secondo la prassi in vigore; per i cereali di produzione nazionale si procedera' ugualmente agli esami analitici per l'accertamento del rispetto dei livelli dei residui di presidi sanitari, mirando gli interventi di prelievo presso le grosse strutture di immagazzinamento del grano; verranno effettuati accertamenti analitici nei confronti di frutta ed ortaggi sia di produzione nazionale che di importazione ai fini di verificare la rispondenza di eventuali residui di presidi sanitari alle norme vigenti". Al capitolo IV - Programmazione degli interventi dell'ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, viene sostituito il seguente testo: "Programmazione degli interventi dell'ispettorato centrale repressione frodi Nel piano annuale degli interventi mirati alla lotta contro le frodi e le sofisticazioni agro-alimentari, l'ispettorato centrale repressione frodi programma azioni di indirizzo e di coordinamento sia nel settore concernente l'attivita' di controllo sia in quello relativo all'attivita' di analisi, impartendo, di volta in volta, disposizioni agli uffici periferici. Gli uffici repressione frodi integrano ed aggiornano l'anagrafe delle ditte che operano nei settori della produzione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari e di uso agrario e forestale. A tal fine possono avvalersi anche dei dati rilevati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione di quanto disposto nel capitolo I, mettendo a disposizione delle regioni e delle province autonome i dati anagrafici in loro possesso. Gli uffici periferici devono altresi': programmare interventi in tutti i settori merceologici agro-alimentari, privilegiando gli aspetti di frode economica, senza peraltro, trascurare i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario, quali sementi, mangimi, concimi, antiparassitari etc., che possano incidere direttamente o indirettamente sulla alimentazione umana, sulla salute pubblica, nonche' sull'inquinamento ambientale; sottoporre le ditte che operano nei settori di competenza dell'ispettorato centrale repressione frodi a sistematici controlli, intensificando l'attivita' di vigilanza specialmente in corrispondenza dei vari cicli produttivi (campagna vendemmiale, periodo semine, etc.), o qualora si manifestino episodi di frode o sofisticazione in taluni settori merceologici; verificare la corrispondenza qualitativa di quei prodotti agro-alimentari per i quali la normativa prevede requisiti particolari (V.Q.P.R.D., prodotti tipici o a denominazione di origine, etc.); predisporre piani di intervento per il controllo di qualita' alle frontiere, dei prodotti agro-alimentari e di uso agrario o forestale, previe intese con le autorita' doganali competenti per territorio. In particolare, dovranno essere controllati, in entrata ed uscita dal territorio nazionale, i vini, i prodotti lattiero caseari, gli olii, le sementi, etc., al fine di accertare la loro rispondenza ai requisiti di legge, sia per quanto concerne la loro genuinita' e qualita' intrinseca sia per quanto riguarda il loro standard di qualita' normativa; svolgere capillari ed intensi controlli presso le ditte che beneficiano di aiuti CEE, al fine di impedire o reprimere indebiti percepimenti di detti aiuti; rendere piu' proficua la collaborazione, nell'ambito della circoscrizione territoriale dei singoli uffici, con gli altri organismi incaricati dei controlli nel settore agro-alimentare (nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato, Polizia di Stato), prevedendo, se del caso, piani operativi coordinati; indirizzare, in particolare, l'attivita' di analisi verso la ricerca di sostanze antifermentative non consentite, specie nei prodotti contenenti residui zuccherini (vini dolci o amabili) nonche' alla qualificazione degli alcoli, in relazione alle materie zuccherine di provenienza (N.M.R.). I piani di intervento devono prevedere, altresi', controlli incrociati, al fine di accertare la regolarita' dei movimenti dei prodotti, in special modo di quelli per i quali la vigente normativa non prevede una apposita contabilita' delle materie prime e dei prodotti finiti (registri di carico e scarico), come ad esempio, per gli olii, i formaggi, le conserve alimentari, etc.".