(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
 
   All'allegato  al decreto 24 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 165  del  17  luglio  1987,  al  capitolo  I  -  Criteri
generali, sono aggiunti i seguenti capoversi:
   "Le   regioni   e   le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
trasmetteranno annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo,
al  Ministero  della  sanita'  - Direzione generale igiene alimenti e
nutrizione, una relazione consuntiva dell'attivita' di settore svolta
con indicazione dei relativi risultati ed eventuali note osservative.
   La  data  del  31  gennaio di ciascun anno e' stata indicata dagli
appositi uffici comunitari della CEE, ai quali i dati stessi dovranno
essere  in  seguito inviati. I dati dovranno essere redatti separando
quelli ottenuti dai  laboratori  chimici  da  quelli  dei  laboratori
medico-micrografici  e  dagli  istituti zooprofilattici, esistenti in
ciascuna regione".
   Al  capitolo  III  -  Programma  degli  interventi  di vigilanza e
controllo, e' aggiunto il seguente terzultimo capoverso:
   "Le  regioni  terranno in debito conto anche la programmazione dei
controlli  dei  prodotti  alimentari  che   o   rappresentino   delle
specialita'  locali  oppure  abbiano rilevante importanza nell'ambito
della produzione regionale".
   Allo stesso capitolo III - Programma degli interventi di vigilanza
e controllo, l'ultimo capoverso e' modificato come segue:
   "Per  quanto  riguarda  l'anno  1989,  per  l'attuazione  di  tale
monitoraggio, si suggerisce quanto segue:
    per  l'olio  di oliva ciascun laboratorio sottoporra' ai relativi
accertamenti analitici non meno di venticinque campioni di  olii  sia
di produzione nazionale che di importazione.
   Una  parte  di  tale aliquota dovra' essere riservata agli olii di
oliva prelevati a livello  dei  frantoi  per  verificare  l'eventuale
presenza  di  sostanze  estranee  (olii  diversi da quelli vergini di
oliva, eventuali inquinanti di origine ambientale  o  derivati  dalla
tecnologia utilizzata per la loro produzione e la conservazione).
   Si  suggerisce,  inoltre,  nelle  aree  dove insistono frantoi, di
procedere al prelievo di campioni di olive e  dell'olio  lavorato  ai
fini  di una comparazione fra gli eventuali inquinanti presenti nelle
olive e negli altri olii prelevati;
    per  i  prodotti  lattiero caseari ciascun laboratorio esaminera'
non meno di venti campioni di burro di cui una meta' dell'aliquota e'
riservata  a  partite  di  burro di importazione e l'altra meta' deve
riguardare burro di sicura origine nazionale, da prelevare  presso  i
luoghi di produzione;
    per  i  contenitori in ceramica, saranno eseguite analisi ai fini
dell'accertamento della cessione di piombo e di cadmio sia su oggetti
sicuramente  destinati  alla  somministrazione  di  alimenti  sia  su
oggetti per usi diversi (artistici  o  di  arredamento)  che  possano
anche essere utilizzati per venire a contatto con gli alimenti;
    per  i  cereali  di  importazione, gli uffici sanitari di confine
effettueranno prelievi di campioni di partite di cereali  nella  fase
anteriore  alla  nazionalizzazione  che saranno inviati ai laboratori
dei  servizi  multizonali  di  prevenzione   ovvero   agli   istituti
zooprofilattici per gli esami analitici ai fini dell'accertamento del
rispetto dei livelli dei residui di presidi sanitari,  utilizzati  in
agricoltura  e per l'immagazzinamento, secondo quanto stabilito dalle
norme vigenti.
   Gli  stessi  uffici effettueranno, nei confronti del grano duro di
importazione, gli accertamenti per i livelli  di  radiocontaminazione
secondo   le  specifiche  direttive  impartite  dal  Ministero  della
sanita'.
   I  controlli  per  le  altre categorie di alimenti di importazione
verranno effettuati secondo la prassi in vigore;
    per  i  cereali  di produzione nazionale si procedera' ugualmente
agli esami analitici per l'accertamento del rispetto dei livelli  dei
residui  di  presidi  sanitari,  mirando  gli  interventi di prelievo
presso le grosse strutture di immagazzinamento del grano;
    verranno  effettuati  accertamenti  analitici  nei  confronti  di
frutta ed ortaggi sia di produzione nazionale che di importazione  ai
fini  di  verificare  la  rispondenza di eventuali residui di presidi
sanitari alle norme vigenti".
   Al  capitolo IV - Programmazione degli interventi dell'ispettorato
centrale  per  la  prevenzione   e   la   repressione   delle   frodi
agro-alimentari, viene sostituito il seguente testo:
                   "Programmazione degli interventi
             dell'ispettorato centrale repressione frodi
   Nel  piano  annuale  degli  interventi mirati alla lotta contro le
frodi e le  sofisticazioni  agro-alimentari,  l'ispettorato  centrale
repressione  frodi  programma  azioni di indirizzo e di coordinamento
sia nel settore concernente l'attivita' di controllo  sia  in  quello
relativo  all'attivita'  di  analisi,  impartendo, di volta in volta,
disposizioni agli uffici periferici.
   Gli  uffici  repressione  frodi integrano ed aggiornano l'anagrafe
delle ditte che operano nei settori della produzione, confezionamento
e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari e di uso agrario e
forestale.
   A tal fine possono avvalersi anche dei dati rilevati dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e  Bolzano,  in  applicazione  di
quanto disposto nel capitolo I, mettendo a disposizione delle regioni
e delle province autonome i dati anagrafici in loro possesso.
   Gli uffici periferici devono altresi':
    programmare   interventi   in   tutti   i   settori  merceologici
agro-alimentari, privilegiando gli aspetti di frode economica,  senza
peraltro,  trascurare i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario,
quali sementi, mangimi, concimi, antiparassitari  etc.,  che  possano
incidere  direttamente  o  indirettamente  sulla alimentazione umana,
sulla salute pubblica, nonche' sull'inquinamento ambientale;
    sottoporre  le  ditte  che  operano  nei  settori  di  competenza
dell'ispettorato centrale repressione frodi a sistematici  controlli,
intensificando    l'attivita'    di    vigilanza    specialmente   in
corrispondenza  dei  vari  cicli  produttivi  (campagna  vendemmiale,
periodo  semine,  etc.),  o qualora si manifestino episodi di frode o
sofisticazione in taluni settori merceologici;
    verificare   la   corrispondenza  qualitativa  di  quei  prodotti
agro-alimentari  per  i  quali   la   normativa   prevede   requisiti
particolari   (V.Q.P.R.D.,  prodotti  tipici  o  a  denominazione  di
origine, etc.);
    predisporre piani di intervento per il controllo di qualita' alle
frontiere, dei prodotti agro-alimentari e di uso agrario o forestale,
previe intese con le autorita' doganali competenti per territorio. In
particolare, dovranno essere controllati, in entrata  ed  uscita  dal
territorio  nazionale, i vini, i prodotti lattiero caseari, gli olii,
le sementi, etc.,  al  fine  di  accertare  la  loro  rispondenza  ai
requisiti  di  legge,  sia  per  quanto concerne la loro genuinita' e
qualita' intrinseca sia per  quanto  riguarda  il  loro  standard  di
qualita' normativa;
    svolgere  capillari  ed  intensi  controlli  presso  le ditte che
beneficiano di aiuti CEE, al fine di impedire  o  reprimere  indebiti
percepimenti di detti aiuti;
    rendere   piu'  proficua  la  collaborazione,  nell'ambito  della
circoscrizione  territoriale  dei  singoli  uffici,  con  gli   altri
organismi   incaricati  dei  controlli  nel  settore  agro-alimentare
(nuclei antisofisticazioni dell'Arma  dei  carabinieri,  Corpo  della
guardia  di  finanza, Corpo forestale dello Stato, Polizia di Stato),
prevedendo, se del caso, piani operativi coordinati;
    indirizzare,  in  particolare,  l'attivita'  di  analisi verso la
ricerca di  sostanze  antifermentative  non  consentite,  specie  nei
prodotti contenenti residui zuccherini (vini dolci o amabili) nonche'
alla  qualificazione  degli  alcoli,  in   relazione   alle   materie
zuccherine di provenienza (N.M.R.).
   I  piani  di  intervento  devono  prevedere,  altresi',  controlli
incrociati, al fine di accertare la  regolarita'  dei  movimenti  dei
prodotti,  in special modo di quelli per i quali la vigente normativa
non prevede una apposita  contabilita'  delle  materie  prime  e  dei
prodotti  finiti (registri di carico e scarico), come ad esempio, per
gli olii, i formaggi, le conserve alimentari, etc.".