1) ORIENTAMENTI GENERALI. Il piano regionale di bonifica ai sensi della legge 29 ottobre 1987, n. 441, si fonda anzitutto sulla individuazione, censimento, mappatura ed archiviazione informatizzata dei dati relativi alle aree potenzialmente contaminate da sversamento diretto, da deposito non autorizzato o da ricadute di sostanze pericolose, solide, liquide, aeriformi. Costituiscono oggetto del censimento le aree definibili come potenzialmente contaminate a causa del contatto, accidentale o contaminativo, con le seguenti attivita' e sostanze: Cicli di produzione di rifiuti potenzialmente tossici e nocivi: 1. Rifiuti provenienti da processi di produzione di: 1.1. Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche; 1.2. Policlorobifenili, policlorotrifenili, policloronaftaleni; 1.3. Policlorofenoli; 1.4. Idrocarburi clorurati; 1.5. Composti farmaceutici; 1.6. Betanaftolo; 1.7. Benzidina; 1.8. Smaltatura di piastrelle o ceramiche con smalti piombici. 2. Rifiuti e fanghi di processo e non provenienti da: 2.1. Bagni galvanici contenenti cromo esavalente e cianuri; 2.2. Tempra a caldo dei metalli; 2.3. Trattamento del legno con creosoto e pentaclorofenolo; 2.4. Indurimento di superfici metalliche mediante bagni al cianuro; 2.5. Dismissione di reti di adduzione e stoccaggio di idrocarburi 2.6. Operazioni di sgrassaggio di superfici metalliche mediante solventi clorurati; 2.7. Trattamento di depurazione di aeriformi da attivita' produttive e di servizi; 2.8. Cabine di verniciatura di superfici metalliche e lignee; 2.9. Operazioni di prelievo (dragaggio, perforazioni, etc.) effettuate in mare, sui fiumi, laghi o sulle acque pubbliche e private in genere. 3. Residui e code di distillazione da produzione ed utilizzazione di: 3.1. Acrilonitrile; 3.2. Anilina; 3.3. Clorobenzene; 3.4. Cloruro di benzile; 3.5. Cloruro di etile; 3.6. Cloruro di vinile; 3.7. Dicloroetilene; 3.8. Epicloridrina; 3.9. Fenolo-acetone da cumene; 3.10. Nitrobenzene da nitrazione del benzene; 3.11. Tetraclorobenzene; 3.12. Tetraclorometano; 3.13. Toluene di isocianato; 3.14. 1,1,1-Tricloroetano; 3.15. Tricloroetilene e percloroetilene. 4. Soluzioni esauste provenienti da: 4.1. Lavaggio e strippaggio nei processi galvanici in cui sono impiegati i cianuri; 4.2. Bagni galvanici; 4.3. Bagni salini contenenti cianuri impiegati nei trattamenti a caldo dei metalli; 4.4. Bagni esausti di sviluppo di pellicole e lastre fotografiche e radiografiche; 4.5. Residui di processi pirolitici; 4.6. Residui derivanti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche e vernici; 4.7. Residui di produzione, preparazione e utilizzazione di resine, lattice, plastificanti, colle e adesivi; 4.8. Lavaggi contenenti idrocarburi, olii, morchie e simili provenienti da natanti adibiti a trasporto marittimo commerciale o da serbatoi di prodotti petroliferi. 5. Solventi esausti di seguito elencati e relativi residui provenienti dalla loro distillazione nelle fasi di recupero: 5.1. Clorobenzene; 5.2. Cloruro di metilene; 5.3. o-Diclorobenzene; 5.4. Piridina; 5.5. Solfuro di carbonio; 5.6. Tetracloroetilene; 5.7. Tetraclorometano; 5.8. Toluene; 5.9. 1,1,1-Tricloroetano; 5.10. Tricloroetilene; 5.11. Triclorofluorometano; 5.12. 1,1,2-Tricloro 1,2,2-Trifluoroetano. 6. Residui catramosi e bituminosi derivanti da operazioni di trattamento e stoccaggio del carbone, del petrolio e dei prodotti petroliferi. 7. Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili. 8. Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti di superficie dei metalli. 9. Farmaci, biocidi, sostanze fitofarmaceutiche ed altre sostanze chimiche, fuori specifica. 10. Olii contenenti bifenili e trifenili policlorurati. 11. Fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue dei processi, dei trattamenti e delle operazioni compresi nella presente tabella. 12. Materiale di pulizia e perdite derivanti dalla produzione di stirene e contaminati da stirene monomero. A scopo del tutto esemplificativo, debbono considerarsi oggetto di rilevazione: aree interessate da attivita' minerarie, in corso o dismesse; aree interessate da attivita' industriali dismesse; aree interessate da rilasci incidentali, o dolosi, di sostanze pericolose; aree interessate da discariche non autorizzate; aree interessate da operazioni di adduzione e stoccaggio di idrocarburi, cosi' come da gassificazione di combustibili solidi; aree, anche a destinazione agricola, interessate da spandimento non autorizzato di fanghi e residui speciali o tossici e nocivi. Le regioni, attraverso le amministrazioni provinciali, competenti in materia di controlli ambientali, acquisiranno ogni informazione al riguardo disponibile presso amministrazioni comunali, consorzi di comuni, comunita' montane, aziende municipalizzate, unita' sanitarie locali, presidi multizonali di igiene e prevenzione, le associazioni ambientaliste. Una volta restituita cartograficamente l'ubicazione delle aree potenzialmente contaminate, l'attivita' di piano dovra' provvedere, tramite sistematizzazione e verifica delle risultanze analitiche ufficialmente disponibili presso le amministrazioni locali competenti, ad evidenziare le aree gia' definibili come obiettivamente contaminate in quanto caratterizzate dalla presenza di una o piu' sostanze tra quelle di cui all'allegato del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, in concentrazioni uguali o superiori a quelle indicate come necessarie per definire un rifiuto tossico e nocivo. Alla luce di tale prima identificazione di aree contaminate il piano dovra' proporre il programma tecnico-economico di intervento atto a prevenire i pericoli per la salute e per l'ambiente attraverso la bonifica dei siti per i quali esista obiettivo riscontro di contaminazione. Tale programma dovra' essere completo di manuale operativo di progettazione e conduzione delle azioni di bonifica, completo della indicazione di ogni misura atta a proteggere gli operatori di bonifica e le popolazioni prossime al sito dai rischi connessi alla attivita' di risanamento. Il piano dovra' infine proporre il programma di indagine analitica mirato a realizzare la individuazione obiettiva in base ad un preciso riscontro qualitativo e quantitativo, di ogni altra area contaminata tra tutte quelle indicate come potenzialmente tali. Le regioni provvederanno ad aggiornare su base annua tale elenco, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente ai fini dell'aggiornamento del settore "Bonifica di aree contaminate" del Servizio informativo nazionale dell'ambiente. 2) CRITERI OPERATIVI ED ELABORATI DI PIANO. Fase a) Censimento e mappatura di aree potenzialmente contaminate. La fase di censimento e mappatura delle aree potenzialmente contaminate deve almeno prendere in considerazione le seguenti sorgenti di informazione: delibere ed ordinanze regionali di chiusura e/o diniego di siti di discarica; censimenti delle attivita' produttive, secondo serie atoriche che consentano di individuare in prima approssimazione, siti su cui siano state insediate attivita' potenzialmente contaminanti (elenco riportato al punto 1 del presente allegato tecnico); censimenti di discariche abusive operati da strutture dell'amministrazione pubblica (Ministero dell'ambiente, Protezione civile, Corpo forestale dello Stato, enti locali, unita' sanitarie locali) e da associazioni ambientaliste. L'elaborato di piano relativamente alla fase a) dovra' comprendere: archiviazione dati sulle aree potenzialmente contaminate, completo di riferimenti localizzativi (comune, via, localita'), di elementi caratterizzanti (tipologia di attivita' potenzialmente contaminate che hanno interessato il sito ed elenco delle sostanze pericolose presenti nel substrato su cui e' insistita l'attivita', superficie interessata, stima del volume di suolo contaminato, ecc.), di informazioni di natura idrogeologica (orizzonti pedologici, morfologia superficiale, profondita' e andamenti di falda) e urbanistico-paesaggistica (destinazione d'uso attuale dell'area, densita' abitativa nell'intorno del sito, eventuale degrado paesistico indotto, ecc.); restituzione cartografica (scala 1:50.000) dei tematismi sopra elencati. Fase b) Definizione del primo elenco di aree contaminate da sottoporre a bonifica in base al censimento e alla sistemazione delle risultanze analitiche ufficialmente disponibili relative al grado di contaminazione delle aree individuate nella fase a). Le amministrazioni provinciali faranno pervenire agli uffici regionali copia delle risultanze analitiche reperite presso unita' sanitarie locali, presidi multizonali di igiene e prevenzione, uffici comunali relativamente ad indagini in materia di aree contaminate. In base a tale riscontro verra' definito un primo elenco di aree contaminate, nell'ambito di quelle potenzialmente contaminate di cui alla fase a). Fase c) Primo programma di interventi di bonifica a breve termine. Le aree contaminate di cui alla fase b) verranno classificate in ordine decrescente di priorita' di intervento di bonifica in base a valutazioni relative al rischio sanitario ed ambientale ad esse connesso (permeabilita' del suolo, rischio per gli approvvigionamenti idrici, aspetti tossicologici, ecc.). Per ogni area contaminata, se necessario attraverso ulteriori approfondimenti con la realizzazione di sondaggi e rilievi analitici, dovra' essere valutata: l'estensione areale della contaminazione e grado di inquinamento analiticamente accertato; l'entita' della popolazione potenzialmente esposta e gia' venuta a contatto con le sostanze presenti nel substrato contaminato; ulteriori fattori di rischio, ivi compresa la possibilita' di dispersione dei contaminanti anche in relazione ai regimi climatici. A seguito di tali valutazioni il programma dovra' indicare, area per area: il piano di messa in sicurezza del sito; il progetto tecnico-economico di massima dell'intervento di bonifica, completo di indicazioni relative allo stoccaggio ed al destino finale del substrato asportato; il manuale operativo di bonifica completo delle misure di protezione degli operatori; piano di monitoraggio. Fase d) Elaborazione del progetto di programma di bonifica a medio termine. Il piano dovra' essere completo di progetto di programma di bonifica a medio termine, articolato in: programma di analisi del grado di contaminazione delle aree potenzialmente contaminate di cui alla fase a); conseguente completamento ed aggiornamento dell'archivio dati delle aree definibili contaminate; piano di bonifica a medio termine, secondo le modalita' di cui alla fase c); valutazione dei costi del piano di bonifica a medio termine.