Art. 1. Campo di applicazione Gli impianti soggetti alle presenti norme, nel seguito indicati "impianti", sono gli impianti sportivi ove e' prevista la presenza di spettatori, praticanti, addetti, in un numero complessivo superiore a 100; per gli impianti ove e' prevista la presenza non superiore a 100 persone valgono norme specifiche di cui al successivo art. 19.