(all. 1 - art. 1)
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
 
  Gli  impianti  soggetti  alle  presenti norme, nel seguito indicati
"impianti", sono gli impianti sportivi ove e' prevista la presenza di
spettatori, praticanti, addetti, in un numero complessivo superiore a
100; per gli impianti ove e' prevista la presenza non superiore a 100
persone valgono norme specifiche di cui al successivo art. 19.