Articolo 15.
(Cimiteri)
I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta della Comunita'
competente per territorio reparti speciali per la sepoltura di
defunti ebrei.
Alla Comunita' che faccia domanda di aver un reparto proprio e' data
dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.
Le sepolture nei cimiteri delle Comunita' e nei reparti ebraici dei
cimiteri comunali sono perpetue in conformita' della legge e della
tradizione ebraiche.
A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli
interessati, o in mancanza, della Comunita' o dell'Unione, le
concessioni di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, sono rinnovate alla scadenza di
ogni 99 anni.
L'inumazione nei reparti di cui al secondo comma ha luogo secondo il
regolamento emanato dalla Comunita' competente.
Nei cimiteri ebraici e' assicurata l'osservanza delle prescrizioni
rituali ebraiche.