(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI 
  CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1989, N. 238. 
 L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 1. - 1. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di
sicurezza: 
    a)   forze   di   polizia   e   corpi   di   polizia   municipale
nell'espletamento di un servizio di emergenza; 
    b) conducenti e addetti dei veicoli del  servizio  antincendio  e
sanitario in caso di interventi di emergenza; 
    c) conducenti di autoveicoli  per  il  trasporto  di  persone  in
servizio  pubblico  da  piazza,  ovvero  adibiti  al   noleggio   con
conducente, durante il servizio nei centri abitati; 
    d) persone di statura inferiore a centimetri 150  e  superiore  a
centimetri  190.  Tale  condizione  deve  essere  rilevabile  da   un
documento  di  riconoscimento  ovvero  da   attestazione   rilasciata
dall'ufficio  medico-legale   della   unita'   sanitaria   locale   o
dall'ufficio competente in base all'ordinamento interno; 
    e) persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata
dalla unita' sanitaria locale, affette da patologie  particolari  che
costituiscano controindicazione specifica all'uso  delle  cinture  di
sicurezza; 
    f) donne in stato di gravidanza,  sulla  base  di  certificazione
rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di  rischio
particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza. 
  2. Nei casi di cui alle lettere  d),  e)  ed  f)  del  comma  1  la
prescritta attestazione o  certificazione  deve  essere  esibita,  su
richiesta, agli organi di cui all'articolo 137 del testo unico  delle
norme  sulla  circolazione  stradale,  approvato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. 
  3. Sono altresi' esentati dall'obbligo di utilizzare le cinture  di
sicurezza ed altri sistemi di ritenuta i conducenti e i passeggeri di
autoveicoli non predisposti fin dall'origine  con  punti  di  attacco
specifici". 
 L'articolo 2 e' soppresso. 
  Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: 
 "Art. 2-bis. - 1. I passeggeri fino a dodici anni  di  eta'  possono
occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie M1 e N1 di cui
all'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti 29  marzo  1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile  1974,  solo
se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta. 
  2. I passeggeri fino a quattro  anni  di  eta'  occupanti  i  posti
posteriori dei veicoli della categoria M1 di cui  al  citato  decreto
ministeriale 29 marzo  1974  devono  essere  trattenuti  da  appositi
sistemi di ritenuta. Se sui posti posteriori sono trasportati piu' di
due passeggeri di eta' fino a  quattro  anni,  solo  quello  di  eta'
inferiore deve essere trattenuto da appositi sitemi  di  ritenuta,  a
condizione che gli altri siano accompagnati da almeno  un  passeggero
di eta' non inferiore ad anni sedici. 
  3. La norma di cui al comma 2 non si applica ai passeggeri  fino  a
quattro  anni  di  eta'  che  viaggiano  su  autovetture  adibite  al
trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio
da rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano  nei
centri abitati o su itinerario da e per stazioni  ferroviarie,  porti
ed aeroporti, a  condizione  che  siano  accompagnati  da  almeno  un
passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici. 
  4. I sistemi di ritenuta per i passeggeri fino  a  dodici  anni  di
eta' devono essere conformi ad uno  dei  tipi  omologati  secondo  la
normativa stabilita dal Ministero dei trasporti". 
 L'articolo 4 e' soppresso. 
 L'articolo 6 e' soppresso. 
 L'articolo 7 e' soppresso. 
 L'articolo 8 e' soppresso. 
  Dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti: 
 "Art. 8- bis. - 1.  Tutti  i  veicoli  della  categoria  M1  di  cui
all'allegato I al citato decreto del Ministro dei trasporti 29  marzo
1974, immatricolati a decorrere dal 26  aprile  1990,  devono  essere
equipaggiati con cinture di sicurezza  anche  in  corrispondenza  dei
posti posteriori, in conformita' alla direttiva del  Consiglio  delle
Comunita' europee del 20 luglio 1981 n. 81/576/CEE. 
  2. Le cinture di cui al comma 1 devono essere di tipo  approvato  e
recare il marchio di omologazione ai sensi del decreto  del  Ministro
dei trasporti 28 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale  n.  86  del  29  marzo  1983,  ed  avere  le
configurazioni indicate nei punti 3. 1. 1. e 3. 1. 2. dell'allegato I
al medesimo decreto. 
  Art. 8- ter.  -  A  decorrere  dal  26  aprile  1990  i  passeggeri
occupanti  i  posti  posteriori  dei  veicoli  di  cui  al  comma   1
dell'articolo 8- bis hanno  l'obbligo  di  indossare  le  cinture  di
sicurezza". 
  L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 10. - 1.  Chiunque  importa,  produce  e  commercializza  sul
territorio nazionale cinture di sicurezza  per  veicoli  a  motore  e
sistemi di ritenuta per passeggeri fino a dodici anni di eta' di tipo
non approvato a norma del presente decreto, e' soggetto alle sanzioni
amministrative del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20
milioni e del sequestro e confisca del materiale  non  corrispondente
ai tipi approvati. 
  2. Chiunque pone in commercio cinture di  sicurezza  o  sistemi  di
ritenuta che, sebbene di tipo approvato, non rechino  il  marchio  di
omologazione o non abbiano  le  configurazioni  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 20 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e' soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000  a
lire 600.000. 
  3. Le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta  per  passeggeri
fino a dodici anni di eta' di tipi non approvati, posti in commercio,
ovvero  utilizzati,  sono  soggetti  al  sequestro  e  alla  relativa
confisca ai sensi degli articoli 13 e  20  della  legge  24  novembre
1981, n. 689, e delle norme del capo II del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. 
  4. L'autorita'  amministrativa  competente  per  territorio  e'  il
prefetto". 
 Dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti: 
 "Art. 10- bis. - 1. All'articolo 1,  primo  comma,  della  legge  1›
giugno 1966, n. 416, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
'E' consentito il trasporto in soprannumero sui posti  posteriori  di
due ragazzi di eta' inferiore a dieci anni  a  condizione  che  siano
accompagnati da almeno un passeggero di eta' non  inferiore  ad  anni
sedici'. 
 Art. 10- ter. - 1. Sono abrogati l'articolo 22, l'articolo 23, commi
1, 2, 4 e 8, e l'articolo 24 della legge 18 marzo  1988,  n.  111;  i
commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143;  i
commi secondo e terzo dell'articolo 14 della legge 25 novembre  1975,
n. 707, nonche' il decreto del Ministro della sanita' 21 aprile 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1989. 
  2. E' altresi' abrogata ogni altra disposizione  incompatibile  con
il presente decreto. 
  Art. 10-quater. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto  il  Ministro  dei
lavori  pubblici,  di  concerto  con  il  Ministro   dei   trasporti,
predispone, con proprio  decreto,  un  testo  unificato  a  carattere
meramente compilativo delle norme  relative  all'adozione  e  all'uso
delle cinture di sicurezza e degli altri sistemi di ritenuta".