(Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero- art. 10)
                               Art. 10. 
  1. In caso di mancato funzionamento  dell'ufficio  circoscrizionale
di rilevazione, anche nella fase di preparazione, il Ministero  degli
affari esteri puo' disporne lo scioglimento e  demandare  all'ufficio
consolare  competente  gli  adempimenti  attribuiti  dalla  legge  al
predetto ufficio circoscrizionale.