Art. 11.
1. L'ufficio consolare spedisce per posta agli interessati i moduli
di cui all'art. 13, comma 2, della legge non meno di sessanta giorni
prima della data della rilevazione.
2. I cittadini residenti devono consegnare, o spedire per posta,
all'ufficio consolare i suddetti moduli, debitamente compilati, in
triplice copia, con riferimento alla data della rilevazione, entro
quindici giorni dalla data stessa.
3. Il timbro dell'ufficio postale fa fede per le date di
ricevimento e restituzione.
Nota all'art. 11:
Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 13
della legge n. 470/1988:
"1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari provvedono a svolgere ogni opportuna azione
intesa ad ottenere la segnalazione da parte delle pubbliche
autorita' locali dei nominativi e del recapito dei
cittadini italiani che si trovano nella loro
circoscrizione.
2. L'ufficio consolare, sulla scorta delle risultanze
dello schedario di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (v.
nelle note all'art. 6, n.d.r.), e dei dati assunti ai sensi
del comma 1, provvede ad inviare, per posta, agli
interessati, i moduli di rilevazione, da compilarsi in
triplice copia".