Art. 12.
1. Delle operazioni di revisione dei moduli e' redatto processo
verbale.
2. I lavori di revisione devono terminare entro centoventi giorni
dalla data della rilevazione. Nel caso di dubbio sull'autenticita'
del mittente, l'ufficio circoscrizionale accantona i moduli e ne da'
atto nel verbale.
3. La trasmissione dei moduli ai comuni e al Ministero dell'interno
e' fatta entro centottanta giorni dalla data della rilevazione.
Visto, il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS