Art. 2.
1. L'anagrafe del Ministero dell'interno e' formata di una parte
principale e di un settore speciale.
2. Nella parte principale e' sistematicamente riprodotto,
conservato ed aggiornato l'insieme delle posizioni relative alle
singole persone di cui all'art. 1, comma 2, della legge 27 ottobre
1988, n. 470, di seguito denominata legge; nel settore speciale sono
conservate ed aggiornate le posizioni delle persone di cui all'art.
1, comma 5, della legge.
3. L'anagrafe del Ministero dell'interno e' tenuta con il supporto
del centro elettronico della direzione centrale per i servizi
elettorali, secondo un sistema che consenta la disaggregazione dei
dati per regione, provincia e comune.
Note all'art. 2:
- Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 470/1988 prevede
che: "Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari
che raccolgono le schede individuali e le schede di
famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione
residente in dipendenza del trasferimento permanente
all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed
inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di
atti di stato civile pervenuti dall'estero".
- Il comma 5 dell'art. 1 della sopramenzionata legge n.
470/1988 stabilisce che: "La stessa anagrafe contiene i
dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero
dei quali nessuno degli ascendenti e' nato nel territorio
della Repubblica o vi ha mai risieduto".