(Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero- art. 2)
                               Art. 2. 
  1. L'anagrafe del Ministero dell'interno e' formata  di  una  parte
principale e di un settore speciale. 
  2.  Nella  parte   principale   e'   sistematicamente   riprodotto,
conservato ed aggiornato  l'insieme  delle  posizioni  relative  alle
singole persone di cui all'art. 1, comma 2, della  legge  27  ottobre
1988, n. 470, di seguito denominata legge; nel settore speciale  sono
conservate ed aggiornate le posizioni delle persone di  cui  all'art.
1, comma 5, della legge. 
  3. L'anagrafe del Ministero dell'interno e' tenuta con il  supporto
del  centro  elettronico  della  direzione  centrale  per  i  servizi
elettorali, secondo un sistema che consenta  la  disaggregazione  dei
dati per regione, provincia e comune. 
 
          Note all'art. 2:
             - Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 470/1988 prevede
          che: "Le anagrafi dei comuni sono  costituite  da  schedari
          che  raccolgono  le  schede  individuali  e  le  schede  di
          famiglia   eliminate   dall'anagrafe   della    popolazione
          residente   in   dipendenza  del  trasferimento  permanente
          all'estero  delle  persone  cui  esse  si  riferiscono,  ed
          inoltre  le  schede  istituite a seguito di trascrizione di
          atti di stato civile pervenuti dall'estero".
             -  Il comma 5 dell'art. 1 della sopramenzionata legge n.
          470/1988 stabilisce che: "La  stessa  anagrafe  contiene  i
          dati  anagrafici  dei cittadini nati e residenti all'estero
          dei quali nessuno degli ascendenti e' nato  nel  territorio
          della Repubblica o vi ha mai risieduto".