Art. 3.
1. In occasione dell'iscrizione all'AIRE, prevista dall'art. 2
della legge, l'ufficiale di anagrafe provvede ad istituire o a
trasferire nell'AIRE la scheda individuale ed una corrispondente
scheda di famiglia intestata al componente che gli verra' indicato
dagli interessati o, in mancanza di tale segnalazione, al piu'
anziano.
2. Le schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine
alfabetico del cognome e nome dell'intestatario; quelle di famiglia
secondo il numero d'ordine progressivo che sara' loro assegnato
all'atto dell'inserimento nell'AIRE; tale numero deve essere
riportato sulle corrispondenti schede individuali, anche se inserite
precedentemente nell'AIRE.
Nota all'art. 3:
Il testo dell'art. 2 della legge n. 470/1988 e' il
seguente:
"Art. 2. - 1. L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani
residenti all'estero viene effettuata:
a) per trasferimento della residenza da un comune
italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del
regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n.
1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive
modificazioni;
b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune o
dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1, quando
l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio
nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della
popolazione residente del comune;
c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita
pervenuto ai sensi degli articoli 51 e 52 del regio decreto
9 luglio 1939, n. 1238, e dell'art. 73, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200;
d) per acquisizione della cittadinanza italiana da
parte di persona residente all'estero;
e) per esistenza di cittadino all'estero
giudizialmente dichiarata.
2. L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede
individuali l'indirizzo all'estero comunicato
dall'interessato o comunque accertato".
Il testo degli articoli 51 e 52 del R.D. n. 1238/1939
(Ordinamento dello stato civile), richiamati nell'articolo
soprariportato, e' il seguente:
"Art. 51. - Le regie autorita' diplomatiche o consolari,
a norma della legge consolare, devono trasmettere copia
degli atti da loro ricevuti o a loro pervenuti al Ministero
degli affari esteri, il quale ai fini della trascrizione
trasmette a sua volta:
gli atti di nascita all'ufficio di stato civile del
domicilio del padre del bambino, o della madre se il padre
non e' conosciuto;
gli atti di matrimonio all'ufficio di stato civile dei
comuni dell'ultimo domicilio degli sposi;
gli atti di morte all'ufficio di stato civile del
comune dell'ultimo domicilio del defunto.
In mancanza di domicilio nel Regno, o se questo non e'
noto, gli atti sono trasmessi per la trascrizione
all'ufficio di stato civile di Roma.
Art. 52. - Le autorita', che ricevono dai commissari di
marina o dai comandanti di navi mercantili ovvero dagli
ufficiali designati a norma della legge di guerra,
approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, gli
atti di nascita o di morte da essi formati, devono
trasmettere prontamente gli atti stessi, per la
trascrizione, agli uffici di stato civile competenti ai
sensi dell'articolo precedente".
Si trascrive il testo dell'intero art. 73 del D.P.R. n.
200/1967 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari), richiamato anch'esso nell'art. 2 della legge n.
470/1988 soprariportato:
"Art. 73 (Trasmissione di atti e documenti ad autorita'
nazionali). - L'autorita' consolare trasmette direttamente,
salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri,
alle competenti autorita' nazionali, atti e denunce di atti
di stato civile, atti notarili o copie dei medesimi,
nonche' qualunque altro atto o documento la cui
trasmissione sia richiesta dal codice civile, dalle leggi
notarili, dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea,
o da altre leggi dello Stato.
In mancanza di altro criterio di competenza, i suddetti
atti o documenti sono trasmessi all'autorita' competente
del luogo di ultima residenza in Italia dell'interessato o,
se questi non ha mai avuto residenza in Italia, a quella di
Roma".