Art. 5.
1. L'ufficio dello stato civile di Roma comunica il contenuto degli
atti dello stato civile e delle relative annotazioni riguardanti i
cittadini di cui all'art. 1, comma 5, della legge, oltre che al
Ministero dell'interno, anche all'ufficio anagrafe del comune di Roma
ai fini della tenuta e dell'aggiornamento delle relative posizioni
anagrafiche e di ogni altro conseguente adempimento di legge, nonche'
ai fini del rilascio dei certificati di cui all'art. 7 della legge.
Note all'art. 5:
- Per il testo del comma 5 dell'art. 1 della legge n.
470/1988 si veda nelle note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 7 della predetta legge n. 470/1988
e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Sulla base delle risultanze dell'anagrafe
dei cittadini italiani residenti all'estero e con
l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 29 a 31
del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio
1958, n. 136, spetta agli ufficiali di anagrafe dei comuni
ed a quelli di cui all'art. 1, comma 11, il rilascio dei
seguenti certificati:
a) certificato di stato di famiglia;
b) certificato di residenza attestante che il
richiedente, in precedenza iscritto nell'anagrafe dei
residenti nel comune da certa data, risulta attualmente
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con
decorrenza dalla data di cancellazione dall'anagrafe della
popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero
dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti
all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato
civile".
Il testo dei soprarichiamati articoli 29 e 31 del
regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n.
1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente, approvato con D.P.R. n. 136/1958, e' il
seguente:
"Art. 29 (Certificati anagrafici). - I certificati
concernenti la residenza e lo stato di famiglia anagrafica
vengono rilasciati dall'ufficiale di anagrafe a domanda
dell'interessato.
Nel caso che il richiedente non sia il capo famiglia o
altro componente della famiglia anagrafica, la richiesta
deve essere accompagnata dall'esibizione della carta
d'identita' od altro idoneo documento di riconoscimento, i
cui estremi devono essere trascritti negli atti
dell'ufficio".
"Art. 31 (Ricorsi in materia di certificazioni
anagrafiche). - In caso di rifiuto opposto dall'ufficiale
di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in
caso di errori contenuti in essi, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 160 del T.U. della legge
comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915,
n. 148, ed all'art. 63 del testo unico della legge comunale
e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383".