Art. 6. 1. Le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni d'ufficio nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero a cura del Ministero dell'interno e dei comuni, da effettuare ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge, nonche' le dichiarazioni degli interessati e le iscrizioni d'ufficio a cura degli uffici consolari negli schedari di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, da effettuare ai sensi dell'art. 6 della legge, debbono contenere i dati elencati in appositi modelli predisposti dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e l'ISTAT. 2. La trasmissione delle dichiarazioni e la comunicazione delle iscrizioni, di cui all'art. 6, comma 7, della legge, complete di tutti i dati previsti dalla legge, vanno effettuate a cura degli uffici consolari al Ministero dell'interno - centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite le prefetture.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 470/1988 si veda la nota all'art. 3. - Il testo degli articoli 3 e 4 della medesima legge n. 470/1988 e' il seguente: "Art. 3. - 1. Nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti: a) alle dichiarazioni, rese dagli interessati per se' o per persone sulle quali esercitano la potesta' o tutela, concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero; b) alle comunicazioni di stato civile; c) alle dichiarazioni rese dagli interessati concernenti il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio. Art. 4. - 1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata: a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero; b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136; c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; d) per irreperibilita' presunta, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni; e) per perdita della cittadinanza; f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune". Il testo del secondo comma dell'art. 14 del regolamento approvato con D.P.R. n. 136/1958, soprarichiamato, e' il seguente: "Nel caso di persona o di famiglia proveniente dall'estero, l'ufficiale di anagrafe del comune nel quale essa intende stabilire la residenza, deve segnalare tale fatto all'ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica, affinche', in relazione all'accertamento, provveda alla formale cancellazione qualora non sia stata a suo tempo effettuata". - Il testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 200/1967 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari) e' il seguente: "Art. 67 (Schedario dei cittadini). - Presso ogni ufficio consolare e' istituito e mantenuto uno schedario il piu' possibile aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali, dei cittadini residenti nella circoscrizione. L'iscrizione nello schedario, di cui l'autorita' consolare puo' rilasciare certificazione, non costituisce prova dello stato di cittadinanza. Nello schedario e' presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi, nonche' di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale". - Per il testo dell'art. 6 della ripetuta legge n. 470/1988 si veda la nota all'art. 8.