Art. 6.
1. Le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni d'ufficio nelle
anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero a cura del
Ministero dell'interno e dei comuni, da effettuare ai sensi degli
articoli 2, 3 e 4 della legge, nonche' le dichiarazioni degli
interessati e le iscrizioni d'ufficio a cura degli uffici consolari
negli schedari di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, da effettuare ai sensi dell'art. 6
della legge, debbono contenere i dati elencati in appositi modelli
predisposti dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri e l'ISTAT.
2. La trasmissione delle dichiarazioni e la comunicazione delle
iscrizioni, di cui all'art. 6, comma 7, della legge, complete di
tutti i dati previsti dalla legge, vanno effettuate a cura degli
uffici consolari al Ministero dell'interno - centro elettronico della
Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite le prefetture.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 470/1988 si
veda la nota all'art. 3.
- Il testo degli articoli 3 e 4 della medesima legge n.
470/1988 e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Nelle anagrafi degli italiani residenti
all'estero devono essere registrate le mutazioni relative
alle posizioni anagrafiche conseguenti:
a) alle dichiarazioni, rese dagli interessati per se'
o per persone sulle quali esercitano la potesta' o tutela,
concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione
che hanno avuto luogo all'estero;
b) alle comunicazioni di stato civile;
c) alle dichiarazioni rese dagli interessati
concernenti il cambiamento della qualifica professionale e
del titolo di studio.
Art. 4. - 1. La cancellazione dalle anagrafi degli
italiani residenti all'estero viene effettuata:
a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione
residente a seguito di trasferimento dall'estero;
b) per immigrazione dall'estero in altro comune della
Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'art.
14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio
1958, n. 136;
c) per morte, compresa la morte presunta
giudizialmente dichiarata;
d) per irreperibilita' presunta, trascorsi cento anni
dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive
rilevazioni;
e) per perdita della cittadinanza;
f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune".
Il testo del secondo comma dell'art. 14 del regolamento
approvato con D.P.R. n. 136/1958, soprarichiamato, e' il
seguente: "Nel caso di persona o di famiglia proveniente
dall'estero, l'ufficiale di anagrafe del comune nel quale
essa intende stabilire la residenza, deve segnalare tale
fatto all'ufficiale di anagrafe del comune di eventuale
precedente iscrizione anagrafica, affinche', in relazione
all'accertamento, provveda alla formale cancellazione
qualora non sia stata a suo tempo effettuata".
- Il testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 200/1967
(Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari) e' il
seguente:
"Art. 67 (Schedario dei cittadini). - Presso ogni
ufficio consolare e' istituito e mantenuto uno schedario il
piu' possibile aggiornato, tenuto conto delle circostanze
locali, dei cittadini residenti nella circoscrizione.
L'iscrizione nello schedario, di cui l'autorita'
consolare puo' rilasciare certificazione, non costituisce
prova dello stato di cittadinanza.
Nello schedario e' presa nota, oltre che dei dati
anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che
producono o possono produrre la perdita della cittadinanza
o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei
medesimi, nonche' di ogni altro elemento utile ai fini
della tutela degli interessi del connazionale".
- Per il testo dell'art. 6 della ripetuta legge n.
470/1988 si veda la nota all'art. 8.