(Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero- art. 6)
                               Art. 6. 
  1.  Le  iscrizioni,  mutazioni  e  cancellazioni  d'ufficio   nelle
anagrafi dei cittadini  italiani  residenti  all'estero  a  cura  del
Ministero dell'interno e dei comuni, da  effettuare  ai  sensi  degli
articoli 2, 3  e  4  della  legge,  nonche'  le  dichiarazioni  degli
interessati e le iscrizioni d'ufficio a cura degli  uffici  consolari
negli schedari di cui all'art. 67 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, da effettuare ai sensi dell'art. 6
della legge, debbono contenere i dati elencati  in  appositi  modelli
predisposti dal Ministero dell'interno,  d'intesa  con  il  Ministero
degli affari esteri e l'ISTAT. 
  2. La trasmissione delle dichiarazioni  e  la  comunicazione  delle
iscrizioni, di cui all'art. 6, comma  7,  della  legge,  complete  di
tutti i dati previsti dalla legge,  vanno  effettuate  a  cura  degli
uffici consolari al Ministero dell'interno - centro elettronico della
Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite le prefetture. 
 
          Note all'art. 6:
             -  Per  il  testo dell'art. 2 della legge n. 470/1988 si
          veda la nota all'art. 3.
             -  Il testo degli articoli 3 e 4 della medesima legge n.
          470/1988 e' il seguente:
             "Art.  3.  -  1. Nelle anagrafi degli italiani residenti
          all'estero devono essere registrate le  mutazioni  relative
          alle posizioni anagrafiche conseguenti:
               a)  alle dichiarazioni, rese dagli interessati per se'
          o per persone sulle quali esercitano la potesta' o  tutela,
          concernenti  i  trasferimenti  di residenza o di abitazione
          che hanno avuto luogo all'estero;
               b) alle comunicazioni di stato civile;
               c)   alle   dichiarazioni   rese   dagli   interessati
          concernenti il cambiamento della qualifica professionale  e
          del titolo di studio.
             Art.  4.  -  1.  La  cancellazione  dalle anagrafi degli
          italiani residenti all'estero viene effettuata:
               a)  per  iscrizione  nell'anagrafe  della  popolazione
          residente a seguito di trasferimento dall'estero;
               b)  per immigrazione dall'estero in altro comune della
          Repubblica, segnalata a norma del secondo  comma  dell'art.
          14  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio
          1958, n. 136;
               c)    per    morte,   compresa   la   morte   presunta
          giudizialmente dichiarata;
               d)  per irreperibilita' presunta, trascorsi cento anni
          dalla nascita o dopo la  effettuazione  di  due  successive
          rilevazioni;
               e) per perdita della cittadinanza;
               f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune".
             Il  testo del secondo comma dell'art. 14 del regolamento
          approvato con D.P.R. n. 136/1958,  soprarichiamato,  e'  il
          seguente:  "Nel  caso  di persona o di famiglia proveniente
          dall'estero, l'ufficiale di anagrafe del comune  nel  quale
          essa  intende  stabilire  la residenza, deve segnalare tale
          fatto all'ufficiale di anagrafe  del  comune  di  eventuale
          precedente  iscrizione  anagrafica, affinche', in relazione
          all'accertamento,  provveda  alla   formale   cancellazione
          qualora non sia stata a suo tempo effettuata".
             -   Il   testo  dell'art.  67  del  D.P.R.  n.  200/1967
          (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari) e'  il
          seguente:
             "Art.  67  (Schedario  dei  cittadini).  -  Presso  ogni
          ufficio consolare e' istituito e mantenuto uno schedario il
          piu'  possibile  aggiornato, tenuto conto delle circostanze
          locali, dei cittadini residenti nella circoscrizione.
             L'iscrizione   nello   schedario,   di  cui  l'autorita'
          consolare puo' rilasciare certificazione,  non  costituisce
          prova dello stato di cittadinanza.
             Nello  schedario  e'  presa  nota,  oltre  che  dei dati
          anagrafici e professionali, anche degli atti  o  fatti  che
          producono  o possono produrre la perdita della cittadinanza
          o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio  dei
          medesimi,  nonche'  di  ogni  altro  elemento utile ai fini
          della tutela degli interessi del connazionale".
             -  Per  il  testo  dell'art.  6  della ripetuta legge n.
          470/1988 si veda la nota all'art. 8.