(Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero- art. 7)
                               Art. 7. 
  1. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio  consolare,  ai
sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge, hanno  decorrenza  dalla
data di ricezione della stessa da parte dell'ufficiale  di  anagrafe,
qualora non sia stata gia' resa la dichiarazione di trasferimento  di
residenza all'estero presso il comune di ultima  residenza,  a  norma
della vigente legislazione anagrafica. 
 
          Nota all'art. 7:
             Per il testo dell'art. 6 della legge n. 470/1988 si veda
          la nota all'art. 8.