Art. 8.
1. Per immigrazione, ai sensi dell'art. 6 della legge, si intende
la fissazione all'estero della dimora abituale. In caso di dubbio o
di risultanze contrastanti, l'ufficio consolare, anche con la
collaborazione delle autorita' locali, accerta la veridicita' della
dichiarazione resa e provvede ai conseguenti adempimenti.
Nota all'art. 8:
Il testo dell'art. 6 della legge n. 470/1988 e' il
seguente:
"Art. 6. - 1. I cittadini italiani che trasferiscono la
loro residenza da un comune italiano all'estero devono
farne dichiarazione all'ufficio consolare della
circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla
immigrazione.
2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla
data dell'entrata in vigore della presente legge devono
dichiarare la loro residenza al competente ufficio
consolare entro un anno dalla predetta data.
3. I cittadini italiani residenti all'estero che
cambiano la residenza o l'abitazione devono farne
dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare
nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la
nuova abitazione.
4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono
specificare i componenti della famiglia di cittadinanza
italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce.
5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa
a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al
presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di
cui all'art. 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della
collaborazione delle pubbliche autorita' locali, per
ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini
italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni, e dei
relativi recapiti.
6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate
dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti
a norma dell'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (v. nelle note all'art.
6, n.d.r.). Scaduti i termini per la presentazione delle
dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici
consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti
schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le
dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano
conoscenza, in base ai dati in loro possesso.
7. Una copia autentica della dichiarazione o, in
mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio e' trasmessa
entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al
Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e
per le successive, immediate comunicazioni al comune
italiano competente.
8. Altra copia autentica della dichiarazione e'
trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di
provenienza.
9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei
cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti
e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano
gia' state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente
articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici
consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo
contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma
6".