(Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero- art. 8)
                               Art. 8. 
  1. Per immigrazione, ai sensi dell'art. 6 della legge,  si  intende
la fissazione all'estero della dimora abituale. In caso di  dubbio  o
di  risultanze  contrastanti,  l'ufficio  consolare,  anche  con   la
collaborazione delle autorita' locali, accerta la  veridicita'  della
dichiarazione resa e provvede ai conseguenti adempimenti. 
 
          Nota all'art. 8:
             Il  testo  dell'art.  6  della  legge  n. 470/1988 e' il
          seguente:
             "Art.  6. - 1. I cittadini italiani che trasferiscono la
          loro residenza da  un  comune  italiano  all'estero  devono
          farne    dichiarazione    all'ufficio    consolare    della
          circoscrizione di immigrazione entro novanta  giorni  dalla
          immigrazione.
             2.  I  cittadini  italiani che risiedono all'estero alla
          data dell'entrata in vigore  della  presente  legge  devono
          dichiarare   la   loro   residenza  al  competente  ufficio
          consolare entro un anno dalla predetta data.
             3.   I   cittadini  italiani  residenti  all'estero  che
          cambiano  la  residenza   o   l'abitazione   devono   farne
          dichiarazione  entro  novanta  giorni all'ufficio consolare
          nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza  o  la
          nuova abitazione.
             4.   Le  dichiarazioni  rese  dagli  interessati  devono
          specificare i componenti  della  famiglia  di  cittadinanza
          italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce.
             5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
          provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa
          a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al
          presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni  di
          cui all'art. 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della
          collaborazione  delle  pubbliche  autorita'   locali,   per
          ottenere  la  segnalazione  dei  nominativi  dei  cittadini
          italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni,  e  dei
          relativi recapiti.
             6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate
          dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti
          a  norma  dell'art.  67  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (v. nelle  note  all'art.
          6,  n.d.r.).  Scaduti  i termini per la presentazione delle
          dichiarazioni di  cui  al  presente  articolo,  gli  uffici
          consolari  provvedono  ad  iscrivere d'ufficio nei predetti
          schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le
          dichiarazioni,  ma  dei  quali gli uffici consolari abbiano
          conoscenza, in base ai dati in loro possesso.
             7.   Una  copia  autentica  della  dichiarazione  o,  in
          mancanza di questa,  l'iscrizione  d'ufficio  e'  trasmessa
          entro   centottanta   giorni   dall'ufficio   consolare  al
          Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e
          per   le  successive,  immediate  comunicazioni  al  comune
          italiano competente.
             8.   Altra   copia   autentica  della  dichiarazione  e'
          trasmessa all'ufficio  consolare  della  circoscrizione  di
          provenienza.
             9.  La  richiesta  agli  uffici  consolari, da parte dei
          cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti
          e  certificati  deve essere accompagnata, qualora non siano
          gia' state rese, dalle dichiarazioni  di  cui  al  presente
          articolo.  In  mancanza  di  tali  dichiarazioni gli uffici
          consolari  corrisponderanno  alla  richiesta,   provvedendo
          contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma
          6".