Art. 9.
1. L'ufficio circoscrizionale di rilevazione, di cui all'art. 11
della legge, e' costituito con decreto consolare.
2. L'ufficio circoscrizionale e' composto da cinque componenti nel
caso che gli italiani residenti siano meno di 5.000; da sei a dieci
componenti fino a 30.000 italiani residenti; da undici a quindici
componenti fino a 60.000 italiani residenti; da sedici a venti
componenti se il numero degli italiani residenti sia superiore a
60.000.
3. Se, a causa dell'esiguita' dei cittadini italiani residenti
nella circoscrizione, non e' possibile costituire l'ufficio
circoscrizionale, i suoi compiti sono svolti direttamente
dall'ufficio consolare.
Nota all'art. 9:
Il testo dell'art. 11 della legge n. 470/1988 e' il
seguente:
"Art. 11. - 1. Tra il settantesimo ed il sessantesimo
giorno precedente la data della rilevazione, il capo
dell'ufficio consolare costituisce l'ufficio
circoscrizionale di rilevazione.
2. L'ufficio e' composto da non meno di cinque e non
piu' di venti cittadini italiani residenti nella
circoscrizione, fra i quali il capo dell'ufficio consolare
designa il presidente.
3. I membri dell'ufficio sono scelti dal capo
dell'ufficio consolare in una lista, comprendente un numero
di cittadini italiani doppio rispetto a quello dei
componenti l'ufficio, predisposta, ove esista, dal comitato
dell'emigrazione italiana della circoscrizione.
4. Per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori
dell'ufficio, spetta un compenso giornaliero, da
determinarsi, con apposito decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e
del tesoro, in misura corrispondente alle retribuzioni
locali e alla retribuzione base giornaliera spettante, nel
Paese in cui ha sede l'ufficio consolare, al personale
assunto con contratto regolato dalla legge locale ed
adibito a mansioni analoghe".