(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato I

    1. Attuazione  degli adempimenti previsti dal regolamento REACH e
attivita'  di  interfaccia  con  l'Agenzia  europea  per  le sostanze
chimiche.
    1.1. Generalita'.
    Il  regolamento  REACH  si  presenta come un sistema integrato di
norme  e  presuppone l'attivazione di strutture nazionali altrettanto
integrate  e  sufficientemente  dimensionate  per poter rispondere in
maniera adeguata ai compiti previsti dal regolamento stesso.
    Il  quadro  multidisciplinare  delle  competenze  richieste rende
necessario   il   coinvolgimento  di  diverse  amministrazioni  e  il
coordinamento  da  parte  di  una struttura centrale delle competenze
attualmente distribuite tra diverse amministrazioni e organi tecnici.
    L'Autorita'  competente  a livello nazionale e' stata individuata
nel  Ministero  della  salute,  che  opera  d'intesa con il Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, il Ministero
dello   sviluppo   economico  e  il  Dipartimento  per  le  politiche
comunitarie    della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,
coordinandosi con le regioni e province autonome.
    L'intesa  tra le amministrazioni responsabili dell'attuazione del
regolamento  REACH  e  il  coordinamento tra i soggetti istituzionali
coinvolti   sono  assicurati  nell'ambito  del  Comitato  tecnico  di
coordinamento  che  opera secondo le modalita' indicate al successivo
paragrafo 1.7.
    Per  gli  aspetti  tecnico-scientifici  l'Autorita' competente si
avvale  principalmente di due organi tecnici, l'Istituto superiore di
sanita'  (ISS),  presso  il quale viene istituito il Centro nazionale
delle   sostanze  chimiche  (CSC),  e  l'Agenzia  per  la  protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
    1.2. Compiti dell'Autorita' competente.
    Il  Ministero della salute, designato quale Autorita' competente,
svolge i seguenti compiti:
      1) stabilisce   e   mantiene   i   rapporti  ufficiali  con  la
Commissione europea;
      2). formula   le   proposte   di   inserimento  delle  sostanze
prioritarie nel «Piano d'azione a rotazione»;
      3) partecipa  alle attivita' del Forum dell'Agenzia europea per
lo scambio delle informazioni tra le autorita' nazionali;
      4) partecipa,  in collaborazione con il CSC e l'APAT, ai lavori
del  Comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea, con
particolare  riferimento  alle  sostanze  candidate o da candidare ai
processi  di  valutazione  (titolo VI), autorizzazione (titolo VII) e
restrizione (titolo VIII);
      5) partecipa,  in  accordo con il Comitato di coordinamento, ai
lavori  degli altri Comitati dell'Agenzia europea, per gli aspetti di
competenza;
      6) partecipa,  con  il  supporto dell'APAT e del CSC, ai lavori
comunitari concernenti la revisione degli allegati al regolamento;
      7) istituisce  e presiede un Comitato tecnico di coordinamento,
come indicato nel paragrafo 1.7;
      8) indica,  d'intesa  con  i  Ministeri  dell'ambiente  e della
tutela  del territorio e del mare e dello sviluppo economico e con il
Dipartimento  delle politiche comunitarie, sentiti il CSC e l'APAT, i
nominativi dei rappresentanti nazionali per le attivita' dei comitati
e  degli  organi  dell'Agenzia  europea (Comitato degli Stati membri,
Comitato  per  la valutazione dei rischi, Comitato per la valutazione
socio-economica, Forum per lo scambio delle informazioni, Comitato di
cui  all'art.  133  del  regolamento).  Tali  rappresentanti potranno
essere accompagnati dagli esperti;
      9) promuove   le   attivita'   di  controllo  e  vigilanza  sul
territorio  nazionale,  al fine di garantire la corretta applicazione
del regolamento;
      10) adotta,  anche  su  proposta  del Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare, iniziative di carattere
urgente ai sensi dell'art. 129 del regolamento per tutelare la salute
umana o l'ambiente;
      11) partecipa  all'attivita'  di  Help desk centrale svolta dal
Ministero dello sviluppo economico, fornendo il proprio supporto;
      12) formula,   in   accordo   con   il   Comitato   tecnico  di
coordinamento,  proposte  per  favorire  l'attuazione di programmi di
formazione  rivolti  alle  imprese,  da  realizzare in accordo con le
associazioni  industriali  di categoria, le autorita' locali ed altri
soggetti  pubblici  e  privati  in  possesso di competenze specifiche
(centri di eccellenza, centri di ricerca, universita', etc.);
      13) formula,   in   accordo   con   il   Comitato   tecnico  di
coordinamento,  un  piano  di  iniziative  per soddisfare le esigenze
formative  prioritarie  del  sistema  pubblico,  da realizzare con il
contributo  attivo  di  tutti i livelli istituzionali coinvolti e dei
soggetti  in possesso di specifiche competenze al riguardo (centri di
eccellenza, centri di ricerca, universita', Formez, etc.);
      14) formula,   in   accordo   con   il   Comitato   tecnico  di
coordinamento,  un  piano  per  favorire  l'adeguamento  dei percorsi
formativi  delle  universita' italiane e per soddisfare il fabbisogno
di   alta   formazione,   in   relazione   ai  compiti  di  carattere
tecnico-scientifico previsti dal regolamento REACH;
      15) formula,   in   accordo   con   il   Comitato   tecnico  di
coordinamento,  proposte  al  Ministero  dello sviluppo economico per
favorire  l'utilizzo  nazionale  dei  fondi  dei  programmi operativi
nazionali  (Programma  Quadro  per  la competitivita' e l'innovazione
2007-2013  e  Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitivita'
2007/2013»)   e  degli  strumenti  offerti  dal  sistema  legislativo
nazionale  in  vigore  (legge  n.  46/1982 e legge n. 488/1992), allo
scopo di:
        colmare  il  deficit di laboratori di saggio operanti secondo
le buone pratiche di laboratorio (BPL);
        stimolare  e  promuovere  lo  sviluppo  delle  attivita'  dei
laboratori nazionali che effettuano i saggi sperimentali previsti dal
regolamento;
      16) formula,   in   accordo   con   il   Comitato   tecnico  di
coordinamento,  un  piano  per  promuovere  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo  finalizzate  alla sostituzione delle sostanze «estremamente
preoccupanti»,   favorendo   l'utilizzo   nazionale  dei  fondi  resi
disponibili  attraverso  la programmazione 2007-2013, con particolare
riferimento  al  VII  Programma  quadro  per  la ricerca, lo sviluppo
tecnologico  e le attivita' dimostrative per il periodo 2007-2013, al
Programma  quadro per la competitivita' e l'innovazione 2007-2013, al
Programma  operativo nazionale «Ricerca e competitivita' 2007/2013» e
agli  strumenti  offerti  dal sistema legislativo nazionale in vigore
(legge n. 46/1982 e legge n. 488/1992) o in corso di predisposizione;
      17) definisce,   in   accordo   con   il  Comitato  tecnico  di
coordinamento,  proposte  per  la  promozione di attivita' di ricerca
finalizzate  alla  messa  a  punto  di metodi alternativi ai test che
richiedono l'utilizzo di animali;
      18) elabora,   in   accordo   con   il   Comitato   tecnico  di
coordinamento, un piano di iniziative di informazione per favorire la
sensibilizzazione  del  pubblico  e  di  tutte  le  parti interessate
sull'attuazione del Regolamento REACH;
      19) comunica all'Agenzia, in accordo con il Comitato tecnico di
coordinamento,  i  nominativi  di  esperti  di  comprovata esperienza
nell'espletamento  dei  compiti  previsti  dal  comma 3  art.  77 del
regolamento REACH.
    1.3.  Compiti  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio e del mare.
    Il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del
mare assicura in particolare:
      1) la  partecipazione,  con il supporto dell'APAT e del CSC, ai
lavori  del  Comitato  per  la  valutazione  dei  rischi dell'Agenzia
europea,  con  particolare  riferimento  alle sostanze candidate o da
candidare  ai  processi  di  valutazione  (titolo VI), autorizzazione
(titolo VII) e restrizione (titolo VIII);
      2) la  partecipazione,  con il supporto dell'APAT e del CSC, ai
lavori   comunitari   concernenti  la  revisione  degli  allegati  al
regolamento  e,  in  particolare,  degli  allegati  I, IV e V nonche'
dell'allegato  XIII  sulle  sostanze  persistenti,  bioaccumulabili e
tossiche;
      3) la  partecipazione,  in  accordo  con il Comitato tecnico di
coordinamento,  ai  lavori degli altri Comitati dell'Agenzia europea,
per gli aspetti di competenza;
      4) la definizione, in accordo con il Ministero della salute, di
iniziative   di   carattere   urgente  ai  sensi  dell'art.  129  del
regolamento per tutelare la salute umana o l'ambiente;
      5)  lo  sviluppo  di  attivita'  di  ricerca,  con  il supporto
dell'APAT   e  del  CSC,  volte  ad  aumentare  le  conoscenze  sulle
correlazioni  tra esposizione ambientale ad agenti chimici ed effetti
nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nonche' di iniziative volte
ad  integrare le conoscenze sui rischi delle sostanze con i programmi
nazionali di sorveglianza ambientale e della salute umana;
      6) lo   sviluppo,   in  accordo  con  il  Comitato  tecnico  di
coordinamento, di attivita' di informazione sui rischi delle sostanze
chimiche,  ai  sensi  dell'art.  123  del  regolamento,  anche con il
coinvolgimento di associazioni di consumatori e ambientaliste;
      7) la  promozione,  in  accordo  con  il  Comitato  tecnico  di
coordinamento,  di  iniziative  di  formazione  e  per  l'adeguamento
dell'offerta formativa delle universita' italiane;
      8) assicura   la  partecipazione  all'attivita'  di  Help  desk
centrale  svolta  dal Ministero dello sviluppo economico, fornendo il
proprio supporto;
      9) la  promozione,  in  accordo  con  il  Comitato  tecnico  di
coordinamento, di attivita' per garantire l'accesso del pubblico alle
informazioni   sulle   sostanze   chimiche,   anche   attraverso   la
costituzione di banche dati che consentano un accesso facilitato alle
informazioni  sulle  proprieta'  pericolose  delle  sostanze, tenendo
conto di basi e banche dati gia' esistenti.
    1.4. Compiti del Ministero dello sviluppo economico.
    Il Ministero dello sviluppo economico assicura in particolare:
      1) l'istituzione  e  il funzionamento, avvalendosi del supporto
tecnico-scientifico  del CSC e dell'APAT, di un servizio nazionale di
informazione  e  assistenza  tecnica,  ai  sensi  dell'art.  124  del
regolamento,  per  fornire  ai  fabbricanti,  agli importatori e agli
utilizzatori a valle di sostanze chimiche adeguate informazioni sugli
obblighi  e  sulle responsabilita' che competono loro, in particolare
in relazione alle procedure di registrazione;
      2) la  partecipazione  ai  lavori  del  Comitato  per l'analisi
socio-economica  dell'Agenzia  europea,  con  particolare riferimento
alle  sostanze candidate o da candidare ai processi di autorizzazione
(titolo VII)   e  restrizione  (titolo  VIII):  a  questo  scopo,  il
Ministero   dello   sviluppo   economico   sviluppa   le   competenze
specialistiche necessarie avvalendosi del supporto di enti di ricerca
o universita' o di altri organismi pubblici e privati;
      3) la  partecipazione,  d'intesa  con  il  Comitato  tecnico di
coordinamento,  ai  lavori degli altri Comitati dell'Agenzia europea,
per gli aspetti di competenza;
      4) la  promozione,  in  accordo  con  il  Comitato  tecnico  di
coordinamento, di iniziative di formazione e informazione nonche' per
l'adeguamento dell'offerta formativa delle universita' italiane;
      5) la promozione di iniziative per rimediare a controversie tra
aziende ed eventuali contenziosi.
    1.5. Compiti del Centro nazionale Sostanze Chimiche (CSC).
    L'ISS  segue  istituzionalmente  gli  aspetti tecnico scientifici
della   regolamentazione  comunitaria  attualmente  in  vigore  sulle
sostanze  chimiche, ed ha al proprio interno le competenze necessarie
per lo svolgimento delle attivita' previste.
    L'ISS,  attraverso  l'istituzione  del  CSC, consolida le proprie
competenze   in   materia  di  tossicologia,  ecotossicologia,  stima
dell'esposizione umana diretta e indiretta e di caratterizzazione del
rischio,  organizzando  una  struttura  tecnica  adeguata  ai compiti
relativi  alle  attivita'  di  valutazione  delle  sostanze  chimiche
nonche'   ai   compiti   relativi   alle  procedure  di  restrizione,
autorizzazione e classificazione armonizzata delle sostanze.
    La  struttura tecnica del CSC assicura altresi' l'espletamento di
tutte le funzioni tecnico-scientifiche previste dalle norme in vigore
in materia di sostanze chimiche, fino alla loro abrogazione.
    L'ISS,  attraverso  il  CSC,  concorre  inoltre  a  supportare le
attivita'  di  controllo  e  vigilanza,  in  accordo  con l'Autorita'
competente e le regioni e province autonome.
    Il CSC in particolare:
      1) partecipa  alla  formulazione  delle proposte di inserimento
delle sostanze prioritarie nel «Piano d'azione a rotazione»;
      2) effettua   per   le   sostanze   assegnate   all'Italia,  in
collaborazione  con  l'APAT per gli aspetti relativi alla valutazione
dell'esposizione  umana  attraverso  l'ambiente,  la  valutazione del
rischio per la salute umana;
      3) collabora  con l'APAT, per le sostanze assegnate all'Italia,
in  particolare  per  l'ecotossicologia,  alla stima dell'esposizione
ambientale    mediante    l'uso    di   modelli   predittivi   e   la
caratterizzazione   del   rischio,   alla   valutazione  del  rischio
ambientale;
      4) definisce,  in  collaborazione  con  l'APAT, le informazioni
supplementari  da  richiedere alle imprese per le sostanze oggetto di
valutazione;
      5) istituisce e gestisce, in accordo con l'Autorita' competente
e  le  regioni  e province autonome, un sistema informativo integrato
per  la  gestione  dei  dati,  agendo  da  interfaccia  con l'Agenzia
europea;
      6) scambia  con  l'Agenzia  europea, in accordo con l'autorita'
competente,  le  informazioni sulle sostanze prodotte o importate nel
territorio nazionale;
      7) elabora,  in  collaborazione con l'APAT, una bozza di parere
per  le  richieste  relative  alle  sostanze prodotte o importate per
scopi di ricerca e sviluppo;
      8) propone  al Comitato tecnico di coordinamento iniziative per
l'informazione del pubblico sui rischi chimici;
      9) propone   al   Comitato   tecnico   di   coordinamento,   in
collaborazione  con  l'APAT, le sostanze da candidare all'inserimento
in  allegato  XIV  (autorizzazioni) o alle procedure di restrizione o
alla classificazione armonizzata;
      10) compila  i fascicoli di cui all'allegato XV per gli aspetti
di propria competenza;
      11) puo'  partecipare  con  propri  esperti ai Comitati tecnici
dell'Agenzia europea;
      12) assicura    il    supporto   tecnico-scientifico   per   la
partecipazione   dei  rappresentanti  nazionali  alle  attivita'  dei
suddetti Comitati e organi dell'Agenzia europea;
      13) stabilisce,  d'intesa  con l'autorita' competente, rapporti
diretti e operativi con l'Agenzia europea;
      14) partecipa  con  propri  esperti alle attivita' nazionali di
informazione e formazione;
      15) partecipa  all'attivita'  di  Help desk centrale svolta dal
Ministero  dello  sviluppo  economico,  fornendo  il proprio supporto
tecnico-scientifico;
      16) fornisce  supporto  tecnico-scientifico per le attivita' di
controllo e vigilanza, per le attivita' di sviluppo dei laboratori di
saggio  e  per le attivita' di ricerca finalizzate all'individuazione
di metodi alternativi ai test che richiedono l'uso di animali.
    1.6. Compiti dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i
servizi Tecnici (APAT).
    L'APAT,  collaborando  anche  con il sistema della rete nazionale
delle  agenzie  regionali e delle province autonome per la protezione
dell'ambiente  ha  al  proprio  interno le competenze per svolgere un
ruolo  determinante  nella  valutazione  del rischio delle sostanze e
organizza  nel  proprio  ambito  una  struttura  tecnica  adeguata ai
compiti previsti.
    L'APAT in particolare:
      1) partecipa  alla  formulazione  delle proposte di inserimento
delle sostanze prioritarie nel «Piano d'azione a rotazione»;
      2) effettua,   per   le   sostanze   assegnate  all'Italia,  la
valutazione  dei rischi per l'ambiente, anche avvalendosi del sistema
delle  agenzie  ambientali  ed  in  collaborazione con il CSC per gli
aspetti  relativi  alla  ecotossicologia,  alla caratterizzazione del
rischio e all'uso di modelli predittivi dell'esposizione;
      3) collabora  con il CSC, per le sostanze assegnate all'Italia,
per gli aspetti relativi alla valutazione dell'esposizione attraverso
l'ambiente alla valutazione del rischio per la salute umana;
      4) definisce,  in  collaborazione  con  il CSC, le informazioni
supplementari  da  richiedere alle imprese per le sostanze oggetto di
valutazione;
      5) collabora  con il CSC alla definizione della bozza di parere
per  le  richieste  relative  alle  sostanze prodotte o importate per
scopi di ricerca e sviluppo;
      6) propone  al Comitato tecnico di coordinamento iniziative per
l'informazione del pubblico sui rischi chimici;
      7) propone   al   Comitato   tecnico   di   coordinamento,   in
collaborazione  con  il CSC, le sostanze da candidare all'inserimento
in  allegato  XIV  (autorizzazioni) o alle procedure di restrizione o
alla classificazione armonizzata;
      8) compila  i  fascicoli di cui all'allegato XV per gli aspetti
di propria competenza;
      9) puo'  partecipare  con  propri  esperti  ai Comitati tecnici
dell'Agenzia europea;
      10) assicura    il    supporto   tecnico-scientifico   per   la
partecipazione   dei  rappresentanti  nazionali  alle  attivita'  dei
suddetti comitati e organi dell'Agenzia europea;
      11) partecipa  con  propri  esperti alle attivita' nazionali di
informazione e formazione;
      12) partecipa  all'attivita'  di  Help desk centrale svolta dal
Ministero  dello  sviluppo  economico,  fornendo  il proprio supporto
tecnico-scientifico;
      13) fornisce  supporto  tecnico-scientifico per le attivita' di
controllo e vigilanza, per le attivita' di sviluppo dei laboratori di
saggio  e  per le attivita' di ricerca finalizzate all'individuazione
di metodi alternativi ai test che richiedono l'uso di animali;
      14) concorre,  in  collaborazione con l'Autorita' competente, a
promuovere  le  attivita'  di  controllo  e  vigilanza sul territorio
nazionale.
    1.7. Funzioni del Comitato tecnico di coordinamento.
    Per  il  necessario  coordinamento delle citate amministrazioni e
delle  attivita' connesse ai compiti delle stesse e' istituito presso
il Ministero della salute un Comitato tecnico di coordinamento.
    Per   l'assunzione   delle   decisioni,  il  Comitato  adotta  un
regolamento di funzionamento interno.
    La   nomina   dei   rappresentanti   del   Comitato   tecnico  di
coordinamento  puo'  essere rinnovata. Ai componenti del Comitato non
spetta alcun compenso o gettone di presenza.
    Il  Comitato  tecnico  di  coordinamento  svolge  un'attivita' di
raccordo  operativo  per  gli  aspetti  connessi  all'attuazione  del
regolamento  REACH  tra  le  amministrazioni  centrali, gli organismi
tecnici di supporto e le regioni e province autonome.
    I  componenti  designati  a  far  parte  del  Comitato tecnico di
coordinamento  assicurano  la  loro  presenza  e  partecipazione alle
attivita' del Comitato in modo assiduo e continuativo.
    Per  quanto riguarda le sostanze da candidare all'inserimento nel
«Piano  d'azione a rotazione» nonche' per le sostanze da valutare, le
proposte   sono  presentate  dal  CSC  e  dall'APAT  al  Comitato  di
coordinamento,  che  ha  il  compito di esaminare la fattibilita' del
programma proposto e approvarlo.
    Per  quanto  riguarda le attivita' che richiedono la compilazione
di  un  fascicolo  tecnico  ai  sensi  dell'allegato  XV, il Comitato
tecnico  di  coordinamento  tiene  conto per le proprie decisioni dei
pareri forniti dal CSC e dall'APAT, oltre che delle proposte avanzate
dai  rappresentanti  dei  citati Ministeri e dal rappresentante delle
regioni, in particolare nei seguenti casi:
      proposte  di  inserimento  di  una  sostanza  nell'elenco delle
sostanze candidate all'autorizzazione (allegato XIV);
      proposte di restrizioni;
      proposte di classificazione armonizzata.
    Per   le  decisioni  da  adottare  in  relazione  alle  procedure
comunitarie   («procedure   di   comitato»   e  pareri  dei  comitati
dell'Agenzia  europea)  inerenti  alla  valutazione,  autorizzazione,
restrizione  e classificazione delle sostanze, il Comitato tecnico di
coordinamento  tiene  conto  dei  pareri  forniti dal CSC e dall'APAT
nonche'   delle  proposte  avanzate  dai  rappresentanti  dei  citati
Ministeri e dal rappresentante delle regioni e province autonome.
    Il   Comitato  tecnico  di  coordinamento  assicura  altresi'  lo
svolgimento  delle  funzioni  indicate ai successivi paragrafi 2 e 3,
concernenti  l'informazione  e l'assistenza tecnica alle imprese e le
attivita' di ispezione e vigilanza.
    Il  piano  annuale  di  attivita',  predisposto da ciascuna delle
amministrazioni  di  cui ai paragrafi 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, e 1.6 entro
il 31 gennaio di ciascun anno, viene discusso dal Comitato tecnico di
coordinamento,  che  formula  e  trasmette all'Autorita' competente e
alle  altre amministrazioni rappresentate, osservazioni e proposte ai
fini  della  ottimizzazione  della  complessiva  programmazione delle
azioni da porre in essere.
    Entro  la  stessa  data,  a  partire  dal  2009,  ciascuna  delle
amministrazioni  predette presenta un rapporto sulle attivita' svolte
nell'anno  precedente  al Comitato medesimo, il quale ne effettua una
valutazione  e  presenta  all'Autorita'  competente una relazione sui
risultati  conseguiti,  anche  ai  fini  della riprogrammazione delle
attivita'  e  della  eventuale  ridefinizione  delle  attribuzioni di
risorse.
    2. Rete  nazionale di sportelli per l'informazione e l'assistenza
tecnica alle imprese.
    Il  regolamento  REACH  prevede che gli Stati membri allestiscano
servizi   di   assistenza   tecnica   per  fornire  alle  imprese  le
informazioni  necessarie per adeguarsi alle disposizioni previste dal
regolamento, in particolare per quanto riguarda gli obblighi relativi
alla registrazione delle sostanze.
    L'azione   pubblica  non  deve  sostituire  il  ruolo  pro-attivo
richiesto  all'industria  nel  controllo  e nella gestione dei rischi
delle  sostanze  chimiche, e non deve neppure sovrapporsi all'offerta
di   servizi   privati  in  relazione  alla  prevedibile  domanda  di
consulenza  da  parte  delle  imprese (in particolare delle piccole e
medie imprese).
    Il  servizio  pubblico  ha  invece lo scopo principale di fornire
informazioni   circa  la  corretta  applicazione  delle  disposizioni
previste  dal  Regolamento  e,  nella  fase iniziale, di orientare le
imprese   nell'interpretazione   degli   obblighi  richiesti  che  ne
derivano.
    L'attivita'  di  assistenza  tecnica erogata dal settore pubblico
puo'  favorire l'adeguamento del sistema produttivo alle disposizioni
previste   dal  regolamento  e,  se  presente  sul  territorio,  puo'
costituire  un  «sensore»  privilegiato  della  domanda relativa alle
attivita'  di  supporto necessarie (formazione, supporti informativi,
assistenza e attivita' di ricerca e sviluppo).
    La realizzazione di un Help desk nazionale e' una delle priorita'
nell'ambito delle attivita' di implementazione del regolamento REACH.
    L'Help  desk  nazionale assicura il funzionamento del servizio di
assistenza attraverso:
      la  corrispondenza,  in  via  telematica,  direttamente  con  i
singoli  soggetti  interessati  o  con  le  amministrazioni pubbliche
statali  e  regionali,  le associazioni imprenditoriali, le Camere di
commercio,  le  stazioni  sperimentali  e gli enti pubblici e privati
facenti parte dell'articolazione territoriale del servizio;
      la gestione e la manutenzione del sito internet e la banca dati
dell'Help desk;
      lo scambio di informazioni con gli Help desks degli altri Stati
membri  dell'Unione  europea,  con l'Help desk dell'Agenzia europea e
con  i  competenti  servizi  della  Commissione attraverso il network
creato a livello comunitario.
    Un  funzionario  del  Ministero dello sviluppo economico e' stato
accreditato  come  «Correspondent»  per  l'Italia e cura i rapporti a
livello  comunitario  con  il  relativo network (REHCORN) in corso di
organizzazione da parte della Commissione europea.
    Il  REHCORN,  composto  dai  punti  di  contatto degli Help desks
nazionali  e dell'Agenzia europea, e' l'organismo che avra' in carico
il controllo del REACH Help-net e dovra' assicurare che gli obiettivi
del network siano realizzati.
    Il   REACH  Help-net,  composto  dagli  Help  desks  nazionali  e
dell'Agenzia  europea,  ha  l'obiettivo  di fornire pareri coerenti e
armonizzati  ai  fabbricanti,  agli  importatori, agli utilizzatori a
valle   e  alle  altre  parti  interessate,  al  fine  di  facilitare
un'applicazione del regolamento REACH appropriata ed efficace.
    L'articolazione  territoriale  della  rete nazionale di Help desk
rappresenta  un  obiettivo  importante da realizzare a seguito di una
approfondita analisi delle effettive esigenze del mondo produttivo.
    Il  Ministero  dello sviluppo economico, d'intesa con il Comitato
tecnico di coordinamento, provvede ad effettuare:
      1) una    ricognizione    sul    territorio    nazionale    per
l'individuazione   dei   fabbisogni   del   tessuto   produttivo,  in
collaborazione con le associazioni industriali nazionali;
      2) una ricognizione sul territorio nazionale, in collaborazione
con  le  autorita'  locali  e  le  con  le  associazioni  industriali
nazionali,   per   l'individuazione   delle   strutture  che  possono
costituire la base per la creazione degli sportelli a livello locale.
    L'attuazione  a  livello  territoriale del servizio potra' essere
realizzata  attraverso  accordi di partenariato con autorita' locali,
organismi  pubblici  e privati gia' presenti sul territorio (regioni,
sistema   delle   agenzie   ambientali,  sistema  camerale,  stazioni
sperimentali  che  fanno  capo al Ministero dello sviluppo economico,
Agenzie  o  organismi  che  fanno  capo  alle  regioni,  associazioni
industriali di categoria).
    I  termini  in  cui  il  servizio  sara'  esercitato  dalla  rete
nazionale  di sportelli dovra' tener conto dell'esigenza di mantenere
uno  stretto  rapporto con l'Help desk nazionale al fine di garantire
la   coerenza   e   l'armonizzazione   dei  pareri  resi  alle  parti
interessate.
    3.  Rete  nazionale per le attivita' di ispezione e vigilanza, in
stretto  raccordo con le Regioni e gli organismi tecnici operanti sul
territorio.
    L'Autorita'  competente  avvia il sistema dei controlli ufficiali
previsto  dal  regolamento  REACH,  assicurando  che  sia  intrapresa
un'appropriata   attivita'  di  vigilanza  e  controllo  al  fine  di
verificare  la  completa  attuazione  delle  prescrizioni da parte di
tutti  i soggetti della catena di distribuzione delle sostanze, dalla
produzione/importazione,  all'uso,  all'immissione  sul mercato delle
sostanze, come tali o contenute nei preparati o negli articoli.
    Al  fine  di  permettere  il  coerente adeguamento del sistema di
vigilanza,  nel  rispetto  del  decreto  legislativo n. 52/1997 e del
decreto  legislativo  n.  65/2003,  lo  Stato e le regioni e province
autonome  definiscono  in  un apposito atto di accordo, da stipularsi
entro  il  30 giugno 2008, le modalita' per concorrere all'attuazione
del regolamento (CE) n. 1907/2006.
    L'attivita' di vigilanza riguarda la verifica:
      1) dell'avvenuta  presentazione  di  una  registrazione, di una
notifica,   di   una   proposta   di   test,   di  una  richiesta  di
autorizzazione;
      2) del rispetto delle restrizioni stabilite ai sensi del titolo
VIII del regolamento;
      3) dell'esistenza  e dell'efficacia di un sistema di gestione e
controllo,  da  parte  di  tutti gli attori della catena, relativo ai
seguenti aspetti:
        le prescrizioni per la registrazione;
        la  presenza  della  relazione  sulla  sicurezza chimica, ove
prevista;
        la  verifica  della  presenza,  nella  scheda  di  sicurezza,
dell'allegato tecnico con la sintesi degli scenari di esposizione;
        la  verifica  dei  dati  contenuti  nella  valutazione  della
sicurezza  chimica  in  conformita'  alle  condizioni  di produzione,
importazione,  uso  e  immissione  sul  mercato della sostanza, della
preparazione o degli articoli;
        la  verifica  dell'applicazione  delle misure di gestione del
rischio previste e della loro efficacia;
        la  comunicazione  delle  informazioni  lungo  la  catena  di
approvvigionamento;
        la verifica della completezza dei dati riportati nella schede
di sicurezza;
        la  verifica  della  completezza  dei  dati  riportati  nelle
etichette applicate sia sulle confezioni esterne che sui flaconi.
    Il  Comitato  tecnico  di coordinamento effettua una ricognizione
preliminare  al  fine  di individuare le peculiarita' delle strutture
regionali  e  periferiche  attualmente  impegnate  nelle attivita' di
vigilanza, per valorizzare le risorse esistenti e potenziarle laddove
necessario.
    Il  Comitato tecnico di coordinamento, individua le modalita' per
consentire  i  necessari  apporti tecnico scientifici degli operatori
della  rete interregionale dei dipartimenti di prevenzione delle ASL,
delle  Agenzie  regionali per la protezione ambientale, delle Agenzia
delle dogane e dell'ISPESL.
    Il   Comitato   tecnico   di  coordinamento  propone  annualmente
all'Autorita'  competente  un piano di attivita' ispettive secondo la
seguente articolazione:
      ispezioni da effettuare (numero di ispezioni, distribuzione sul
territorio,  tipologia  in base alle classi di utilizzo dei prodotti,
soggetti che svolgeranno l'attivita' ispettiva);
      predisposizione di programmi di visite congiunte tra due o piu'
paesi dell'Unione europea al fine di armonizzare i sistemi ispettivi;
      valutazione  degli  interventi  ispettivi  effettuati,  al fine
della formulazione dei nuovi piani di vigilanza.
    Entro  il  1° luglio di ogni anno, come previsto dal regolamento,
l'Autorita'   competente   presenta  all'Agenzia  una  relazione  sui
risultati  dei  controlli  ufficiali. Il primo rapporto e' presentato
due  anni  dopo  l'entrata in vigore del regolamento, ovvero entro il
1° giugno 2009.
    I  problemi  comuni  sono  discussi  nell'ambito del Forum per lo
scambio  delle informazioni tra le autorita' nazionali (che svolgera'
le   funzioni   attualmente  garantite  dal  programma  del  Chemical
Legislation European Enforcement Network (CLEEN), cui prende parte un
rappresentante dell'Autorita' competente.
    Allo  scopo  di  potenziare la rete nazionale per le attivita' di
ispezione  e  vigilanza,  l'Autorita'  competente,  su  proposta  del
Comitato   tecnico   di  coordinamento,  tenendo  conto  anche  delle
posizioni   espresse   dall'Agenzia   europea,   emana   linee  guida
concernenti  le  attivita'  ispettive  da realizzare per garantire il
controllo  sull'applicazione  del  regolamento  REACH  nel territorio
nazionale,  anche  con  il  coinvolgimento  di altre strutture, quali
l'Agenzia delle dogane.
    Tali  linee  guida  individuano  anche le modalita' di attuazione
delle attivita' di vigilanza, per tenere conto dell'entrata in vigore
graduale degli obblighi previsti dal Regolamento.
    L'Autorita' competente attiva, con il supporto di CSC e APAT, una
rete  nazionale per lo scambio delle esperienze e delle informazioni;
a  tale  scopo  prevede la costituzione di un sito interattivo in cui
sia  possibile  mantenere  aggiornate  le  informazioni relative alle
attivita' di vigilanza e controllo.
    4. Adempimenti a breve e medio termine (2007-2009).
    4.1. Azioni previste nel 2007.
    Nel  corso  del  2007 sono attuate, in particolare, le iniziative
correlate   all'entrata   in  vigore  delle  prime  disposizioni  del
regolamento REACH.
    Le azioni previste riguardano:
      l'organizzazione delle strutture dell'Autorita' competente, dei
Ministeri  che operano d'intesa con il Ministero della salute nonche'
degli organi tecnici di supporto (APAT e CSC);
      i compiti di informazione e assistenza tecnica alle imprese;
      l'istituzione di un sistema di controlli ufficiali;
      l'avvio di alcune azioni strategiche di supporto.
    4.1.1. Autorita' competente.
    Il Ministero della salute, designato quale Autorita' competente:
      1) definisce,  entro  trenta  giorni dall'entrata in vigore del
presente    decreto,   l'organizzazione   della   struttura   tecnica
dell'Autorita'  stessa e definisce la consistenza delle risorse umane
ad essa dedicate;
      2) istituisce,  con  decreto  da adottare entro sessanta giorni
dall'entrata  in  vigore del presente decreto, il Comitato tecnico di
coordinamento  di  cui  al precedente paragrafo 1.7, sulla base delle
designazioni   del   Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare, del Ministero dello sviluppo economico, del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  del Dipartimento per le
politiche  comunitarie  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, dell'ISS (CSC) e dell'APAT;
      3) istituisce  una  segreteria  tecnica  per  le attivita' e il
funzionamento del Comitato tecnico di coordinamento;
      4) adotta,  entro  centoventi giorni dall'entrata in vigore del
presente  un  piano  relativo alle attivita' di controllo e vigilanza
sul   territorio   nazionale,   al  fine  di  garantire  la  corretta
applicazione del regolamento;
      5) adotta  d'intesa  con  il Comitato tecnico di coordinamento,
entro  sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un piano
di  iniziative  per  soddisfare le esigenze formative prioritarie del
sistema  pubblico,  da realizzare con il contributo attivo di tutti i
livelli istituzionali coinvolti;
      6) effettua  tramite  il  CSC e l'APAT, entro centoventi giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  un  censimento dei
laboratori di saggio operanti in ambito nazionale;
      7) effettua  tramite  il  CSC e l'APAT, entro centoventi giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto, un censimento delle
strutture  pubbliche  e  private impegnate nelle attivita' di ricerca
per  l'individuazione  di  metodi  alternativi ai test che richiedono
l'utilizzo di animali;
      8) garantisce  la  partecipazione,  in  accordo con il Comitato
tecnico  di  coordinamento,  agli  organi della Commissione europea e
dell'Agenzia;
      9) adotta  in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento,
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente, un piano
di  iniziative  di  informazione e provvede d'intesa con il Ministero
dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio   e   del  mare
all'organizzazione di un convegno di particolare evidenza, da tenersi
nel  secondo  semestre  del  2007,  per  la  presentazione  del Piano
nazionale per l'attuazione del regolamento REACH.
    4.1.2. Centro nazionale Sostanze Chimiche (CSC)
    L'Istituto  superiore  di  sanita'  definisce,  non  oltre trenta
giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto la struttura
organizzativa e la consistenza delle risorse umane del CSC.
    Il CSC:
      1) designa,  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore del
presente  decreto,  il proprio rappresentante nel Comitato tecnico di
coordinamento  di  cui  al precedente paragrafo 1.7, assicurandone la
partecipazione assidua e continuativa;
      2) organizza le proprie attivita' per assicurare l'espletamento
delle funzioni tecnico-scientifiche previste dalle norme in vigore in
materia di sostanze chimiche, fino alla loro abrogazione;
      3) fornisce    supporto    tecnico-scientifico    all'Autorita'
competente  per  la  definizione del piano relativo alle attivita' di
controllo e vigilanza sul territorio nazionale;
      4) fornisce  supporto  tecnico-scientifico  al  Ministero dello
sviluppo economico per le attivita' dell'Help desk centrale;
      5) istituisce   e   gestisce,   in   accordo   con  l'Autorita'
competente,  un sistema informativo integrato per lo scambio dei dati
con  l'Agenzia  europea  e  cura il collegamento in rete dei soggetti
istituzionali  che  partecipano  al Comitato tecnico di coordinamento
nonche'  di  altri  soggetti, eventualmente coinvolti su proposta del
Comitato stesso;
      6) definisce  in  accordo  con  l'Autorita'  competente,  entro
centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore del presente decreto, un
programma  di armonizzazione delle schede di sicurezza sul territorio
nazionale;
      7) garantisce  la  partecipazione,  in  accordo con il Comitato
tecnico  di  coordinamento,  agli  organi della Commissione europea e
dell'Agenzia;
      8) effettua,  in  collaborazione  con  l'APAT, sulla base delle
indicazioni  dell'Autorita'  competente, il censimento dei laboratori
di saggio operanti in ambito nazionale;
      9) effettua,  in  collaborazione  con l'APAT e sulla base delle
indicazioni  dell'Autorita' competente, il censimento delle strutture
pubbliche   e  private  impegnate  nelle  attivita'  di  ricerca  per
l'individuazione   di  metodi  alternativi  ai  test  che  richiedono
l'utilizzo di animali;
      10) fornisce  supporto  tecnico-scientifico  per la definizione
del   piano   di   iniziative   di   informazione  e  partecipa  alla
presentazione  di un convegno di particolare evidenza, da tenersi nel
secondo  semestre  del 2007, del Piano nazionale per l'attuazione del
regolamento REACH;
      11) stabilisce,  entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore
del  presente  decreto,  le  attivita'  di  formazione necessarie per
dotare  la struttura del CSC di risorse umane adeguate e organizza al
proprio interno corsi di formazione e/o aggiornamento.
    4.1.3. Agenzia  per  la  protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT).
    L'APAT  definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente  decreto,  l'organizzazione  della  struttura tecnica per le
attivita'   di   supporto  all'attuazione  del  Regolamento  REACH  e
definisce  la  consistenza  delle  risorse  umane  ad  essa dedicate.
L'APAT:
      1) designa,  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore del
presente  decreto,  il proprio rappresentante nel Comitato tecnico di
coordinamento  di  cui al precedente paragrafo 1.7., assicurandone la
partecipazione assidua e continuativa;
      2) fornisce    supporto    tecnico-scientifico    all'Autorita'
competente  per  la  definizione del piano relativo alle attivita' di
controllo e vigilanza sul territorio nazionale;
      3) fornisce  supporto  tecnico-scientifico  al  Ministero dello
sviluppo economico per le attivita' dell'Help desk centrale;
      4) garantisce  la  partecipazione,  in  accordo con il Comitato
tecnico  di  coordinamento,  agli  organi della Commissione europea e
dell'Agenzia;
      5) effettua  in  collaborazione  con il CSC un censimento delle
strutture  pubbliche  e  private impegnate nelle attivita' di ricerca
per  l'individuazione  di  metodi  alternativi ai test che richiedono
l'utilizzo di animali;
      6) effettua,  in  collaborazione  con  il CSC, sulla base delle
indicazioni  dell'Autorita'  competente, il censimento dei laboratori
di saggio operanti in ambito nazionale;
      7) fornisce supporto tecnico-scientifico per la definizione del
piano di iniziative di informazione e partecipa alla presentazione di
un  convegno di particolare evidenza, da tenersi nel secondo semestre
del 2007, del Piano nazionale per l'attuazione del regolamento REACH;
      8) stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, le attivita' di formazione necessarie per dotare la
struttura  tecnica dell'APAT di risorse umane adeguate e organizza al
proprio interno corsi di formazione e/o aggiornamento.
    4.1.4. Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e
del mare.
    Il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del
mare:
      1) designa,  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore del
presente  decreto,  il proprio rappresentante nel Comitato tecnico di
coordinamento  di  cui  al precedente paragrafo 1.7, assicurandone la
partecipazione assidua e continuativa;
      2) definisce,   entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente   decreto,  attivita'  di  ricerca  volte  ad  aumentare  le
conoscenze  sulle correlazioni tra l'esposizione ambientale ad agenti
chimici e gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente;
      3) garantisce  la  partecipazione,  in  accordo con il Comitato
tecnico  di  coordinamento,  agli  organi della Commissione europea e
dell'Agenzia;
      4) collabora  con  l'Autorita'  competente alla definizione del
piano  di iniziative per soddisfare le esigenze formative prioritarie
del sistema pubblico;
      5) definisce,   entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  iniziative  per  garantire l'accesso del pubblico
alle  informazioni  sulle  sostanze  chimiche,  anche  attraverso  la
costituzione di una banca dati;
      6) collabora  con  l'Autorita'  competente alla definizione del
piano  di  iniziative  di informazione e alla loro realizzazione, ivi
incluso  il  convegno  per  la  presentazione del Piano nazionale per
l'attuazione del regolamento REACH.
    4.1.5. Ministero dello sviluppo economico.
    Il Ministero dello sviluppo economico:
      1) designa,  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore del
presente  decreto,  il proprio rappresentante nel Comitato tecnico di
coordinamento  di  cui  al precedente paragrafo 1.7, assicurandone la
partecipazione assidua e continuativa;
      2) istituisce  e organizza, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore  del decreto, un servizio di informazione e assistenza tecnica
alle imprese (sportello nazionale);
      3) partecipa  al  network  REHCORN  degli  Help desks nazionali
(REACH-Help-net), in corso di organizzazione a livello comunitario;
      4) garantisce  la  partecipazione,  in  accordo con il Comitato
tecnico  di  coordinamento,  agli  organi della Commissione europea e
dell'Agenzia;
      5) definisce,   entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  un  piano  per l'articolazione territoriale della
rete nazionale di Help desk in collaborazione con le Autorita' locali
e le associazioni industriali nazionali;
      6) collabora  con  l'Autorita'  competente alla definizione del
piano  di  iniziative  di informazione e alla loro realizzazione, ivi
incluso  il  convegno  per  la  presentazione del Piano nazionale per
l'attuazione del regolamento REACH.
      7) avvia, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, le
iniziative  per  la  messa  a  punto  delle competenze specialistiche
necessarie per l'analisi socio economica.
    4.1.6  Ministero  dell'economia  e delle finanze e Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie.
    Analogamente  alle  amministrazioni  gia'  indicate, il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  la  Presidenza del Consiglio dei
Ministri  Dipartimento  per le politiche comunitarie designano, entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il proprio
rappresentante  nel  Comitato  tecnico  di  coordinamento  di  cui al
precedente paragrafo 1.7.
    4.2.  Azioni previste nel 2008.
    Nel   corso  del  2008  vengono  consolidate  e  in  alcuni  casi
completate  le  iniziative  correlate  all'entrata  in  vigore  delle
disposizioni del Regolamento REACH.
    Entro  il  31 gennaio  2008, il Comitato tecnico di coordinamento
acquisisce  e  valuta  le  proposte  relative ai programmi annuali di
attivita'  da  parte  del  CSC  e  dell'APAT  nonche' le proposte dei
rappresentanti   del   Comitato  medesimo  e  presenta  all'Autorita'
competente  un piano annuale di attivita' e di utilizzo delle risorse
finanziarie.
    Sulla  base  del piano approvato, l'Autorita' competente adotta i
provvedimenti conseguenti.
    4.2.1. Autorita' competente.
    Nel 2008, l'Autorita' competente:
      1) indica,  d'intesa  con  i  Ministeri  dell'ambiente  e della
tutela  del territorio e del mare e dello sviluppo economico e con il
Dipartimento   delle   politiche  comunitarie  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri,  i  nominativi  dei  rappresentanti e degli
esperti  nazionali  per  le  attivita'  dei  comitati  e degli organi
dell'Agenzia  europea  (Comitato  degli Stati membri, Comitato per la
valutazione  dei rischi, Comitato per la valutazione socio-economica,
Forum per lo scambio delle informazioni, Comitato di cui all'art. 133
del regolamento);
      2) definisce,   entro   il  30 giugno  2008,  linee  guida  per
armonizzare  le  attivita'  di  controllo  e vigilanza sul territorio
nazionale;
      3) trasmette  formalmente  alla  Commissione  europea, entro il
1° dicembre  2008,  il  decreto  concernente le sanzioni previste nei
casi di infrazione alle disposizioni previste dal Regolamento REACH;
      4) partecipa   con   propri   rappresentanti  ed  esperti  alle
attivita'  del  Forum  dell'Agenzia  europea  per  lo  scambio  delle
informazioni tra le autorita' nazionali competenti;
      5) definisce,  entro  il  30 giugno 2008, un piano generale per
favorire   l'attuazione  di  programmi  di  formazione  rivolti  alle
imprese,  da realizzare in accordo con le associazioni industriali di
categoria e le autorita' locali;
      6) aggiorna,  entro il 31 dicembre 2008, il piano di iniziative
per   soddisfare   le  esigenze  formative  prioritarie  del  sistema
pubblico;
      7) definisce,  entro  il  30 giugno 2008, un piano per favorire
l'adeguamento dei percorsi formativi delle universita' italiane volto
a  soddisfare  il  fabbisogno  di  alta  formazione,  in relazione ai
compiti  di  carattere  tecnico-scientifico  previsti dal Regolamento
REACH;
      8) definisce,   entro   il   30 giugno  2008,  sulla  base  del
censimento  effettuato,  un  piano  per  favorire  l'ampliamento  dei
laboratori  di  saggio esistenti e l'insediamento di nuovi laboratori
nelle aree maggiormente deficitarie;
      9) definisce,   entro   il   30 giugno  2008,  sulla  base  del
censimento  effettuato,  un  piano  per  promuovere  le  attivita' di
ricerca  volte  all'individuazione  di metodi alternativi ai test che
richiedono l'utilizzo di animali vertebrati;
      10) definisce, entro il 30 giugno 2008, un piano per promuovere
le  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo finalizzate alla sostituzione
delle sostanze «estremamente preoccupanti»;
      11) aggiorna  entro  il 31 dicembre 2008 il piano di iniziative
di informazione.
    4.2.2. Centro nazionale Sostanze Chimiche (CSC).
    Nel  2008,  il  CSC  consolida  la propria struttura tecnica, per
assicurare  l'espletamento delle funzioni tecnico-scientifiche di cui
al  precedente  paragrafo 4.1.2,  punto  1,  nonche'  per  fornire il
supporto  tecnico-scientifico  di  cui al precedente paragrafo 4.1.2,
punti  2,  3,  4  e  5  (norme  in  vigore,  attivita' di controllo e
vigilanza, attivita' dell'Help desk centrale, sistema di gestione dei
dati).
    Il  CSC  presenta  al Comitato tecnico di coordinamento, entro il
15 gennaio 2008, il proprio programma di attivita' per la definizione
da  parte  del  Comitato  medesimo  della  proposta relativa al piano
annuale di attivita' e di utilizzo delle risorse finanziarie.
    Inoltre, il CSC fornisce supporto tecnico-scientifico:
      1) ai   rappresentanti  designati  a  partecipare  agli  organi
tecnici  della  Commissione e ai Comitati dell'Agenzia europea, anche
attraverso la partecipazione diretta di propri esperti;
      2) alla  definizione  di linee guida per l'armonizzazione delle
attivita'   di   controllo   e   vigilanza,   di  cui  al  precedente
paragrafo 4.2.1, punto 2;
      3) all'aggiornamento  del piano di iniziative per soddisfare le
esigenze  formative  prioritarie  del  sistema  pubblico,  di  cui al
precedente paragrafo 4.2.1, punto 6, proseguendo le proprie attivita'
di  formazione  interna  per  dotare  la struttura del CSC di risorse
umane adeguate;
      4) alla   definizione   dei   piani   di   cui   al  precedente
paragrafo 4.2.1,  punti  5, 7, 8, 9, 10 e 11 (programmi di formazione
rivolti   alle   imprese,   adeguamento   percorsi   formativi  delle
universita'  italiane,  ampliamento  e  insediamento di laboratori di
saggio,  attivita' di ricerca per l'individuazione di metodi di prova
alternativi,  attivita' di ricerca per la sostituzione delle sostanze
«estremamente preoccupanti», iniziative di informazione).
    4.2.3. Agenzia  per  la  protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT).
    Nel  2008,  l'APAT  consolida  la  propria struttura tecnica, per
assicurare  il  supporto  tecnico-scientifico  di  cui  al precedente
paragrafo 4.1.3,  punti  1  e  2 (attivita' di controllo e vigilanza,
attivita' dell'Help desk centrale).
    L'APAT  presenta  al  Comitato tecnico di coordinamento, entro il
15 gennaio 2008, il proprio programma di attivita' per la definizione
da  parte  del  Comitato  medesimo  della  proposta relativa al piano
annuale di attivita' e di utilizzo delle risorse finanziarie.
    Inoltre,  l'APAT  fornisce, in collaborazione con il CSC e per le
materie di competenza, il supporto tecnico-scientifico:
      1) ai   rappresentanti  designati  a  partecipare  agli  organi
tecnici  della  Commissione e ai Comitati dell'Agenzia europea, anche
attraverso la partecipazione diretta di propri esperti;
      2) alla  definizione  di linee guida per l'armonizzazione delle
attivita'   di   controllo   e   vigilanza,   di  cui  al  precedente
paragrafo 4.2.1, punto 2;
      3) all'aggiornamento  del piano di iniziative per soddisfare le
esigenze  formative  prioritarie  del  sistema  pubblico,  di  cui al
precedente paragrafo 4.2.1, punto 6, proseguendo le proprie attivita'
di  formazione  interna  per dotare la struttura dell'APAT di risorse
umane adeguate;
      4) alla   definizione   dei   piani   di   cui   al  precedente
paragrafo 4.2.1,  punti  5, 7, 8, 9, 10 e 11 (programmi di formazione
rivolti   alle   imprese,   adeguamento   percorsi   formativi  delle
universita'  italiane,  ampliamento  e  insediamento di laboratori di
saggio,  attivita' di ricerca per l'individuazione di metodi di prova
alternativi,  attivita' di ricerca per la sostituzione delle sostanze
«estremamente preoccupanti», iniziative di informazione).
    4.2.4. Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e
del mare.
    Nel   2008,   il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare:
      1) partecipa alle attivita' del Comitato per la valutazione dei
rischi  dell'Agenzia  europea nonche', per gli aspetti di competenza,
ai lavori degli altri comitati e organi tecnici;
      2) partecipa  ai  lavori  comunitari  per  la  revisione  degli
allegati al regolamento REACH;
      3) aggiorna,  entro  il  31 dicembre  2008,  il programma delle
attivita'  di ricerca di cui al precedente paragrafo 4.1.4, punto 2 e
promuove,  se  del  caso,  studi volti a migliorare le metodologie di
valutazione del rischio ambientale;
      4) definisce,  entro  il  30 giugno  2008,  iniziative volte ad
integrare  le  conoscenze  sui  rischi delle sostanze con i programmi
nazionali di sorveglianza ambientale e della salute umana;
      5) collabora  con  l'Autorita' competente all'aggiornamento del
piano  di iniziative per soddisfare le esigenze formative prioritarie
del sistema pubblico, di cui al precedente paragrafo 4.1.1, punto 5;.
      6) aggiorna,  entro  il  31 dicembre  2008,  le  iniziative per
garantire  l'accesso  del  pubblico  alle informazioni sulle sostanze
chimiche, di cui al precedente paragrafo 4.1.4, punto 5;
      7) promuove,   in   accordo   con   il   Comitato   tecnico  di
coordinamento,  attivita'  di informazione sui rischi delle sostanze,
secondo quanto indicato al precedente paragrafo 1.3.6;
      8) collabora  con  l'Autorita' competente all'aggiornamento dei
piani di cui al paragrafo 4.2.1, punti 5, 7, 8, 9, 10 e 11 (programmi
di  formazione  rivolti  alle imprese, adeguamento percorsi formativi
delle  universita' italiane, ampliamento e insediamento di laboratori
di  saggio,  attivita'  di  ricerca per l'individuazione di metodi di
prova  alternativi,  attivita'  di  ricerca per la sostituzione delle
sostanze  «estremamente  preoccupanti», iniziative di informazione) e
contribuisce alla loro attuazione;
    4.2.5. Ministero dello sviluppo economico.
    Nel 2008, il Ministero dello sviluppo economico:
      1) partecipa   alle   attivita'   del  Comitato  per  l'analisi
socio-economica  dell'Agenzia  europea  nonche',  per  gli aspetti di
competenza, ai lavori degli altri comitati e organi;
      2) organizza  l'articolazione territoriale della rete nazionale
di Help desk, di cui al precedente paragrafo 4.1.5, punto 5;
      3) promuove,  in  collaborazione  con  istituti specializzati e
universita',  lo studio e la messa a punto di metodologie e strumenti
di valutazione per effettuare l'analisi socio-economica;
      4) collabora  con  l'Autorita' competente all'aggiornamento dei
piani  di  cui  al  paragrafo 4.2.1,  punti  5,  6,  7, 8, 9, 10 e 11
(programmi di formazione rivolti alle imprese, esigenze formative del
sistema   pubblico,   adeguamento   dei   percorsi   formativi  delle
universita'  italiane,  ampliamento  e  insediamento di laboratori di
saggio,  attivita' di ricerca per l'individuazione di metodi di prova
alternativi,  attivita' di ricerca per la sostituzione delle sostanze
«estremamente    preoccupanti»,   iniziative   di   informazione)   e
contribuisce alla loro attuazione.
    4.3. Azioni previste nel 2009.
    Nel  2009,  il  regolamento REACH entra in vigore in tutte le sue
parti  e  l'Agenzia  europea inizia l'attivita' per l'identificazione
delle  sostanze  da  includere  nell'allegato XIV («sostanze soggette
all'obbligo  di  autorizzazione»)  nonche' per l'individuazione delle
prime  sostanze  da includere nel «Piano d'azione a rotazione» per la
valutazione da parte degli Stati membri.
    Entro  il  31 gennaio  2009, il Comitato tecnico di coordinamento
acquisisce  e  valuta  le  proposte  relative ai programmi annuali di
attivita'  da  parte  del  CSC  e  dell'APAT  nonche' le proposte dei
rappresentanti   del   Comitato  medesimo  e  presenta  all'Autorita'
competente  un piano annuale di attivita' e di utilizzo delle risorse
finanziarie.
    Sulla  base  del piano approvato, l'Autorita' competente adotta i
provvedimenti conseguenti.
    In  relazione  all'esperienza  maturata,  procede altresi' ad una
verifica  del piano di attivita' di cui al presente decreto e, se del
caso,  propone  una  modifica  del  presente  decreto.  A tale scopo,
l'Autorita'  competente,  acquisito il parere del Comitato tecnico di
coordinamento  entro  il  31 ottobre  2009,  presenta una proposta al
Ministro della salute entro il 31 dicembre 2009.
    4.3.1. Autorita' competente.
    Nel  2009, l'Autorita' competente, oltre ad espletare le funzioni
di cui al precedente paragrafo 4.2.1:
      1) aggiorna,  se  del  caso  entro il 31 ottobre 2009, le linee
guida  per  armonizzare le attivita' di controllo e vigilanza, di cui
al precedente paragrafo 4.2.1, punto 2);
      2) aggiorna,  se  del  caso  entro il 31 ottobre 2009, il piano
generale  per  favorire  l'attuazione  dei  programmi  di  formazione
rivolti alle imprese, di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 5;
      3) aggiorna,  se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano di
iniziative  per  soddisfare  le  esigenze  formative  prioritarie del
sistema pubblico, di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 6);
      4) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano per
favorire  l'adeguamento  dei  percorsi  formativi  delle  universita'
italiane, di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 7;
      5) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano per
favorire  l'ampliamento e l'insediamento dei laboratori di saggio, di
cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 8;
      6) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano per
promuovere le attivita' di ricerca volte all'individuazione di metodi
di prova alternativi, di cui al paragrafo 4.2.1, punto 9;
      7) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano per
promuovere  le  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  finalizzate alla
sostituzione  delle  sostanze  «estremamente preoccupanti», di cui al
precedente paragrafo 4.2.1, punto 10;
      8) aggiorna,  se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano di
iniziative  di  informazione,  di  cui al precedente paragrafo 4.2.1,
punto 11.
    4.3.2. Centro nazionale sostanze chimiche (CSC).
    Nel  2009,  il  CSC  completa  la  propria struttura tecnica, per
assicurare     l'espletamento     delle    funzioni    di    supporto
tecnico-scientifico previste.
    Il  CSC  presenta  al Comitato tecnico di coordinamento, entro il
15 gennaio 2009, il proprio programma di attivita' per la definizione
da  parte  del  Comitato  medesimo  della  proposta relativa al piano
annuale di attivita' e di utilizzo delle risorse finanziarie.
    Oltre  alle  funzioni  indicate al precedente paragrafo 4.2.2, il
CSC:
      1) partecipa  alla  formulazione  delle proposte di inserimento
delle sostanze prioritarie nel «Piano d'azione a rotazione»;
      2) fornisce  il  proprio  supporto  per l'aggiornamento, se del
caso,   delle   linee   guida  e  dei  piani  di  cui  al  precedente
paragrafo 4.3.1 punti da 1 a 8;
    4.3.3.  Agenzia  per  la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT)
    Nel  2009,  l'APAT  completa  la  propria  struttura tecnica, per
assicurare     l'espletamento     delle    funzioni    di    supporto
tecnico-scientifico previste.
    L'APAT  presenta  al  Comitato tecnico di coordinamento, entro il
15 gennaio 2009, il proprio programma di attivita' per la definizione
da  parte  del  Comitato  medesimo  della  proposta relativa al piano
annuale di attivita' e di utilizzo delle risorse finanziarie.
    Oltre  alle  funzioni  indicate  al  precedente  paragrafo 4.2.3,
l'APAT:
      1) partecipa  alla  formulazione  delle proposte di inserimento
delle sostanze prioritarie nel «Piano d'azione a rotazione»;
      2) fornisce  il  proprio  supporto  per l'aggiornamento, se del
caso,   delle   linee   guida  e  dei  piani  di  cui  al  precedente
paragrafo 4.3.1, punti da 1 a 8.
    4.3.4. Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e
del mare.
    Nel   2009,   il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare assicura l'espletamento delle funzioni indicate
al  precedente paragrafo 4.2.4 e provvede, se del caso, ad aggiornare
le iniziative intraprese.
    Collabora  con l'Autorita' competente all'aggiornamento dei piani
indicati   al  precedente  paragrafo 4.3.1,  contribuendo  alla  loro
attuazione.
    4.3.5. Ministero dello sviluppo economico.
    Nel   2009,   il  Ministero  dello  sviluppo  economico  assicura
l'espletamento  delle funzioni indicate al precedente paragrafo 4.2.5
e provvede, se del caso, ad aggiornare le iniziative intraprese.
    Collabora  con l'Autorita' competente all'aggiornamento dei piani
indicati   al  precedente  paragrafo 4.3.1,  contribuendo  alla  loro
attuazione.
    5. Utilizzo delle risorse finanziarie.
    Per   gli   adempimenti  previsti  dal  Regolamento  REACH,  come
specificati   nel  paragrafi precedenti,  le  amministrazioni  e  gli
organismi coinvolti utilizzano le risorse di cui all'art. 5-bis della
legge  6 aprile  2007  n. 46 nei limiti degli importi rispettivamente
attribuiti, come indicato nella tabella 1.
                                                            Tabella 1
              UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI
              ALL'ART 5-BIS LEGGE 6 APRILE 2007, N. 46

               ---->  Vedere tabella a pag. 30  <----